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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34347/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale di nomina di nuovo difensore depositata in atti, in sostituzione del precedente difensore defunto, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Aldebaran n. 21 in Catania -controricorrente - avverso la sentenza n. 262, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 13.10.2020, e pubblicata il 13.1.2021; OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2012/3 - Società con difficoltà operative - Accertamento dei redditi. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA], notificava il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 293 2013 0018848129, richiedendo il versamento di Ires ed altro, con riferimento all’anno 2009, per un importo complessivo dichiarato di Euro 15.793,95 (controric., p. 2). 2.La contribuente impugnava l’ingiunzione, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, proponendo plurime censure e, per quanto più specificamente di interesse in questa sede, contestando la radicale invalidità della notificazione della indicata prodromica cartella di pagamento.

La CTP riteneva che effettivamente la notificazione della prodromica cartella di pagamento dovesse reputarsi omessa, in conseguenza accoglieva il ricorso.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti ed insistendo sulla validità della notificazione della prodromica cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la decisione dei giudici di primo grado. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione.

Resiste mediante controricorso la società, che ha pure depositato atto di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 145, 138, 139, 140 e 141, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale presupposta, effettuata presso il domicilio del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

2. La società ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria per più motivi.

Innanzitutto perché la ricorrente non riporta come avrebbe contestato nel corso del giudizio di merito le specifiche questioni che solleva nel giudizio di legittimità.

In secondo luogo perché in realtà domanda il riesame nel merito della statuizione impugnata in materia di notificazione a società.

Le critiche non appaiono condivisibili perché la correttezza, o meno, della notificazione della cartella esattoriale ha effettivamente impegnato i giudici del merito che su solo questo pronunziano, sul fondamento delle censure introdotte dalla società e delle repliche proposte dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate propone una questione di diritto, domandando di verificare quali siano le condizioni che devono ricorrere perché la notificazione effettuata in favore del legale rappresentante di una società possa ritenersi legittima.

3. La CTR scrive che la notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la sede ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. e norme richiamate.

Se non è possibile notificare in tal modo, si procede nelle forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ.

Se neppure in tal modo si riesce ad effettuare la notificazione, la stessa può essere eseguita mediante consegna al legale rappresentante, “sempre che nell’atto ne sia indicata la qualità e risultino specificate residenza, domicilio e dimora abituale, in fattispecie l’atto notificato non contiene tutti gli elementi citati” (sent.

CTR, p.

III)

3.1. Contesta l’Amministrazione finanziaria che, a seguito di un primo tentativo di notificazione presso la sede della società, la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata presso il domicilio del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA].

L’indicazione del nominativo del Nicotra, secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, “si ricava dalla relata stessa, così come la successiva apprensione del plico da parte di familiare convivente” (ric., p. 4).

Nella relata sarebbe “perfettamente qualificato il soggetto destinatario, come [OSCURATO:PERSONA], nonché l’indirizzo di residenza dello stesso” (ibidem), e la notificazione della cartella di pagamento sarebbe pertanto senz’altro regolare.

3.2. Replica la contribuente che la notificazione è stata indirizzata non al legale rappresentante, bensì direttamente alla società, ma non presso la sede sociale, bensì presso la residenza personale dell’Amministratore unico, di cui neanche sono indicate le generalità.

Del resto l’atto esattivo non è stato prodotto dall’Amministrazione finanziaria, e non è possibile neppure verificare a chi fosse intestato ed indirizzato.

3.3. Invero la ricorrente non ha cura di indicare come abbia tentato di notificare l’atto presso la sede sociale, e per quali ragioni la notificazione non sia andata a buon fine.

Vero è che la notificazione poteva anche essere legittimamente effettuata presso il legale rappresentante “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”, art. 145, primo comma, cod. proc. civ., ultima parte.

L’Amministrazione finanziaria non ha prodotto la cartella di pagamento che ha inteso notificare, come rilevato dalla controricorrente senza incontrare repliche, e non è possibile verificare chi fosse indicato quale destinatario e, se del caso, con quale qualifica.

Neppure la ricorrente ha avuto cura di trascrivere in forma integrale almeno il contenuto della cartolina relativa alla consegna della notificazione.

Risulta infatti inserita nel corpo del ricorso, mediante riproduzione fotostatica, solo il retro della cartolina, difficilmente leggibile nelle parti scritte a mano, ma comunque priva dell’indicazione del destinatario e della sua qualifica, nonché della specificazione della sua residenza, domicilio o dimora.

Poiché si legge sull’atto un indirizzo, via [OSCURATO:PERSONA] 5, che corrisponde alla sede sociale, seguito dal timbro “sconosciuto”, potrebbe trattarsi della notifica tentata alla società.

La notifica dello stesso atto, allora, sarebbe stata rinnovata in favore del legale rappresentante ma, in sostanza, non è possibile evincere da quanto prodotto dall’Amministrazione finanziaria neppure a chi l’atto sia stato notificato, e dove, tanto meno risulta provato che l’atto fosse indirizzato al legale rappresentante nella qualità, ed a quale indirizzo sia stato recapitato, e perché.

La valutazione espressa dal giudice impugnato non risulta pertanto meritevole di censura, e la sua decisione deve essere perciò confermata, rigettandosi il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in quanto infondato.

4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia (somma richiesta mediante l’ingiunzione di pagamento, esclusi accessori).

