CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO - sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto. udito il diTsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano - sezione riesame delle misure cautelari personali, in accoglimento dell'appello del P.M., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 4 e 5 (rispettivamente, artt. 110/512-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis cod. pen., ed artt. 110 cod. pen./8 d. Igs. n. 74/2000). Contro questa decisione, nell'interesse dell'indagato è stato proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: I - violazione dell'art. 512-bis cod. pen. con contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione (il Tribunale non avrebbe considerato che il G.i.p., proprio valorizzando il ruolo ascritto al Sarica di amministratore di diritto "testa di legno", ne aveva ritenuto l'inconsapevolezza dei reati contestati); Il - violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla configurazione della circostanza aggravante della finalità mafiosa; III - carenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 5), non potendo l'indagato rispondere di violazioni tributarie riferibili a periodi durante i quali egli era non era in carica; IV - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle esigenze cautelari, per difetto di attualità e concretezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in riferimento alla quale s'impone il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, ed è, nel resto, inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta), e comunque manifestamente infondati. 1. Il ricorrente è indagato a titolo di concorso nei reati di cui ai capi 4 e 5 in qualità di amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA] dal 16/06/2019 al 09/02/2020, come precisato (dopo una inizialmente errata indicazione nel primo periodo del capo 4) nel secondo periodo del capo 4 e nel capo 5. 1.1. Ciò evidenzia di per sé la manifesta infondatezza del terzo motivo, ci riguardante violazioni intervenute anche nel corso del predetto periodo, ed altre ascritte al ricorrente in qualità di extraneus concorrente nel reato proprio commesso dai legali rappresentanti pp.tt. della società. 1.2. Ad integrazione del necessario quadro indiziario, quanto al concorso consapevole nei reati provvisoriamente ipotizzati, il Tribunale ha, inoltre, valorizzato quanto inequivocabilmente emergente dalle conversazioni intercettate, riportate ed incensurabilmente interpretate a partire da f. 5 dell'ordinanza impugnata, a torto non considerate dal G.i.p. La consapevolezza dell'illiceità delle condotte de quibus risulta anche confermata dalla "assenza di qualsivoglia struttura aziendale, di sede operativa, di beni aziendali", della quale il Sarica, nella sua qualità, era certamente al corrente. 2. Il Tribunale è rimasto, peraltro, del tutto silente in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti dell'indagato: tale assoluta carenza di motivazione impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, che colmerà l'evidenziata lacuna. 3. La statuizione che precede assorbe le doglianze inerenti alle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano, sezione per il riesame delle misure cautelari personali. Dichiara i