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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06139/2026

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2661 /20 2 5 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accollo debito tributario –compensazione con crediti dell’accollante – inesistenza crediti dell’accollante –sanzioni [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., in persona dell’amministratrice unica [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d ella Valle –controricorrente – avversola sentenza n. 4504/5 / 20 24 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio , depositata il 5 / 7 /20 24 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma l’atto con il quale l’Agenzia delle entrate aveva proceduto, irrogando anche le relative sanzioni, al recuperodella somma di euro 167.362,00, pari all’importo dell’imposta disoggiorno dovuta per l’anno 2018, che la contribuente aveva ritenuto di poter assolvere utilizzando in compensazione un credito Iva, rivelatosiinesistente, vantato da un terzo soggetto accollante il proprio debitotributario. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i l ricors o e, da quanto emerge dallasentenza qui impugnata, pose a carico della contribuente anche ilpagamento d i un’ulteriore somma, pari a circa un milione e mezzo di euro,corrispondente all’intero debito Iva dell’accollante, ritenendo che ditale debito dovesse solidalmente rispondere anche l’accollato.

3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , investita dell’appello della contribuente , accolse il gravame concernentela sola responsabilità solidale della società appellante per il debito Iva dell’accollante, ritenendo che la contribuente fosse responsabilesolo per il proprio tributo – l ’imposta di soggiorno relativa all’anno 2018 – per l’assolvimento de l quale si era indebitamente avvalsa del credito Iva dell’accollante, ma non anche dell’intera posizionedebitoria Iva di quest’ultimo .

4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi , cui l a [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso , ulteriormente illustrato da memoriaex art. 380 - bis 1 c.p.c .

5. Il Pubblico Ministero , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietàtra motivazione e dispositivo .

Secondo la ricorrente la sentenza d’appello è contraddittoria perché mentre in motivazione riconosce la responsabilità della contribuente per il mancato versamento del tributo indebitamente compensato con un credito inesistente,nel dispositivo accoglie l’appello e, di conseguenza, annulla l’avvisodi accertamento impugnato. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000,dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471del 1997 poiché la sentenza impugnata, da un lato, ha erroneamente ritenutonon applicabile il principio di solidarietà tra accollante e accollat o, invece operante in ambito tributario stante il carattere non liberatorio dell’accollo,dall’altro, ha altrettanto erroneamente ritenuto che la pretesa impositiva dell’Ufficio riguardasse l’intero debito Iva della società accollante,mente invece era cir coscritta al solo recupero di quella parte dell’asserito credito Iva dell’accollante indebitamente utilizzata in compensazione.

3. A prescindere dall’esame dei due anzidetti motivi, deve però osservarsiche il ricorso dell’Agenzia fiscale è inammissibile per carenza di interesse,essendo la sentenza impugnata pienamente satisfattiva della pretesatributaria che l’Agenzia sostiene di vantare .

3.1. Come già accennato sopra, la sentenza della Corte regionale, nella parte dedicata alla ricostruzione dello svolgimento del processo, afferma, per quanto qui d’interesse, che: i) l’avviso di accertamento impugnatoaveva ad oggetto il recupero della somma di euro 167 . 362,00, oltrea sanzioni, pari all’ammontare dell’imposta di soggiorno dovuta dalla contribuenteper l’anno 2018; ii) nell’atto di appello la contribuente aveva dedottoche essa era effettivamente debitrice della somma predetta, che avevaritenuto di poter pagare mediante compensazione con una parte deicrediti verso l’Erario , poi rivelatisi inesistenti, vantati da un soggetto terzo,la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che, con apposito contratto, aveva assunto in accolloil debito tributario di essa appellante; iii) sempre nell’atto d’appello lacontribuente si era doluta del fatto che la sentenza del primo Giudice le avevaperò addossato anche l’intero debito Iva della società accollante – cioè,più esattamente, la responsabilità per l’inesistenza dell’intero credit o Iva vantato dall’accollante – per un ammontare di circa un milione e mezzodi euro. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure ha quindi ritenuto che l’impugnazione proposta d a lla società concernesse il solo profilo della ritenuta (dalla sentenzadi primo grado) responsabilità solidale dell’accollata per l’intera posizione debitoria Iva dell’accollante, e non invece quello della responsabilità dell’appellante per il proprio debito relativo all’imposta di soggiorno rispetto al quale era stato indebitamente dedotto in compensazioneun credito di soggetto terzo, peraltro inesistente.

In altri termini,secondo i giudici d’appello, l’impugnazione della contribuente era diretta a censurare la sola indebita lievitazione del proprio debito dall’importodi euro 167.362,00 (riconosciuto come esistente dalla stessa appellante)a quello di euro 1.452.428,55 (corrispondente all’intero debito Iva dell’accollante, rispetto al quale l’appellante escludeva qualsiasi propriaresponsabilità solidale).

Chela Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia interpretato nelsenso sopra esposto la portata dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è del resto reso evidente da alcune affermazioni contenute nella sentenzaqui impugnata, dirette a riassumere le doglianze dell’appellante, chequi di seguito testualmente si riportano: « La contribuente è vittima di unatruffa che ha denunciato in quanto la società accollante non aveva i descritti crediti da portare in compensazione.

Tuttavia, la società contribuentefa presente che la sentenza di primo grado le ha accollato nonsolo l’ori ginaria tassa di soggiorno ma anche l’intero debito IVA che sarebbea carico della società accollante pari a 1.452.428,55.

In sostanza la sentenza erra nella determinazione della somma dovuta dal contribuente»; « Tuttavia l’accertamento effettuato dall’Ufficio riguarda nonsolo l’imposta di soggiorno ma anche l’IVA messa in compensazione dallasocietà accollante e che a sua volta è stata ritenuta illegittima.

Con ciò il debito dell’appellante passa da 167.000 euro (con interessi e sanzioni) a circa 1 milione e mezzo.

Il ricorrente ritiene che attribuire l’inesistenzadel credito IVA dell’accollante alla società odierna appellante siaun errore abnorme della sentenza in quanto in nessun caso l’appellante puòessere r itenuto responsabile della posizione debitoria/creditoria IVA dellasocietà che ha perpetrato la truffa.

L’art. 8 comma 2 dello statuto del contribuente nell’ammettere l’accollo del debito stabilisce che il debitore originario non è liberato ma ciò deve in tendersi limitato alla propriaposizione fiscale » .

3.2. La detta ricostruzione del fatto processuale – per come emergentedall’atto di appello nell’interpretazione datane dalla sentenza qui impugnata – è stata con tutta evidenza data per vera dalla Corte territorialela quale, nell’esplicitare i motivi della decisione, ha reso una pronunciasostanzialmente coerente con quella ricostruzione, afferma ndo che:a) il contratto di accollo, prevedendo contra legem la possibilità di estinguere il debito tributario accollato con crediti d’imposta dell’accollante,era nullo e da tale nullità discendeva l’inoperatività della solidarietà tra accollante e accollato , prevista per le sole operazioni di accollolegittime; b) da quanto detto derivava che la contribuente restava responsabile della propria imposta di soggiorno dovuta, pari ad euro 167.362,00, e delle relative sanzioni per omesso versamento, ma non potevarispondere dei crediti Iva inesistenti della società accol lante.

Contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nel proprioricorso, il Giudice d’appello non ha annullato integralmente l’atto di recupero impugnato – che è quello contraddistinto con il n.

TK3CR5100115/2022– ma ha accolto l’appello « come in motivazione », cioènei termini di cui alla motivazione, nella quale, come detto, è stata riconosciuta la responsabilità della società appellante per l’imposta di soggiorno costituente oggetto dell’avviso di accertamento impugnato e per le relative sanzioni , mentre si è esclusa la responsabilità della medesima società per l’intero debito Iva dell’accollante, responsabilità, quest’ultima,che i giudici di secondo grado hanno ritenuto fosse stata invece riconosciuta dalla sentenza appellata e fosse stata altresì l’unico oggettodelle doglianze formulate con l’appello.

Né si può affermare, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivodi ricorso, che la sentenza impugnata sia contraddittoria perché, comeappena evidenziato, l’accoglimento dell’appello nei termini di cui alla motivazione, cioè per il profilo relativo alla responsabilità solidale nel complessivodebito Iva dell’accollante, non contrasta con il riconoscimento dellaresponsabilità dell’appellante per il pagamento della dovuta imposta disoggiorno.

3.3. Dal momento che l’Agenzia ricorrente sostiene che la propria pretesa creditoria riguarda la sola somma di euro 167.362,00, corrispondente a quella parte del credito Iva vantato dall’accollante utilizzata indebitamente in compensazione della controricorrente per estinguereil debito di pari importo concernente l’imposta di soggiorno per l’anno 2018, il ricorso deve ritenersi no n sorretto da interesse poiché diretto ad ottenere un’utilità già di fatto riconosciuta dalla sentenza impugnata.

3.3. Sarebbe stato eventualmente interesse della società controricorrente, se avesse voluto sottrarsi alla pretesa creditoria dell’amministrazione avente ad oggetto l’importo di euro 167.362,00, oltresanzioni,proporre impugnazione in questa sede, invece non esperita.

Restaallora irrilevante quanto adombrato dalla controricorrente nella propria memoria illustrativa in merito alla mancanza di legittimazione dell’Agenzia delle e ntrate a far valere alcuna pretesa impositiva in relazioneall’imposta di soggiorno, la cui riscossione spetta esclusivamente all’enteimpositore locale, ossia al Comune di Roma : trattasi, infatti, di un profilo di doglianza che la società avrebbe potuto far valere soltanto mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, che ha accertato sia che l’avviso di accertamento impugnato concernesse l’impostadi soggiorno (« Il contribuente (società [OSCURATO:SOCIETA]) impugna la sentenza14886/2022 della CTP di Roma che ha respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per imposta di soggiorno »), sia che la pretesa impositiva con esso esercitata fosse fondata (« Il contribuente resta responsabile della propria imposta di soggiorno dovuta (167.000 euro circa)e delle eventuali sanzioni per il mancato versamento » ) .

L’accoglimento dell’appello, infatti, è stato determinato non già dal riconoscimentodel difetto di legittimazione dell’Agenzia delle entrate a far valereil credito per imposta di registro – questione, questa, di cui nella sentenzaimpugnata non vi è traccia – ma soltanto dalla ritenuta assenza incapo all’appellante di una responsabilità solidale per il maggior debito costituitodalla complessiva posizione debitoria Iva dell’accollante. 3.4.Da ultimo, non può accogliersi la richiesta della controricorrente dirideterminare l’eventuale sanzione a proprio carico, in applicazione del principiodel favor rei , nella misura più lieve prevista dal sopravvenuto art. 2d.lgs. n. 87 del 2024.

La richiesta va disattesa sia perché essa è stata dichiaratamenteformulata per la sola ipotesi in cui il ricorso fosse stato ritenutoammissibile e fondato, mentre esso è inammissibile per carenza diinteresse, sia (e soprattutto) perché, alla luce della precisazioni dianzi svolte,e considerata la posizione di soccombenza della società sul tema dellesanzioni connesse al mancato versamento dell’imposta di soggiorno, tale richiesta avrebbe dovuto concretizzarsi in uno specifico motivo di censurada formulare mediante la proposizione di ricorso incidentale. 4.In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2661 /20 2 5 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accollo debito tributario –compensazione con crediti dell’accollante – inesistenza crediti dell’accollante –sanzioni [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., in persona dell’amministratrice unica [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d ella Valle –controricorrente – avversola sentenza n. 4504/5 / 20 24 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio , depositata il 5 / 7 /20 24 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma l’atto con il quale l’Agenzia delle entrate aveva proceduto, irrogando anche le relative sanzioni, al recuperodella somma di euro 167.362,00, pari all’importo dell’imposta disoggiorno dovuta per l’anno 2018, che la contribuente aveva ritenuto di poter assolvere utilizzando in compensazione un credito Iva, rivelatosiinesistente, vantato da un terzo soggetto accollante il proprio debitotributario. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i l ricors o e, da quanto emerge dallasentenza qui impugnata, pose a carico della contribuente anche ilpagamento d i un’ulteriore somma, pari a circa un milione e mezzo di euro,corrispondente all’intero debito Iva dell’accollante, ritenendo che ditale debito dovesse solidalmente rispondere anche l’accollato. 3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , investita dell’appello della contribuente , accolse il gravame concernentela sola responsabilità solidale della società appellante per il debito Iva dell’accollante, ritenendo che la contribuente fosse responsabilesolo per il proprio tributo – l ’imposta di soggiorno relativa all’anno 2018 – per l’assolvimento de l quale si era indebitamente avvalsa del credito Iva dell’accollante, ma non anche dell’intera posizionedebitoria Iva di quest’ultimo . 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi , cui l a [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso , ulteriormente illustrato da memoriaex art. 380 - bis 1 c.p.c . 5. Il Pubblico Ministero , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietàtra motivazione e dispositivo . Secondo la ricorrente la sentenza d’appello è contraddittoria perché mentre in motivazione riconosce la responsabilità della contribuente per il mancato versamento del tributo indebitamente compensato con un credito inesistente,nel dispositivo accoglie l’appello e, di conseguenza, annulla l’avvisodi accertamento impugnato. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000,dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471del 1997 poiché la sentenza impugnata, da un lato, ha erroneamente ritenutonon applicabile il principio di solidarietà tra accollante e accollat o, invece operante in ambito tributario stante il carattere non liberatorio dell’accollo,dall’altro, ha altrettanto erroneamente ritenuto che la pretesa impositiva dell’Ufficio riguardasse l’intero debito Iva della società accollante,mente invece era cir coscritta al solo recupero di quella parte dell’asserito credito Iva dell’accollante indebitamente utilizzata in compensazione. 3. A prescindere dall’esame dei due anzidetti motivi, deve però osservarsiche il ricorso dell’Agenzia fiscale è inammissibile per carenza di interesse,essendo la sentenza impugnata pienamente satisfattiva della pretesatributaria che l’Agenzia sostiene di vantare . 3.1. Come già accennato sopra, la sentenza della Corte regionale, nella parte dedicata alla ricostruzione dello svolgimento del processo, afferma, per quanto qui d’interesse, che: i) l’avviso di accertamento impugnatoaveva ad oggetto il recupero della somma di euro 167 . 362,00, oltrea sanzioni, pari all’ammontare dell’imposta di soggiorno dovuta dalla contribuenteper l’anno 2018; ii) nell’atto di appello la contribuente aveva dedottoche essa era effettivamente debitrice della somma predetta, che avevaritenuto di poter pagare mediante compensazione con una parte deicrediti verso l’Erario , poi rivelatisi inesistenti, vantati da un soggetto terzo,la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che, con apposito contratto, aveva assunto in accolloil debito tributario di essa appellante; iii) sempre nell’atto d’appello lacontribuente si era doluta del fatto che la sentenza del primo Giudice le avevaperò addossato anche l’intero debito Iva della società accollante – cioè,più esattamente, la responsabilità per l’inesistenza dell’intero credit o Iva vantato dall’accollante – per un ammontare di circa un milione e mezzodi euro. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure ha quindi ritenuto che l’impugnazione proposta d a lla società concernesse il solo profilo della ritenuta (dalla sentenzadi primo grado) responsabilità solidale dell’accollata per l’intera posizione debitoria Iva dell’accollante, e non invece quello della responsabilità dell’appellante per il proprio debito relativo all’imposta di soggiorno rispetto al quale era stato indebitamente dedotto in compensazioneun credito di soggetto terzo, peraltro inesistente. In altri termini,secondo i giudici d’appello, l’impugnazione della contribuente era diretta a censurare la sola indebita lievitazione del proprio debito dall’importodi euro 167.362,00 (riconosciuto come esistente dalla stessa appellante)a quello di euro 1.452.428,55 (corrispondente all’intero debito Iva dell’accollante, rispetto al quale l’appellante escludeva qualsiasi propriaresponsabilità solidale). Chela Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia interpretato nelsenso sopra esposto la portata dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è del resto reso evidente da alcune affermazioni contenute nella sentenzaqui impugnata, dirette a riassumere le doglianze dell’appellante, chequi di seguito testualmente si riportano: « La contribuente è vittima di unatruffa che ha denunciato in quanto la società accollante non aveva i descritti crediti da portare in compensazione. Tuttavia, la società contribuentefa presente che la sentenza di primo grado le ha accollato nonsolo l’ori ginaria tassa di soggiorno ma anche l’intero debito IVA che sarebbea carico della società accollante pari a 1.452.428,55. In sostanza la sentenza erra nella determinazione della somma dovuta dal contribuente»; « Tuttavia l’accertamento effettuato dall’Ufficio riguarda nonsolo l’imposta di soggiorno ma anche l’IVA messa in compensazione dallasocietà accollante e che a sua volta è stata ritenuta illegittima. Con ciò il debito dell’appellante passa da 167.000 euro (con interessi e sanzioni) a circa 1 milione e mezzo. Il ricorrente ritiene che attribuire l’inesistenzadel credito IVA dell’accollante alla società odierna appellante siaun errore abnorme della sentenza in quanto in nessun caso l’appellante puòessere r itenuto responsabile della posizione debitoria/creditoria IVA dellasocietà che ha perpetrato la truffa. L’art. 8 comma 2 dello statuto del contribuente nell’ammettere l’accollo del debito stabilisce che il debitore originario non è liberato ma ciò deve in tendersi limitato alla propriaposizione fiscale » . 3.2. La detta ricostruzione del fatto processuale – per come emergentedall’atto di appello nell’interpretazione datane dalla sentenza qui impugnata – è stata con tutta evidenza data per vera dalla Corte territorialela quale, nell’esplicitare i motivi della decisione, ha reso una pronunciasostanzialmente coerente con quella ricostruzione, afferma ndo che:a) il contratto di accollo, prevedendo contra legem la possibilità di estinguere il debito tributario accollato con crediti d’imposta dell’accollante,era nullo e da tale nullità discendeva l’inoperatività della solidarietà tra accollante e accollato , prevista per le sole operazioni di accollolegittime; b) da quanto detto derivava che la contribuente restava responsabile della propria imposta di soggiorno dovuta, pari ad euro 167.362,00, e delle relative sanzioni per omesso versamento, ma non potevarispondere dei crediti Iva inesistenti della società accol lante. Contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nel proprioricorso, il Giudice d’appello non ha annullato integralmente l’atto di recupero impugnato – che è quello contraddistinto con il n. TK3CR5100115/2022– ma ha accolto l’appello « come in motivazione », cioènei termini di cui alla motivazione, nella quale, come detto, è stata riconosciuta la responsabilità della società appellante per l’imposta di soggiorno costituente oggetto dell’avviso di accertamento impugnato e per le relative sanzioni , mentre si è esclusa la responsabilità della medesima società per l’intero debito Iva dell’accollante, responsabilità, quest’ultima,che i giudici di secondo grado hanno ritenuto fosse stata invece riconosciuta dalla sentenza appellata e fosse stata altresì l’unico oggettodelle doglianze formulate con l’appello. Né si può affermare, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivodi ricorso, che la sentenza impugnata sia contraddittoria perché, comeappena evidenziato, l’accoglimento dell’appello nei termini di cui alla motivazione, cioè per il profilo relativo alla responsabilità solidale nel complessivodebito Iva dell’accollante, non contrasta con il riconoscimento dellaresponsabilità dell’appellante per il pagamento della dovuta imposta disoggiorno. 3.3. Dal momento che l’Agenzia ricorrente sostiene che la propria pretesa creditoria riguarda la sola somma di euro 167.362,00, corrispondente a quella parte del credito Iva vantato dall’accollante utilizzata indebitamente in compensazione della controricorrente per estinguereil debito di pari importo concernente l’imposta di soggiorno per l’anno 2018, il ricorso deve ritenersi no n sorretto da interesse poiché diretto ad ottenere un’utilità già di fatto riconosciuta dalla sentenza impugnata. 3.3. Sarebbe stato eventualmente interesse della società controricorrente, se avesse voluto sottrarsi alla pretesa creditoria dell’amministrazione avente ad oggetto l’importo di euro 167.362,00, oltresanzioni,proporre impugnazione in questa sede, invece non esperita. Restaallora irrilevante quanto adombrato dalla controricorrente nella propria memoria illustrativa in merito alla mancanza di legittimazione dell’Agenzia delle e ntrate a far valere alcuna pretesa impositiva in relazioneall’imposta di soggiorno, la cui riscossione spetta esclusivamente all’enteimpositore locale, ossia al Comune di Roma : trattasi, infatti, di un profilo di doglianza che la società avrebbe potuto far valere soltanto mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, che ha accertato sia che l’avviso di accertamento impugnato concernesse l’impostadi soggiorno (« Il contribuente (società [OSCURATO:SOCIETA]) impugna la sentenza14886/2022 della CTP di Roma che ha respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per imposta di soggiorno »), sia che la pretesa impositiva con esso esercitata fosse fondata (« Il contribuente resta responsabile della propria imposta di soggiorno dovuta (167.000 euro circa)e delle eventuali sanzioni per il mancato versamento » ) . L’accoglimento dell’appello, infatti, è stato determinato non già dal riconoscimentodel difetto di legittimazione dell’Agenzia delle entrate a far valereil credito per imposta di registro – questione, questa, di cui nella sentenzaimpugnata non vi è traccia – ma soltanto dalla ritenuta assenza incapo all’appellante di una responsabilità solidale per il maggior debito costituitodalla complessiva posizione debitoria Iva dell’accollante. 3.4.Da ultimo, non può accogliersi la richiesta della controricorrente dirideterminare l’eventuale sanzione a proprio carico, in applicazione del principiodel favor rei , nella misura più lieve prevista dal sopravvenuto art. 2d.lgs. n. 87 del 2024. La richiesta va disattesa sia perché essa è stata dichiaratamenteformulata per la sola ipotesi in cui il ricorso fosse stato ritenutoammissibile e fondato, mentre esso è inammissibile per carenza diinteresse, sia (e soprattutto) perché, alla luce della precisazioni dianzi svolte,e considerata la posizione di soccombenza della società sul tema dellesanzioni connesse al mancato versamento dell’imposta di soggiorno, tale richiesta avrebbe dovuto concretizzarsi in uno specifico motivo di censurada formulare mediante la proposizione di ricorso incidentale. 4.In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso
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