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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 36750/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SERGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sua condanna per plurimi reati di furto aggravato, consumato e tentato, e per quello di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter c.p. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, come eccepito con il secondo motivo di ricorso, per i reati di furto consumato e tentato contestati ai capi A2), A3), A4), A5), A6), B) e D), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. n. 150/2022, il quale ne ha stabilito la procedibilità a querela anche qualora aggravati ai sensi dell'art. 625 c.p., non risulta presentata alcuna querela né in origine, né entro il termine previsto dall'art. 85 del suddetto decreto legislativo (come modificato dalla

I. n. 199/2022), per come comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Togliere dieci mesi e 400 euro.

Motivo destrezza assorbito Considerato che pertanto l'azione penale per i suddetti reati non poteva essere iniziata per difetto della necessaria condizione di procedibilità e che, pertanto, in relazione ai medesimi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la ragione indicata, con conseguente eliminazione della pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa complessivamente applicata per í medesimi quale aumento per la continuazione con il reato di cui all'art. 493 c.p. (capo C) in relazione al quale con il ricorso non sono stati proposti motivi.

Ritenuto che conseguentemente il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. rimane assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio limitatamente ai capi A2, A3, A4, AS, A6, B e D, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità ed elimina la relativa ena di mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa. ì deciso ucili 2023 si ere e ensore nte Pistorelli o ullo t g LAPP2- '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SERGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sua condanna per plurimi reati di furto aggravato, consumato e tentato, e per quello di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter c.p. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, come eccepito con il secondo motivo di ricorso, per i reati di furto consumato e tentato contestati ai capi A2), A3), A4), A5), A6), B) e D), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. n. 150/2022, il quale ne ha stabilito la procedibilità a querela anche qualora aggravati ai sensi dell'art. 625 c.p., non risulta presentata alcuna querela né in origine, né entro il termine previsto dall'art. 85 del suddetto decreto legislativo (come modificato dalla I. n. 199/2022), per come comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Togliere dieci mesi e 400 euro. Motivo destrezza assorbito Considerato che pertanto l'azione penale per i suddetti reati non poteva essere iniziata per difetto della necessaria condizione di procedibilità e che, pertanto, in relazione ai medesimi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la ragione indicata, con conseguente eliminazione della pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa complessivamente applicata per í medesimi quale aumento per la continuazione con il reato di cui all'art. 493 c.p. (capo C) in relazione al quale con il ricorso non sono stati proposti motivi. Ritenuto che conseguentemente il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. rimane assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio limitatamente ai capi A2, A3, A4, AS, A6, B e D, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità ed elimina la relativa ena di mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa. ì deciso ucili 2023 si ere e ensore nte Pistorelli o ullo t g LAPP2- '
Decreto Cassazione n. 36750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris