CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02659/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15497/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 avverso la SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 267/2017 depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Nuoro accoglieva la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ex moglie [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l’attore chi edeva di dichiarare la convenuta responsabile dei danni arrecati all’immobile sito in Nuoro, vicolo del [OSCURATO:SOCIETA], riscontrati i l 31 luglio 2002 all’atto di accesso per l’immissione in possesso a seguito dell’assegnazionedell’immobile disposta in suo favore. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace. 4. La Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in accoglimento del gravame ein riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] B alata nei confronti dell’appellante. La Corte d’Appelloevidenziava come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto dell’esistenza di un giudicato penale di assoluzione formatosi dinanzi al giudice di pace di Nuoro avente effetto preclusivo ex articolo 652 c.p.p. nel giudizio civile per danni conseguenti all’assoluzione dell’imputato dal fattoascrittole. La convenuta, infatti, era stata assolta con formula piena perché il fatto non sussiste specificamente dal reato di sottrazione dall’immobile in comproprietà con il Balata degli arredi a beni Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 costituiti da 13 porte in legno, radiatoriper riscaldamento, pedate di scala in legno e relative ringhiere il legno, 15 lampadari, tutti i sanitari di tre bagni, esclusi il water, una cameretta in legno laccato, un salotto in tessuto, beni ricompresi tra quelli oggetto del giudizio di risarcimento. Dalla sentenza del giudice di pace di Nuoro, peraltro, si evinceva che il Balata si era costituitoparte civile in quel giudizio e ciò aveva implicato una rinuncia agli atti di quello civile con estinzione rilevabile d’ufficio. La Corte d'Appello, inoltre, evidenziava che l’accertamento penale dibattimentale sull’insussistenza del fatto era vincolante nel giudizio civile. Pertanto, nessun danno poteva essere liquidato a favore del Balata per la sottrazione dei beni sopra indicati. Quanto, invece, ai lamentati danni di rimozione delle piastrelle e dei pavimenti la Corte d’Appello pur escludendo il giudicato penale su tali beni non ricompresi tra quelli oggetto della sentenza escludeva il risarcimento non essendo possibile la quantificazione dei costi necessari al ripristino dei rivestimenti e della pavimentazione. L’appellata, infatti, era rimasta contumace e aveva omesso di produrre il fascicolo di parte contenente la perizia utilizzata dal primo giudice per la liquidazione del danno. La motivazione della sentenza, peraltro, richiamava la perizia in modo non specifico essendosi il Tribunale limitato ad elencare i danni da risarcire e l’ammontare complessivo dei costi necessari per la loro eliminazione. La domanda doveva essere rigettata non sussistendo nel giudizio di appello un principio di immanenza della prova ed essendo il Balata onerato anche in sede di appello della prova dell’entità del danno. Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza la controricorrente ha nominato l’avv.to AntonioMaria Cosseddu, quale nuovo difensore in sostituzione del precedente che ha rinunciato al mandato. Il nuovo difensore ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'atto denominato "memoriaautorizzata " del 25 novembre 202 2 da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché la nullità della procura speciale avente data 25 novembre 2022 conferita da lla predett a all'avvocatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultimo autenticata. Inmerito giova evidenziare che nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della I. n. 69 del 2009 applicabile ratione temporis , non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicché, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. III, n. 23816/2010, Cass. II, n. 20692/2018). 1.2. Sicché il nuovo testo dell'art. 83 c. p. c. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, secondo comma, c.p.c. 1.3. Nella specie la procura depositata in atti, in relazione ad un giudizio instaurato ben prima dell'entrata in vigore della l.n. 69 del 2009, non risulta essere stata conferita secondo le modalità innanzi indicate. 1.4 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 652 c.p.p. Secondo il ricorrente la Corte d’Appelloavrebbe erroneamente interpretato l’articolo 652 c.p.p.,infatti, l’oggetto dell’accertamento penale riguardava la sussistenza di una responsabilità per il reato previsto e punito dall’articolo 627 c.p., ovvero sottrazione di cose comuni. Pertanto, l’acce rtamento della penale responsabilità della Marcialis implicava che quest’ultima all’epoca dei fatti non fosse detentrice della cosa comune e che la sottraesse impossessandosene. Dal punto di vista della responsabilità civile tale profilo non assumeva alcuna rilevanza, infatti , la Marcialis doveva rispondere del risarcimento del danno conseguente alla condotta tenuta riguardo i beni di proprietà comuni presenti nell’appartamento. Il fatto che nella specie l’immobile fosse nella sua disponibilità esclusiva non poteva legittimarla adapportare allo stesso i danni accertatiall’atto di immissione nel possesso da parte del ricorrente. Dovrebbe, pertanto , affermarsi la responsabilità Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 della Marcialis che nella sua qualità di assegnataria custode dell’immobile avrebbe dovuto restituire lo stesso al Balata nella condizione in cui era stato consegnato, ovvero in buono stato abitativo e ammobiliato salvo il normale deperimento d’uso. Peraltro, lo stato di degrado e di abband ono non poteva essere imputato apresunti lavori di ristrutturazione c ui l’immobile sarebbe stato sottoposto prima del 2002, atteso che a seguito di accertamenti emersi presso i competenti uffici tecnici del Comune di Nuoro non era pervenuta alcuna richiesta di lavori. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non avendo la Corte d’Appello esaminatole circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta di risarcimento del danno. La censura è ripetitiva della precedente sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo in quanto dalla motivazione della Corte d’Appellonon emergeva alcun profilo tale da escludere la responsabilità della Marcialis sotto il profilo civile. La Corte d’Appello si sarebbe limitata a menzionare la sent enza di assoluzione senza indagare a dare contezza dei motivi che avevano determinato il giudice penale ad escludere la configurazione del reato contestato mentre detto accertamento era necessario al fine di accertare la responsabilità civile della Marcialis. 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi degli artt. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l’illecito dedotto nel giudizio civile di danno.In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale ( ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021, Rv. 663298 – 01 ; Sez.3, Sentenza n. 4764 del 11/03/2016 ) . In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale ( Sez. 3, Sent . n.8035 del 21/04 /2016) . La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di tale principiooperando una distinzione tra i beni oggetti della richiesta di risarcimento del Balatae compiendo una autonoma valutazione dei fatti dedotti in giudizio.In particolare, il giudicante ha distinto i radiatori, i sanitari, la ringhierae i l rivestimento in legno delle scale e le porte interne rispetto ai danni di rimozione delle piastrelle e dei pavimenti. Nel primo caso, oltre a far riferimento all’effetto preclusivo ex art. 652 c.p.p. dell’assoluzione della Marcialis dalla contestazione di sottrazione di cose comunicon la formula “perchè Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 il fatto non sussiste”, il giudice del gravameha evidenziato, con un giudizio autonomofondato anche sulle prove derivanti dal processo penale, che alcuni di detti beni erano di proprietà della sola Marcialis in forza di una convenzione matrimoniale (in particolare il rivestimento e la scala in legno) e che gli altri ( radiatori , sanitari dei bagni le porte interne) non erano ben i andati distrutti o danneggiati ma che erano stati preserva ti durante l'attività di ristrutturazione e divisione e riposti in unaltro appartamento . Diversamente la Corte d'Appello di Cagliari con riferimento alla domanda di risarcimento danni per la rimozione delle piastrelle e dei pavimenti ha rigettato la domanda del Balata permancanza di prova del relativo danno, in quanto rispetto a quello liquidato dal primo giudice complessivamente considerato,doveva procedersi ad una rideterminazione che risultava preclusa per aver omesso il Balata di produrre il proprio fascicolo di parte contenente la perizia utilizzata in primo grado per quantificare il danno. Peraltro , non tornava utile neanche la motivazione della sentenza appellatanon emergendo dalla stessaun'elencazione specifica delle voci di danno essendosi il Tribunale limitato ad elencare i danni da risarcire ricomprendendo anche quelli esclusi dalla Corte d'app ello oltre all'ammontare complessivo dei costi necessari per l'eliminazione. Rispetto a tale statuizione il ricorrente non ha proposto alcuna censura.Peraltro, il ricorrente non censura neanche la parte della sentenza con la quale la Corte d'Appello ha affermato che il giudizio civile doveva considerarsi estinto dopo la costituzione di parte civile nel processo penale con riferimen to ai beni di cui si lamentava l’illecita sottrazione e il ricorrente non censura tale autonoma ratio decidendi. Ric. 2018n. 15497 sez. S2 - ud. 05/12/2022 4. In conclusione la Corte rigetta i due motivi di ricorso. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro2500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a tit