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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13171/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è formulata per ragioni non consentite perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello (pagg. 8-10); Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, anche in relazione alla valutazione del contenuto delle intercettazioni (attività riservata al giudice di merito); Ritenuto, quanto al secondo motivo, che le censure afferenti alla differente qualificazione giuridica del fatto descritto al capo A) (lesioni aggravate, in luogo dell'imputazione per tentato omicidio) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, poiché la qualificazione giuridica invocata, così come le attenuanti, sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è formulata per ragioni non consentite perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello (pagg. 8-10); Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, anche in relazione alla valutazione del contenuto delle intercettazioni (attività riservata al giudice di merito); Ritenuto, quanto al secondo motivo, che le censure afferenti alla differente qualificazione giuridica del fatto descritto al capo A) (lesioni aggravate, in luogo dell'imputazione per tentato omicidio) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, poiché la qualificazione giuridica invocata, così come le attenuanti, sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13171/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris