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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 05513/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18506/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] d ella Salute della Regione Sicilia, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1358/2021 depositata il 03/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1358/2021, pubblicata il 3 febbraio 2022, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Palermo, ha rigettato l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] (CRT), dell’ARNAS Civico di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Assessorato regionale della Salute, volto ad ottenere: la dichiarazione dell’illegittimità del termine apposto a una serie di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione a progetto, rinnovati per oltre sei anni; l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato unitario; la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno, in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2.Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre il Pinto, con ricorso affidato a tre motivi. 3.Le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la corte territoriale rigettato la pretesa sul presupposto che il ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio in merito all’esistenza della subordinazione, benché la stessa fosse da ritenere postulata in difetto dei requisiti elencati nelle norme citate. 2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la impugnata sentenza rigettato la pretesa dell’attore in base al prudente apprezzamento di una prova o di una risultanza probatoria invece soggetta a un diverso regime di prova legale. 3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di alcuni fatti storici che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e che presentano carattere decisivo per il giudizio. 4.L’esame dei motivi deve essere compiuto unitariamente, vista la loro stretta connessione. 5.La Corte territoriale ha dato atto che il ricorrente, con il ricorso introduttivo di primo grado, dopo aver allegato la conclusione con il CRT di alcuni contratti di prestazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa a termine, rinnovati per oltre sei anni, e dopo aver dedotto la violazione degli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 in connessione con l’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva chiesto «l’accertamento della nullità e/o illegittimità dei termini apposti ai diversi contratti e la condanna degli enti al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto». 6.Dopo aver poi rilevato che il giudice di primo grado aveva accertato la nullità genetica della sequenza contrattuale che aveva disciplinato il rapporto del Pinto, la sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto, in questo condividendo le conclusioni del giudice di primo grado, che mancasse la prova della natura subordinata della collaborazione. 7.Di qui il rigetto dell’appello principale proposto dal Pinto, teso a contestare l’esclusione della natura subordinata, ma anche l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Assessorato regionale alla Salute della Regione siciliana, con conseguente riformadella sentenza del Tribunale di Palermo; la sentenza d’appello, infatti, in ciò discostandosi dalle conclusioni di quella di primo grado che aveva comunque accordato il risarcimento del danno cd. comunitario, ha negato che il Pinto ne avesse diritto, ritenendo che il risarcimento del danno comunitario trovi nell’accertamento della subordinazione la premessa indefettibile. 8.L’odierno ricorso per cassazione del Pinto muove alla sentenza della Corte d’appello di Palermo un duplice ordine di critiche. 9.Con i primi due motivi, il Pinto contesta alla sentenza impugnata di aver condiviso l’accertamento di nullità della sequenza contrattuale e di non averne tuttavia tratto le dovute conseguenze.

10. Non senza qualche sovrapposizione, il ricorrente ritiene che dalla nullità dei contratti da lui conclusi – tanto per violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, quanto per carenza di progetto e dunque per violazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 – non possa che conseguire la prova legale della natura subordinata del rapporto.

La violazione delle norme indicate determinerebbe – nella prospettiva del ricorrente – una presunzione iuris et de iure di subordinazione, sicché la sentenza impugnata avrebbe sia violato le norme sostanziali che tale presunzione fissano, sia quelle processuali che impongono di porre a base della decisione le prove raccolte, incluse le prove legali.

11. In ogni caso, il ricorrente lamenta con il terzo motivo che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di esaminare alcuni fatti decisivi e gli avrebbe di fatto impedito di fornire la prova della subordinazione.

12. Ai fini della valutazione dei motivi di ricorso, l’intrecciarsi di diversi profili richiede una previa ricostruzione della normativa applicabile, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte.

13. L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella versione ratione temporis applicabile ai contratti conclusi dal Pinto con l’ARNAS, prevede che, «[p]er esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria», in presenza di alcuni presupposti di legittimità di seguito elencati.

14. Secondo l’interpretazione fornita da questa Corte, che il Collegio condivide e alla quale intende dare continuità, la violazione di tale norma può atteggiarsi in vario modo e dar luogo a diverse tipologie di sanzioni.

15. Una prima ipotesi è quella in cui l’Amministrazione concluda un contratto di collaborazione coordinata e continuativa effettivamente autonomo, ma in violazione dei presupposti di legittimità: in tal caso, il contratto è nullo e il lavoratore non ha diritto a percepire somme aggiuntive a titolo retributivo, né a vedersi applicato l’art. 2126 c.c. (v. tra le tante Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 25042 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez.

L, Ordinanza n. 20586 del 21/07/2025).

16. Ove invece si accerti che, dietro un contratto di collaborazione formalmente autonomo, si cela in realtà un rapporto di lavoro subordinato, occorrerà distinguere.

17. Qualora il contratto di collaborazione di cui sia accertata la natura subordinata è unico o il lavoratore, pur in presenza di più contratti, si limiti a dedurre l’esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, la tutela a lui assicurata sarà solo quella dell’art. 2126 c.c., opportunamente adattato: a lui spetteranno le differenze retributive e contributive tra il compenso erogato e quello spettante in base alla contrattazione collettiva applicabile, e non altro (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).

18. Qualora invece il lavoratore deduca l’illegittimità dei termini apposti ai contratti formalmente autonomi e la loro abusiva reiterazione, l’accertamento della natura subordinata della prestazione determinerà l’attrazione del rapporto nella sfera di applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Fermo restando il divieto di trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, il rapporto sarà sussunto comunque nella fattispecie del lavoro subordinato con la pubblica amministrazione prestato in violazione delle norme sulle assunzioni e il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5 (successivamente modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166), come interpretato da questa Corte, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (in questo senso si veda Cass., Sez.

L, Sentenza n. 10951 del 08/05/2018, Sez.

L, Sentenza n. 29779 del 19/11/2018, Sez.

L, Ordinanza n. 41464 del 24/12/2021).

19. Nella seconda e nella terza ipotesi appena illustrate, il lavoratore, al fine di dimostrare la natura subordinata del rapporto, può avvalersi degli ordinari strumenti che caratterizzano l’accertamento della subordinazione (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 22424 del 04/08/2025), di volta in volta adattati a seconda della eventuale connotazione intellettuale della prestazione resa (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 15955 del 07/06/2024).

20. Tra questi strumenti non può tuttavia essere incluso il meccanismo presuntivo che, in caso di contratto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, stipulato in assenza di progetto, comporta l’automatica trasformazione del contratto formalmente autonomo in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003).

La mancanza del progetto presuppone infatti il ricorso a un tipo contrattuale, appunto quello di collaborazione a progetto, che non era però astrattamente utilizzabile dalla pubblica amministrazione, atteso che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non prevede l’applicabilità della stessa normativa alle pubbliche amministrazioni (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 5812 del 05/03/2024).

21. Non è dunque corretto affermare, come fa il ricorrente, che la semplice mancanza del progetto determini, attraverso un meccanismo che egli definisce di prova legale, la trasformazione di un contratto qualificato a progetto in un rapporto di lavoro subordinato, ostandovi l’inapplicabilità dell’art. 69 alla P.A.

22. Da questo punto di vista, deve dirsi allora conforme a diritto la sentenza impugnata, la quale, preso atto che la sentenza di primo grado aveva accertato la nullità genetica dei contratti e senza mettere in discussione tale accertamento, ha tuttavia ritenuto che occorresse la positiva dimostrazione della subordinazione.

23. Né rileva che la Corte territoriale non abbia preso posizione esplicita sulla questione del contratto a progetto.

Se, come detto, tale disciplina non si applica alla P.A., è da ritenere che la Corte d’appello di Palermo abbia implicitamente ritenuto superabile tale profilo e necessaria invece una prova effettiva della subordinazione.

24. I primi due motivi vanno dunque disattesi.

25. Il terzo motivo è invece inammissibile.

26. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la domanda concernente l’accertamento della subordinazione fosse carente in punto di allegazione e fosse perciò inammissibile.

Sotto questo profilo, la pronuncia d’appello ha dunque confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata.

27. Il motivo cade dunque sotto il divieto dell’art. 348 - ter , quarto comma, c.p.c., ratione temporis applicabile al ricorso del Pinto, introdotto con ricorso notificato il 27 luglio 2022 (il contenuto dell’art. 348-ter, quarto comma, è stato trasfuso nell’art. 360, quarto comma, c.p.c., che si applica tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023).

28. Il ricorso va in conclusione rigettato.

29. Nulla va disposto sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18506/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] d ella Salute della Regione Sicilia, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1358/2021 depositata il 03/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1358/2021, pubblicata il 3 febbraio 2022, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Palermo, ha rigettato l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] (CRT), dell’ARNAS Civico di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Assessorato regionale della Salute, volto ad ottenere: la dichiarazione dell’illegittimità del termine apposto a una serie di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione a progetto, rinnovati per oltre sei anni; l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato unitario; la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno, in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2.Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre il Pinto, con ricorso affidato a tre motivi. 3.Le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la corte territoriale rigettato la pretesa sul presupposto che il ricorrente non avesse assolto all’onere probatorio in merito all’esistenza della subordinazione, benché la stessa fosse da ritenere postulata in difetto dei requisiti elencati nelle norme citate. 2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la impugnata sentenza rigettato la pretesa dell’attore in base al prudente apprezzamento di una prova o di una risultanza probatoria invece soggetta a un diverso regime di prova legale. 3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di alcuni fatti storici che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e che presentano carattere decisivo per il giudizio. 4.L’esame dei motivi deve essere compiuto unitariamente, vista la loro stretta connessione. 5.La Corte territoriale ha dato atto che il ricorrente, con il ricorso introduttivo di primo grado, dopo aver allegato la conclusione con il CRT di alcuni contratti di prestazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa a termine, rinnovati per oltre sei anni, e dopo aver dedotto la violazione degli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 in connessione con l’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva chiesto «l’accertamento della nullità e/o illegittimità dei termini apposti ai diversi contratti e la condanna degli enti al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto». 6.Dopo aver poi rilevato che il giudice di primo grado aveva accertato la nullità genetica della sequenza contrattuale che aveva disciplinato il rapporto del Pinto, la sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto, in questo condividendo le conclusioni del giudice di primo grado, che mancasse la prova della natura subordinata della collaborazione. 7.Di qui il rigetto dell’appello principale proposto dal Pinto, teso a contestare l’esclusione della natura subordinata, ma anche l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Assessorato regionale alla Salute della Regione siciliana, con conseguente riformadella sentenza del Tribunale di Palermo; la sentenza d’appello, infatti, in ciò discostandosi dalle conclusioni di quella di primo grado che aveva comunque accordato il risarcimento del danno cd. comunitario, ha negato che il Pinto ne avesse diritto, ritenendo che il risarcimento del danno comunitario trovi nell’accertamento della subordinazione la premessa indefettibile. 8.L’odierno ricorso per cassazione del Pinto muove alla sentenza della Corte d’appello di Palermo un duplice ordine di critiche. 9.Con i primi due motivi, il Pinto contesta alla sentenza impugnata di aver condiviso l’accertamento di nullità della sequenza contrattuale e di non averne tuttavia tratto le dovute conseguenze. 10. Non senza qualche sovrapposizione, il ricorrente ritiene che dalla nullità dei contratti da lui conclusi – tanto per violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, quanto per carenza di progetto e dunque per violazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 – non possa che conseguire la prova legale della natura subordinata del rapporto. La violazione delle norme indicate determinerebbe – nella prospettiva del ricorrente – una presunzione iuris et de iure di subordinazione, sicché la sentenza impugnata avrebbe sia violato le norme sostanziali che tale presunzione fissano, sia quelle processuali che impongono di porre a base della decisione le prove raccolte, incluse le prove legali. 11. In ogni caso, il ricorrente lamenta con il terzo motivo che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di esaminare alcuni fatti decisivi e gli avrebbe di fatto impedito di fornire la prova della subordinazione. 12. Ai fini della valutazione dei motivi di ricorso, l’intrecciarsi di diversi profili richiede una previa ricostruzione della normativa applicabile, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. 13. L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella versione ratione temporis applicabile ai contratti conclusi dal Pinto con l’ARNAS, prevede che, «[p]er esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria», in presenza di alcuni presupposti di legittimità di seguito elencati. 14. Secondo l’interpretazione fornita da questa Corte, che il Collegio condivide e alla quale intende dare continuità, la violazione di tale norma può atteggiarsi in vario modo e dar luogo a diverse tipologie di sanzioni. 15. Una prima ipotesi è quella in cui l’Amministrazione concluda un contratto di collaborazione coordinata e continuativa effettivamente autonomo, ma in violazione dei presupposti di legittimità: in tal caso, il contratto è nullo e il lavoratore non ha diritto a percepire somme aggiuntive a titolo retributivo, né a vedersi applicato l’art. 2126 c.c. (v. tra le tante Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25042 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez. L, Ordinanza n. 20586 del 21/07/2025). 16. Ove invece si accerti che, dietro un contratto di collaborazione formalmente autonomo, si cela in realtà un rapporto di lavoro subordinato, occorrerà distinguere. 17. Qualora il contratto di collaborazione di cui sia accertata la natura subordinata è unico o il lavoratore, pur in presenza di più contratti, si limiti a dedurre l’esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, la tutela a lui assicurata sarà solo quella dell’art. 2126 c.c., opportunamente adattato: a lui spetteranno le differenze retributive e contributive tra il compenso erogato e quello spettante in base alla contrattazione collettiva applicabile, e non altro (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023). 18. Qualora invece il lavoratore deduca l’illegittimità dei termini apposti ai contratti formalmente autonomi e la loro abusiva reiterazione, l’accertamento della natura subordinata della prestazione determinerà l’attrazione del rapporto nella sfera di applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Fermo restando il divieto di trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, il rapporto sarà sussunto comunque nella fattispecie del lavoro subordinato con la pubblica amministrazione prestato in violazione delle norme sulle assunzioni e il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5 (successivamente modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166), come interpretato da questa Corte, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (in questo senso si veda Cass., Sez. L, Sentenza n. 10951 del 08/05/2018, Sez. L, Sentenza n. 29779 del 19/11/2018, Sez. L, Ordinanza n. 41464 del 24/12/2021). 19. Nella seconda e nella terza ipotesi appena illustrate, il lavoratore, al fine di dimostrare la natura subordinata del rapporto, può avvalersi degli ordinari strumenti che caratterizzano l’accertamento della subordinazione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22424 del 04/08/2025), di volta in volta adattati a seconda della eventuale connotazione intellettuale della prestazione resa (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15955 del 07/06/2024). 20. Tra questi strumenti non può tuttavia essere incluso il meccanismo presuntivo che, in caso di contratto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, stipulato in assenza di progetto, comporta l’automatica trasformazione del contratto formalmente autonomo in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003). La mancanza del progetto presuppone infatti il ricorso a un tipo contrattuale, appunto quello di collaborazione a progetto, che non era però astrattamente utilizzabile dalla pubblica amministrazione, atteso che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non prevede l’applicabilità della stessa normativa alle pubbliche amministrazioni (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5812 del 05/03/2024). 21. Non è dunque corretto affermare, come fa il ricorrente, che la semplice mancanza del progetto determini, attraverso un meccanismo che egli definisce di prova legale, la trasformazione di un contratto qualificato a progetto in un rapporto di lavoro subordinato, ostandovi l’inapplicabilità dell’art. 69 alla P.A. 22. Da questo punto di vista, deve dirsi allora conforme a diritto la sentenza impugnata, la quale, preso atto che la sentenza di primo grado aveva accertato la nullità genetica dei contratti e senza mettere in discussione tale accertamento, ha tuttavia ritenuto che occorresse la positiva dimostrazione della subordinazione. 23. Né rileva che la Corte territoriale non abbia preso posizione esplicita sulla questione del contratto a progetto. Se, come detto, tale disciplina non si applica alla P.A., è da ritenere che la Corte d’appello di Palermo abbia implicitamente ritenuto superabile tale profilo e necessaria invece una prova effettiva della subordinazione. 24. I primi due motivi vanno dunque disattesi. 25. Il terzo motivo è invece inammissibile. 26. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la domanda concernente l’accertamento della subordinazione fosse carente in punto di allegazione e fosse perciò inammissibile. Sotto questo profilo, la pronuncia d’appello ha dunque confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata. 27. Il motivo cade dunque sotto il divieto dell’art. 348 - ter , quarto comma, c.p.c., ratione temporis applicabile al ricorso del Pinto, introdotto con ricorso notificato il 27 luglio 2022 (il contenuto dell’art. 348-ter, quarto comma, è stato trasfuso nell’art. 360, quarto comma, c.p.c., che si applica tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023). 28. Il ricorso va in conclusione rigettato. 29. Nulla va disposto sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore
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