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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05932/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, per il reato di cui all'art. 73, commi 1, ibis e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanze di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al quantitativo di sostanza, pari a 30 kg di hashish, che oltrepassa 4000 volte la soglia di due kg, e ritenuto di dover applicare le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la suddetta aggravante in ragione del profilo personologico dell'imputato e dei collegamenti con gli ambienti del narcotraffico.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, per il reato di cui all'art. 73, commi 1, ibis e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanze di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al quantitativo di sostanza, pari a 30 kg di hashish, che oltrepassa 4000 volte la soglia di due kg, e ritenuto di dover applicare le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la suddetta aggravante in ragione del profilo personologico dell'imputato e dei collegamenti con gli ambienti del narcotraffico. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05932/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris