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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1995

Cassazione n. 32135/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FF8LC) MOHAMED nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da :[OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello: Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e in conseguenza la congruità della pena. irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la considerazione del comportamento di cui all'art. 337 cod. pen. non contestato al ricorrente non risulta determinate).

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

2. Per il 5 comma, dell'art. 73 T.U. stup. la sentenza adeguatamente motiva rilevando la quantità della sostanza e le modalità della condotta (attività di cessione abituale con collegamenti con soggetti di elevato spessore criminale; gli acquirenti riferivano di uno spaccio nel corso degli anni per centinaia di dosi, nella solita piazza di spaccio).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FF8LC) MOHAMED nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da :[OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello: Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e in conseguenza la congruità della pena. irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la considerazione del comportamento di cui all'art. 337 cod. pen. non contestato al ricorrente non risulta determinate). La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). 2. Per il 5 comma, dell'art. 73 T.U. stup. la sentenza adeguatamente motiva rilevando la quantità della sostanza e le modalità della condotta (attività di cessione abituale con collegamenti con soggetti di elevato spessore criminale; gli acquirenti riferivano di uno spaccio nel corso degli anni per centinaia di dosi, nella solita piazza di spaccio). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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