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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31410/2026

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ico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsicon rinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a luiascritti (art. 612, secondo comma, 81, cod. pen.) in forza della causa di nonpunibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.2.

Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, purdando atto di precedenti specifici e pur emergendo dalla contestazione plurimiepisodi, il Tribunale definiva episodiche e occasionali le condotte in questione, cosìomettendo di valutare l’abitualità ostativa alla causa di non punibilità.4.

Il ricorso è stato trattato in assenza delle parti, ex art. 611 cod. proc. pen.e il Pubblico ministero ha concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che la sentenza di primo grado è inappellabile per il pubblicoministero in quanto per il delitto per il quale si procede è prevista la citazionediretta ex art. 550 cod. proc. pen., cosicché, ex art. 593, comma 2, cod. proc.pen., non è consentito l’appello della parte pubblica.Tale ultima disciplina è applicabile al caso di specie in quanto la sentenza diproscioglimento censurata risulta posteriore alla data del 25 agosto 2024, primadella quale si applicava il regime previgente che consentiva l’appello (sul punto,Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01 ha affermato che in tema diimpugnazioni le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024,data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essereappellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicatidall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione previstadall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1,lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del"tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previstoall'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge ildiritto all'impugnazione).3.

Pertanto, non vertendosi in tema di ricorso per saltum bensì in tema diricorso per cassazione quale unico rimedio impugnatorio, ne consegue che sonoconsentite anche le doglianze per vizio di motivazione.Tribunale è certamente priva di una motivazione congrua: pur facendo riferimentoa una pluralità di condotte contestate – verificatesi in due giorni consecutivi – eemergendo dalla contestazione che all’imputato era contestata la recidivaspecifica, la valutazione della sentenza di primo grado collide con tali dati e non siconfronta con l’esistenza di una pluralità di condotte in valutazione e altraomogenea – dal che la natura specifica della recidiva - oggetto di precedentigiudizi.A tal proposito basti qui evidenziare che l’art. 131-bis cod. pen. individua unapluralità di parametri di valutazione sulla base dei quali stabilire la particolaretenuità del fatto, tra questi è richiesto anche il requisito della non abitualità dellacondotta.In base alla previsione contenuta al terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen.,il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquenteabituale, professionale o per tendenza ovvero, abbia commesso più reati dellastessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotteplurime, abituali e reiterate.La norma è stata opportunamente esaminata dalle Sezioni Unite che, in primoluogo, hanno affermato che lì vi è il riferimento a “più reati della stessa indole”, lalocuzione va intesa nel senso che «ai fini del presupposto ostativo allaconfigurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilcomportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato percui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

In motivazione la Corte hachiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fareriferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla suacognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessaindole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art.131-bis cod. pen.Il principio affermato nella massima non esaurisce il contenuto esplicativodella pronuncia, risultando di particolare interesse quanto affermato conriferimento alle ulteriori ipotesi di condotta abituale tipizzate dalla norma.Le Sezioni Unite hanno affermato anche che allorché si indica quale causaostativa la commissione di condotte abituali e reiterate, il riferimento è alle ipotesidi reati abituali (ad es. maltrattamenti in famiglia) ed a quelli che prevedono laserialità quale elemento della fattispecie (ad es. il reato di atti persecutori),rispetto ai quali la ripetitività delle condotte, proprio perché è elemento costitutivodel reato, consente di per sé di «configurare l’abitualità che esclude l’applicazionedella disciplina; senza che occorra verificare la presenza di distinti reati».

Infine,con riferimento alla previsione delle “condotte plurime”, la Corte ha negato che lalocuzione sia una mera ripetizione delle condotte già indicate come abituali oreiterate, ritenendo che la previsione normativa possa avere un’autonoma portataprecettiva.

Nel novero delle “condotte plurime”, infatti, possono essere ricondottequelle ipotesi in cui il reato sia conseguito al compimento di «ripetute e distintecondotte implicate nello sviluppo degli accadimenti» – come avviene nel caso direati colposi conseguenti ad una pluralità di violazioni della normativa cautelare –nel qual caso la «pluralità e magari la protrazione dei comportamenti colposiimprime al reato un carattere seriale, id est abituale».Pertanto, a fronte di una motivazione in sé incompleta - perché giudicaepisodica la condotta dipanatasi almeno in due giorni, e non si confronta con larecidiva contestata e con altro episodio verificatosi nel 2018 - spetterà al Giudicedel rinvio fare buon governo nei principi ora indicati.La sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata, individuato in altra persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata in diversa persona fisica.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsicon rinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a luiascritti (art. 612, secondo comma, 81, cod. pen.) in forza della causa di nonpunibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, purdando atto di precedenti specifici e pur emergendo dalla contestazione plurimiepisodi, il Tribunale definiva episodiche e occasionali le condotte in questione, cosìomettendo di valutare l’abitualità ostativa alla causa di non punibilità.4. Il ricorso è stato trattato in assenza delle parti, ex art. 611 cod. proc. pen.e il Pubblico ministero ha concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che la sentenza di primo grado è inappellabile per il pubblicoministero in quanto per il delitto per il quale si procede è prevista la citazionediretta ex art. 550 cod. proc. pen., cosicché, ex art. 593, comma 2, cod. proc.pen., non è consentito l’appello della parte pubblica.Tale ultima disciplina è applicabile al caso di specie in quanto la sentenza diproscioglimento censurata risulta posteriore alla data del 25 agosto 2024, primadella quale si applicava il regime previgente che consentiva l’appello (sul punto,Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01 ha affermato che in tema diimpugnazioni le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024,data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essereappellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicatidall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione previstadall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1,lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del"tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previstoall'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge ildiritto all'impugnazione).3. Pertanto, non vertendosi in tema di ricorso per saltum bensì in tema diricorso per cassazione quale unico rimedio impugnatorio, ne consegue che sonoconsentite anche le doglianze per vizio di motivazione.Tribunale è certamente priva di una motivazione congrua: pur facendo riferimentoa una pluralità di condotte contestate – verificatesi in due giorni consecutivi – eemergendo dalla contestazione che all’imputato era contestata la recidivaspecifica, la valutazione della sentenza di primo grado collide con tali dati e non siconfronta con l’esistenza di una pluralità di condotte in valutazione e altraomogenea – dal che la natura specifica della recidiva - oggetto di precedentigiudizi.A tal proposito basti qui evidenziare che l’art. 131-bis cod. pen. individua unapluralità di parametri di valutazione sulla base dei quali stabilire la particolaretenuità del fatto, tra questi è richiesto anche il requisito della non abitualità dellacondotta.In base alla previsione contenuta al terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen.,il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquenteabituale, professionale o per tendenza ovvero, abbia commesso più reati dellastessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotteplurime, abituali e reiterate.La norma è stata opportunamente esaminata dalle Sezioni Unite che, in primoluogo, hanno affermato che lì vi è il riferimento a “più reati della stessa indole”, lalocuzione va intesa nel senso che «ai fini del presupposto ostativo allaconfigurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilcomportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato percui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). In motivazione la Corte hachiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fareriferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla suacognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessaindole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art.131-bis cod. pen.Il principio affermato nella massima non esaurisce il contenuto esplicativodella pronuncia, risultando di particolare interesse quanto affermato conriferimento alle ulteriori ipotesi di condotta abituale tipizzate dalla norma.Le Sezioni Unite hanno affermato anche che allorché si indica quale causaostativa la commissione di condotte abituali e reiterate, il riferimento è alle ipotesidi reati abituali (ad es. maltrattamenti in famiglia) ed a quelli che prevedono laserialità quale elemento della fattispecie (ad es. il reato di atti persecutori),rispetto ai quali la ripetitività delle condotte, proprio perché è elemento costitutivodel reato, consente di per sé di «configurare l’abitualità che esclude l’applicazionedella disciplina; senza che occorra verificare la presenza di distinti reati». Infine,con riferimento alla previsione delle “condotte plurime”, la Corte ha negato che lalocuzione sia una mera ripetizione delle condotte già indicate come abituali oreiterate, ritenendo che la previsione normativa possa avere un’autonoma portataprecettiva. Nel novero delle “condotte plurime”, infatti, possono essere ricondottequelle ipotesi in cui il reato sia conseguito al compimento di «ripetute e distintecondotte implicate nello sviluppo degli accadimenti» – come avviene nel caso direati colposi conseguenti ad una pluralità di violazioni della normativa cautelare –nel qual caso la «pluralità e magari la protrazione dei comportamenti colposiimprime al reato un carattere seriale, id est abituale».Pertanto, a fronte di una motivazione in sé incompleta - perché giudicaepisodica la condotta dipanatasi almeno in due giorni, e non si confronta con larecidiva contestata e con altro episodio verificatosi nel 2018 - spetterà al Giudicedel rinvio fare buon governo nei principi ora indicati.La sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata, individuato in altra persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata in diversa persona fisica.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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