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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48183/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto rileva una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la valutazione che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova comprende l'esistenza o meno di un pericolo di recidiva, che nel caso in esame il Tribunale ha giudicato concreto per l'elevata propensione del condannato a commettere delitti contro il patrimonio, o che comunque gli consentano di ottenere un guadagno illecito, e per la probabilità che in caso rinnovato bisogno economico egli li commetta di nuovo; il ricorso attacca la motivazione del Tribunale, che però è stata fondata su indici dell'esistenza del pericolo di recidiva che hanno superato lo scrutinio della Corte di legittimità, quali i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), l'attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), il risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1,, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226), mentre le censure contenute in ricorso sulla imputabilità o meno al condannato della ridotta frequenza dei contatti con l'U.e.p.e., sulla disponibilità del condannato a sostituire il risarcimento con un lavoro in favore della comunità, sulla lontananza temporale dei reati a lui attribuibili, sono inidonee a disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata e la prognosi di recidiva in essa formulata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto rileva una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la valutazione che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova comprende l'esistenza o meno di un pericolo di recidiva, che nel caso in esame il Tribunale ha giudicato concreto per l'elevata propensione del condannato a commettere delitti contro il patrimonio, o che comunque gli consentano di ottenere un guadagno illecito, e per la probabilità che in caso rinnovato bisogno economico egli li commetta di nuovo; il ricorso attacca la motivazione del Tribunale, che però è stata fondata su indici dell'esistenza del pericolo di recidiva che hanno superato lo scrutinio della Corte di legittimità, quali i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), l'attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), il risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1,, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226), mentre le censure contenute in ricorso sulla imputabilità o meno al condannato della ridotta frequenza dei contatti con l'U.e.p.e., sulla disponibilità del condannato a sostituire il risarcimento con un lavoro in favore della comunità, sulla lontananza temporale dei reati a lui attribuibili, sono inidonee a disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata e la prognosi di recidiva in essa formulata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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