CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 43987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette,LsettUte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla restrizione agli arresti domiciliari, per un totale di 153 giorni, inflittagli nella ritenuta indiziaria integrazione del delitto previsto dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Il giudice della riparazione ha, in particolare, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. sul presupposto che in sede di appello - proposto dal P.M. a seguito di sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti del Lamanna - l'imputato non fosse stato prosciolto con pronuncia di merito, ma per essere stato dichiaro estinto il reato per intervenuta prescrizione, nella ritenuta mancata evidenza della prova della sua non colpevolezza. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità, riguardo al mancato riconoscimento della sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Avrebbe, in particolare, errato la Corte territoriale per avere - senza, peraltro, esprimere adeguata motivazione sul punto - fondato il rigetto della sua istanza ex art. 314 cod. proc. pen. sul presupposto che il reato ascrittogli fosse stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione in sede di appello laddove, invece, la modalità con cui era stata redatta la sentenza di secondo grado lascerebbe comprendere come l'estinzione per prescrizione avrebbe riguardato altri coimputati, e non già la posizione del Lamanna, rispetto a cui la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione assolutoria di merito pronunciata da parte del primo giudice. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza della doglianza eccepita. 2. In termini generali, il Collegio rileva la correttezza del principio richiamato dalla Corte di merito nell'ordinanza impugnata, per cui non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (così, Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Dannia, Rv. 262396-01, con riferimento ad una fattispecie in cui era stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M.). 2.1. Nel caso di specie, tuttavia, risulta dagli atti - di cui è consentita la visione, stante la natura della doglianza eccepita - che il Lamanna era stato assolto in primo grado dall'unica imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 19 luglio 2013. E', poi, indicato nella sentenza di secondo grado che era stato interposto appello nei suoi confronti da parte del P.G., senza risultare tuttavia - sia pur in carenza di alcuna specifica precisazione successiva - che lo stesso fosse stato accolto, in particolar modo considerato che il Lamanna non è stato indicato tra coloro rispetto a cui la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 gennaio 2018 ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il presupposto su cui il giudice della riparazione ha ritenuto di escludere il riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen. risulta, pertanto, del tutto erroneo, non essendovi stata nei confronti del Lamanna alcuna pronuncia in sede di appello di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nella ritenuta mancata evidenza della prova della sua non colpevolezza. 3. Ne consegue il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 27 settembre 2023