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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 1954

Cassazione n. 37462/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 13.5.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli, in qualità di responsabile e amministratore unico della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita dal tribunale di Lucera con sentenza del 4.10.2010.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la condotta di quest'ultimo deve qualificarsi in termini di bancarotta semplice, posto che, da un lato, il curatore è stato in grado di ricostruire integralmente la massa creditoria attiva e passiva della società fallita; dall'altro, nessun pregiudizio si è verificato in capo ai creditori, non essendo stata dimostrata la distrazione di beni della società, in particolare, di somme di denaro.

3. Con requisitoria scritta del 18.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con memoria del 7.6.2022, pervenuta a mezzo di posta eletl:ronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi generici e manifestamente infondati.

Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non ,;14-' quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).

In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternal:iva - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; C:ass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).

Al tempo stesso appare ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, alla luce del quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 45174 del 22.5.2015, Rv. 265682; Cass., Sez. 5, n. 1925, del 26.9.2018, Rv. 274455).

Tale ultima circostanza, peraltro, non risulta essersi verificata nel caso in esame, risultando del tutto indinnostrata l'avvenuta ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della società fallita.La corte territoriale, del resto, ha reso una puntuale motivazione sulla completa assenza di ogni documentazione contabile, che non veniva rinvenuta presso gli studi dei commercialisti indicati dall'imputato, evidenziando, inoltre, con logico argomentare, come la finalità di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio emerga in tutta evidenza dal mero raffronto tra la notevole entità del passivo e la totale inesistenza dell'attivo, nonché dalla complessiva condotta elusiva posta in essere dal ricorrente, che ha indicato sedi sociali inesistenti e ha omesso di consegnare agli organi del fallimento un libretto bancario intestato alla società, con un saldo positivi di euro 35.749,50, che si era impegnato a consegnare (cfr. pp. 2-5 della sentenza oggetto di ricorso).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 13.5.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli, in qualità di responsabile e amministratore unico della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita dal tribunale di Lucera con sentenza del 4.10.2010. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la condotta di quest'ultimo deve qualificarsi in termini di bancarotta semplice, posto che, da un lato, il curatore è stato in grado di ricostruire integralmente la massa creditoria attiva e passiva della società fallita; dall'altro, nessun pregiudizio si è verificato in capo ai creditori, non essendo stata dimostrata la distrazione di beni della società, in particolare, di somme di denaro. 3. Con requisitoria scritta del 18.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 7.6.2022, pervenuta a mezzo di posta eletl:ronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi generici e manifestamente infondati. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non ,;14-' quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternal:iva - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; C:ass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). Al tempo stesso appare ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, alla luce del quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 45174 del 22.5.2015, Rv. 265682; Cass., Sez. 5, n. 1925, del 26.9.2018, Rv. 274455). Tale ultima circostanza, peraltro, non risulta essersi verificata nel caso in esame, risultando del tutto indinnostrata l'avvenuta ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della società fallita.La corte territoriale, del resto, ha reso una puntuale motivazione sulla completa assenza di ogni documentazione contabile, che non veniva rinvenuta presso gli studi dei commercialisti indicati dall'imputato, evidenziando, inoltre, con logico argomentare, come la finalità di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio emerga in tutta evidenza dal mero raffronto tra la notevole entità del passivo e la totale inesistenza dell'attivo, nonché dalla complessiva condotta elusiva posta in essere dal ricorrente, che ha indicato sedi sociali inesistenti e ha omesso di consegnare agli organi del fallimento un libretto bancario intestato alla società, con un saldo positivi di euro 35.749,50, che si era impegnato a consegnare (cfr. pp. 2-5 della sentenza oggetto di ricorso). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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