CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/12/2016 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 19 febbraio 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa, per avere finto la vendita di cinque autovetture a [OSCURATO:PERSONA] incassando la somma di euro 39.200 senza mai consegnare i mezzi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata in favore del Tribunale di Milano. Sulla base delle risultanze emerse al dibattimento - in particolare all'udienza del 19 febbraio 2015 - il danno per la vittima si sarebbe verificato nel luogo ove erano stati disposti da parte sua i vaglia postali destinati all'imputato presso un indirizzo di Macerata. Tali vaglia erano stati effettuati a Milano, ciò che giustificherebbe l'attribuzione della competenza territoriale al Tribunale del capoluogo lombardo. L'eccezione non avrebbe potuto ritenersi tardiva stante il fatto che le emergenze in base alle quali è stata sostenuta erano emerse solo al dibattimento; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa. Non vi sarebbe prova che i pagamenti effettuati dalla vittima fossero stati effettivamente incassati dal ricorrente e non da terzi. Non sarebbero stati compiuti artifici o raggiri - non rinvenibili nel fatto che il ricorrente avesse speso il nome di società non più esistente - e la questione avrebbe avuto solo rilevanza civilistica, essendo riconnesso l'inadempimento dell'imputato a circostanze sopravvenute rispetto alla contrattazione, con conseguente assenza del dolo del reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine all'applicazione della recidiva - essendosi la Corte basata solo sui precedenti penali - sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria con la quale ci si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, l'eccezione di incompetenza territoriale, reiterata dal ricorrente, è stata correttamente ritenuta tardiva dalla Corte di appello, in quanto dedotta solo nel corso del dibattimento di primo grado, oltre il termine previsto dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che è quello inerente alla proposizione delle questioni preliminari di cui all'art. 491 stesso codice. E ciò vale anche quando l'eventuale incompetenza territoriale del Tribunale procedente emerga al dibattimento, poiché, in tal caso, la previsione normativa verrebbe superata in danno della speditezza del processo (la giurisprudenza della Corte Costituzionale, richiamata anche dalla sentenza Sez. U, n. 27996 del 2012, Forcelli, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla speditezza dei processi rispetto alla possibilità, delle parti e del giudice, di discutere della competenza per territorio lungo l'arco del processo; cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 349 del 2000, n. 130 del 1995, n. 521 del 1991). La Corte di cassazione, in proposito, con costante giurisprudenza, ha ritenuto che la questione sulla competenza territoriale non è più proponibile dopo l'apertura del dibattimento finanche quando si verifichi un caso di mutamento della imputazione (in questo senso, Sez.1, n. 26699 del 23/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256050: è precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso "locus commissi delicti" consegua ad un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento). 2. Quanto al secondo motivo, la sua manifesta infondatezza discende dal fatto che la Corte di appello ha precisato che i pagamenti erano stati effettuati dalla persona offesa tramite vaglia postali intestati al ricorrente, sicché soltanto lui od un suo delegato avrebbero potuto incassarli, circostanza idonea sia sotto un profilo oggettivo che logico a ritenerlo responsabile della truffa, in assenza di ogni prova contraria. Inoltre, la sentenza impugnata ha messo in evidenza, con argomenti tratti dal merito del giudizio non più rivedibile, che il ricorrente aveva posto in essere artifici o raggiri nei confronti della vittima finalizzati ad ottenere il suo scopo illecito, non avendo avuto la disponibilità delle autovetture offerte in vendita ed utilizzando il nome di una società non più esistente con la quale la vittima aveva avuto pregressi rapporti commerciali. Le diverse argomentazioni del ricorrente attengono ad una non consentita lettura alternativa di fatto di tali elementi probatori. 3. Il terzo motivo è generico per ciò che attiene alla recidiva, giustificata dalla Corte territoriale in ragione dei numerosi precedenti penali del ricorrente e del loro atteggiarsi nel tempo e rispetto al fatto in esame, ritenuto capace di esprimere una rinnovata maggiore pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782: in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato). Del pari, la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La motivazione sul punto è ampiamente esauriente, perché richiama, quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso e con considerazioni esenti da censure valutabili in questa sede, non solo la gravità del reato, ma anche i numerosi e gravi precedenti penali e la mancanza di ravvedimento in ordine ai fatti in esame; con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art.133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.2022. [OSCURATO:PERSONA]