CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 10977/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04UWM80) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27563/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto il motivo inammissibile, essendo, in tema di concordato in appello, proponibile il ricorso in cassazione che deduca solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023