4.1. Occorre infine rilevare che, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in compl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale di nomina di nuovo difensore depositata in atti, in sostituzione del precedente difensore defunto, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Aldebaran n. 21 in Catania -controricorrente - avverso la sentenza n. 262, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 13.10.2020, e pubblicata il 13.1.2021; OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2012/3 - Società con difficoltà operative - Accertamento dei redditi. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA], notificava il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 293 2013 0018848129, richiedendo il versamento di Ires ed altro, con riferimento all’anno 2009, per un importo complessivo dichiarato di Euro 15.793,95 (controric., p. 2). 2.La contribuente impugnava l’ingiunzione, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, proponendo plurime censure e, per quanto più specificamente di interesse in questa sede, contestando la radicale invalidità della notificazione della indicata prodromica cartella di pagamento. La CTP riteneva che effettivamente la notificazione della prodromica cartella di pagamento dovesse reputarsi omessa, in conseguenza accoglieva il ricorso. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti ed insistendo sulla validità della notificazione della prodromica cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la decisione dei giudici di primo grado. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la società, che ha pure depositato atto di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 145, 138, 139, 140 e 141, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale presupposta, effettuata presso il domicilio del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 2. La società ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria per più motivi. Innanzitutto perché la ricorrente non riporta come avrebbe contestato nel corso del giudizio di merito le specifiche questioni che solleva nel giudizio di legittimità. In secondo luogo perché in realtà domanda il riesame nel merito della statuizione impugnata in materia di notificazione a società. Le critiche non appaiono condivisibili perché la correttezza, o meno, della notificazione della cartella esattoriale ha effettivamente impegnato i giudici del merito che su solo questo pronunziano, sul fondamento delle censure introdotte dalla società e delle repliche proposte dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre l’Agenzia delle Entrate propone una questione di diritto, domandando di verificare quali siano le condizioni che devono ricorrere perché la notificazione effettuata in favore del legale rappresentante di una società possa ritenersi legittima. 3. La CTR scrive che la notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la sede ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. e norme richiamate. Se non è possibile notificare in tal modo, si procede nelle forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ. Se neppure in tal modo si riesce ad effettuare la notificazione, la stessa può essere eseguita mediante consegna al legale rappresentante, “sempre che nell’atto ne sia indicata la qualità e risultino specificate residenza, domicilio e dimora abituale, in fattispecie l’atto notificato non contiene tutti gli elementi citati” (sent. CTR, p. III) 3.1. Contesta l’Amministrazione finanziaria che, a seguito di un primo tentativo di notificazione presso la sede della società, la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata presso il domicilio del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]. L’indicazione del nominativo del Nicotra, secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, “si ricava dalla relata stessa, così come la successiva apprensione del plico da parte di familiare convivente” (ric., p. 4). Nella relata sarebbe “perfettamente qualificato il soggetto destinatario, come [OSCURATO:PERSONA], nonché l’indirizzo di residenza dello stesso” (ibidem), e la notificazione della cartella di pagamento sarebbe pertanto senz’altro regolare. 3.2. Replica la contribuente che la notificazione è stata indirizzata non al legale rappresentante, bensì direttamente alla società, ma non presso la sede sociale, bensì presso la residenza personale dell’Amministratore unico, di cui neanche sono indicate le generalità. Del resto l’atto esattivo non è stato prodotto dall’Amministrazione finanziaria, e non è possibile neppure verificare a chi fosse intestato ed indirizzato. 3.3. Invero la ricorrente non ha cura di indicare come abbia tentato di notificare l’atto presso la sede sociale, e per quali ragioni la notificazione non sia andata a buon fine. Vero è che la notificazione poteva anche essere legittimamente effettuata presso il legale rappresentante “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”, art. 145, primo comma, cod. proc. civ., ultima parte. L’Amministrazione finanziaria non ha prodotto la cartella di pagamento che ha inteso notificare, come rilevato dalla controricorrente senza incontrare repliche, e non è possibile verificare chi fosse indicato quale destinatario e, se del caso, con quale qualifica. Neppure la ricorrente ha avuto cura di trascrivere in forma integrale almeno il contenuto della cartolina relativa alla consegna della notificazione. Risulta infatti inserita nel corpo del ricorso, mediante riproduzione fotostatica, solo il retro della cartolina, difficilmente leggibile nelle parti scritte a mano, ma comunque priva dell’indicazione del destinatario e della sua qualifica, nonché della specificazione della sua residenza, domicilio o dimora. Poiché si legge sull’atto un indirizzo, via [OSCURATO:PERSONA] 5, che corrisponde alla sede sociale, seguito dal timbro “sconosciuto”, potrebbe trattarsi della notifica tentata alla società. La notifica dello stesso atto, allora, sarebbe stata rinnovata in favore del legale rappresentante ma, in sostanza, non è possibile evincere da quanto prodotto dall’Amministrazione finanziaria neppure a chi l’atto sia stato notificato, e dove, tanto meno risulta provato che l’atto fosse indirizzato al legale rappresentante nella qualità, ed a quale indirizzo sia stato recapitato, e perché. La valutazione espressa dal giudice impugnato non risulta pertanto meritevole di censura, e la sua decisione deve essere perciò confermata, rigettandosi il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in quanto infondato. 4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia (somma richiesta mediante l’ingiunzione di pagamento, esclusi accessori). 4.1. Occorre infine rilevare che, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in compl
Sentenza Cassazione n. 34347/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris