CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1946
Cassazione n. 29256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1946 avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (originariamente proposto come appello, poi convertito in ricorso per cassazione ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Urbino con sentenza del 6 aprile 2022 ha dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art.660 cod. pen. e gli ha inflitto la pena di euro 100 di ammenda; Rilevato che con l'impugnazione si tende ad una rivalutazione e ad una lettura alternativa degli elementi processuali, già adeguatamente e coerentemente valutati dal Tribunale con il provvedimento impugnato e si insiste, in via subordinata, per l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen.; Considerato, quindi, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una differente (ed inammissibile) valutazione del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del Tribunale di Urbino; Rilevato, infine, che la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. è stata motivata dal Tribunale per l'abitualità delle condotte dell'imputato, il quale non si confronta in modo specifico con tale coerente ragionamento svolto dal giudice di merito: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn