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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 24216/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2023, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 aprile 2020.

La Corte territoriale ha evidenziato: che il giudice di primo grado ha indicato in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione, che il deposito è stato tempestivo; che, pertanto, il termine di trenta giorni per proporre l'appello scadeva il 4 giugno 2020.

Ha ritenuto, quindi, che l'impugnazione, proposta in data 8 giugno 2020, fosse tardiva.

2. Contro l'ordinanza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dell'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).

Il difensore osserva che, sulla base delle disposizioni citate, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, in tutti i procedimenti civili e penali, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica e che, per espressa previsione di legge, tale sospensione riguardava «i termini stabiliti L.] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

Sostiene, pertanto, che il termine per impugnare ha iniziato a decorrere dal 12 maggio 2020 e l'appello è stato proposto tempestivamente.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso non è fondato.

5. La sospensione del corso dei termini processuali, introdotta dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 nell'ambito delle misure connesse all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, si applica senza dubbio anche ai termini di impugnazione.

La disposizione in esame, tuttavia, prevede, al comma 3, lettera b) n. 2), che le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non operino nei procedimenti «in cui sono applicate misure cautelari», quando gli imputati o i loro difensori «espressamente richiedono che si proceda».

La sentenza del Tribunale di Roma è stata pronunciata il 20 aprile 2020 e quindi in un periodo nel quale, ai sensi del comma 1 del citato art. 83, le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dovevano essere 2 P€t) rinviate d'ufficio.

Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che Narvaiz fu tratto in arresto il 18 aprile 2020 e presentato in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo.

All'esito dell'udienza di convalida, l'imputato fu sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Subito dopo l'imputato, collegato da remoto con l'aula d'udienza, chiese il giudizio abbreviato che si svolse immediatamente.

Nel corso del giudizio Narvaiz fu assistito da un difensore d'ufficio non avendo proceduto a nomina fiduciaria.

Nel caso di specie, dunque, ha trovato applicazione l'art. 83, comma 3, lettera b) n. 2), d.l. n. 18/2020 e la sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 non ha operato.

Ne consegue che il termine per l'impugnazione non è rimasto sospeso fino all'il maggio 2020, ma è regolarmente decorso a far data dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, come previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Nel dispositivo della sentenza di primo grado, il giudice ha indicato in quindici giorni il termine per il deposito della motivazione.

Trattandosi di un termine coincidente con quello previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., trova applicazione l'art. 585, comma 1, lett. b).

Il difensore, dunque, aveva trenta giorni di tempo per impugnare e poteva farlo fino al 4 giugno 2020.

L'appello è stato proposto, invece, in data 8 giugno 2020 ed è quindi tardivo.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2023, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 aprile 2020. La Corte territoriale ha evidenziato: che il giudice di primo grado ha indicato in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione, che il deposito è stato tempestivo; che, pertanto, il termine di trenta giorni per proporre l'appello scadeva il 4 giugno 2020. Ha ritenuto, quindi, che l'impugnazione, proposta in data 8 giugno 2020, fosse tardiva. 2. Contro l'ordinanza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dell'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). Il difensore osserva che, sulla base delle disposizioni citate, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, in tutti i procedimenti civili e penali, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica e che, per espressa previsione di legge, tale sospensione riguardava «i termini stabiliti L.] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». Sostiene, pertanto, che il termine per impugnare ha iniziato a decorrere dal 12 maggio 2020 e l'appello è stato proposto tempestivamente. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso non è fondato. 5. La sospensione del corso dei termini processuali, introdotta dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 nell'ambito delle misure connesse all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, si applica senza dubbio anche ai termini di impugnazione. La disposizione in esame, tuttavia, prevede, al comma 3, lettera b) n. 2), che le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non operino nei procedimenti «in cui sono applicate misure cautelari», quando gli imputati o i loro difensori «espressamente richiedono che si proceda». La sentenza del Tribunale di Roma è stata pronunciata il 20 aprile 2020 e quindi in un periodo nel quale, ai sensi del comma 1 del citato art. 83, le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dovevano essere 2 P€t) rinviate d'ufficio. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che Narvaiz fu tratto in arresto il 18 aprile 2020 e presentato in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. All'esito dell'udienza di convalida, l'imputato fu sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Subito dopo l'imputato, collegato da remoto con l'aula d'udienza, chiese il giudizio abbreviato che si svolse immediatamente. Nel corso del giudizio Narvaiz fu assistito da un difensore d'ufficio non avendo proceduto a nomina fiduciaria. Nel caso di specie, dunque, ha trovato applicazione l'art. 83, comma 3, lettera b) n. 2), d.l. n. 18/2020 e la sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 non ha operato. Ne consegue che il termine per l'impugnazione non è rimasto sospeso fino all'il maggio 2020, ma è regolarmente decorso a far data dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, come previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Nel dispositivo della sentenza di primo grado, il giudice ha indicato in quindici giorni il termine per il deposito della motivazione. Trattandosi di un termine coincidente con quello previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., trova applicazione l'art. 585, comma 1, lett. b). Il difensore, dunque, aveva trenta giorni di tempo per impugnare e poteva farlo fino al 4 giugno 2020. L'appello è stato proposto, invece, in data 8 giugno 2020 ed è quindi tardivo. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 maggio 2023 Il
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