CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 44622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 del TRIBUNALE di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; udito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO del foro di MASSA, che, associandosi alle conclusioni del P.G., ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2023, il Tribunale di Massa, giudicando in sede di appello, ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Carrara il 16 marzo 2021 confermandola quanto all'affermazione della responsabilità penale e civile di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso il 24 febbraio 2019 in danno del pedone [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile in giudizio). Secondo l'ipotesi accusatoria, procedendo in bicicletta in una strada interdetta alla circolazione, Galeotti aveva urtato Facchini facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. 2. Il Tribunale ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione e il 26 giugno 2023 il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente deduce: col primo motivo, violazione di legge per errori nella valutazione della prova; col secondo motivo, l'intervenuta estinzione del reato conseguente alla remissione della querela e all'accettazione di tale remissione. 3. Si deve dare atto che, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, il 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato e parte civile costituita, ha rimesso la querela sporta in data 14 maggio 2019 nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo ha accettato la remissione il 20 giugno 2023. 4. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. Si è anche precisato che, «nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato» (Sez. 4, n. 49.226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). 5. Il reato oggetto del procedimento è procedibile a querela di parte e, pertanto, è estinto ex art.152 cod. pen. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali devono essere poste a carico del querelato, odierno ricorrente.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] esten