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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11148/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato il 21.7.1061 a Cosenza, contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente rispetto alla discussione per il giudizio abbreviato richiesto ed ammesso in relazione alle imputazioni relative ai reati di cui agli artt. 646 cod. pen. e 494 cod. pen., ha accolto la richiesta del PM di ordinare, previa separazione, la restituzione degli atti al proprio ufficio quanto alla imputazione di appropriazione indebita onde procedere per il delitto di peculato;

2. ricorre per cassazione il Campana, a mezzo del difensore di fiducia, eccependo l'abnormità del provvedimento: rileva, infatti, che nel caso di specie si è verificata un'indebita regressione del procedimento ad una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale avendo il GUP stralciato l'imputazione di appropriazione indebita e restituito gli atti al PM non già in considerazione della diversità del fatto ma, semplicemente, di una diversa qualificazione giuridica della condotta descritta nell'imputazione;

3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso non potendosi ritenere l'atto impugnato abnorme, non ponendosi al di fuori del sistema organico della legge processuali e non determinando una irrimediabile stasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Come è noto, il tema della abnormità è stato oggetto di plurime elaborazioni e progressive puntualizzazioni da parte della giurisprudenza di questa Corte: da ultimo, Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01 hanno ribadito che "... si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" e "... può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo".

Le SS.UU.

"Toni" del 2009, sempre nell'intento di definire e puntualizzare l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, hanno spiegato che il fenomeno processuale dovrebbe essere ricondotto ad unità e caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge; hanno osservato che l'abnormità strutturale è tuttavia riconoscibile soltanto nel caso "... di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)".

2. Tanto premesso, questa Corte ha affermato che nei confronti dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né la suddetta ordinanza, anche nel caso in cui è disposta erroneamente, può qualificarsi abnorme, atteso che la restituzione degli atti non configura un provvedimento avulso dal sistema processuale (cfr., Sez. 5, n. 22550 del 07/03/2016, Caporicci, Rv. 267174 - 01; conf., tra le non massinnate, Sez. 2, n. 4662 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2021), Cervi; Sez, 2, n. 55563 del 13.11.2019, [OSCURATO:SOCIETA]; Sez. 2, n. 21109 del 3.5.2019, Campana; Sez. 2, n. 48600 del 17.10.2018, Mangiasale).

D'altra parte, va pur detto che per "fatto diverso", ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., deve intendersi non solo un fatto che integri una diversa imputazione, restando materialmente invariato, ma anche un fatto che presenti elementi essenziali della condotta e/o dell'evento parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato (cfr., Sez. 3 - , n. 8078 del 10/10/2018 Cc. (dep. 25/02/2019), Cammi, Rv. 275839 - 01).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato il 21.7.1061 a Cosenza, contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente rispetto alla discussione per il giudizio abbreviato richiesto ed ammesso in relazione alle imputazioni relative ai reati di cui agli artt. 646 cod. pen. e 494 cod. pen., ha accolto la richiesta del PM di ordinare, previa separazione, la restituzione degli atti al proprio ufficio quanto alla imputazione di appropriazione indebita onde procedere per il delitto di peculato; 2. ricorre per cassazione il Campana, a mezzo del difensore di fiducia, eccependo l'abnormità del provvedimento: rileva, infatti, che nel caso di specie si è verificata un'indebita regressione del procedimento ad una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale avendo il GUP stralciato l'imputazione di appropriazione indebita e restituito gli atti al PM non già in considerazione della diversità del fatto ma, semplicemente, di una diversa qualificazione giuridica della condotta descritta nell'imputazione; 3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso non potendosi ritenere l'atto impugnato abnorme, non ponendosi al di fuori del sistema organico della legge processuali e non determinando una irrimediabile stasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come è noto, il tema della abnormità è stato oggetto di plurime elaborazioni e progressive puntualizzazioni da parte della giurisprudenza di questa Corte: da ultimo, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01 hanno ribadito che "... si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" e "... può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo". Le SS.UU. "Toni" del 2009, sempre nell'intento di definire e puntualizzare l'area dell'abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale, hanno spiegato che il fenomeno processuale dovrebbe essere ricondotto ad unità e caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge; hanno osservato che l'abnormità strutturale è tuttavia riconoscibile soltanto nel caso "... di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". 2. Tanto premesso, questa Corte ha affermato che nei confronti dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né la suddetta ordinanza, anche nel caso in cui è disposta erroneamente, può qualificarsi abnorme, atteso che la restituzione degli atti non configura un provvedimento avulso dal sistema processuale (cfr., Sez. 5, n. 22550 del 07/03/2016, Caporicci, Rv. 267174 - 01; conf., tra le non massinnate, Sez. 2, n. 4662 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2021), Cervi; Sez, 2, n. 55563 del 13.11.2019, [OSCURATO:SOCIETA]; Sez. 2, n. 21109 del 3.5.2019, Campana; Sez. 2, n. 48600 del 17.10.2018, Mangiasale). D'altra parte, va pur detto che per "fatto diverso", ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., deve intendersi non solo un fatto che integri una diversa imputazione, restando materialmente invariato, ma anche un fatto che presenti elementi essenziali della condotta e/o dell'evento parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato (cfr., Sez. 3 - , n. 8078 del 10/10/2018 Cc. (dep. 25/02/2019), Cammi, Rv. 275839 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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