CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Rilevato che il primo motivo è riproduttivo di censure già 'vagliate e disattese correttamente dai giudici di merito, che hanno evidenziato la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, non potendo essere devoluto per la prima volta in questa Sede, né il ricorrente contesta che la Corte di appello non ha dato atto in sentenza della deduzione del motivo. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 d