CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 02721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata nella Repubblica Ceca 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Sassari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari che ne ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria della Repubblica Ceca in esecuzione del mandato di arresto europeo relativo alla esecuzione della condanna alla pena di dodici mesi inflitta per i reati furto e acquisizione indebita, falsificazione e alterazione di mezzi di pagamento. Deduce i due motivi. 1.1. Violazione dell'art. 6 legge n. 69 del 2005 per la mancata verifica dell'effettiva conoscenza del processo; 1.2. Violazione del diritto di difesa. 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione. La sentenza impugnata, infatti, è stata letta in udienza il 3 dicembre 2025 mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il successivo 12 dicembre 2025 quando, ormai, era decorso il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005. 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il