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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40718/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 25/02/2025 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento all'omessa statuizione sulla misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90 e rinviare per l'esame sul punto al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa (già comprensiva della continuazione fra le imputazioni ascritte), a titolo di aumento per la continuazione (esterna) sulla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa allo stesso applicata dal medesimo Giudice per l'udienza preliminare con sentenza irrevocabile del 21 novembre 2024, così complessivamente anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, oltre la confisca del denaro e di quant'altro in sequestro.

2. Il P.G. presso la Corte di appello di Brescia ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento (parziale), censurandone l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ex art. 86 d.P.R. 309 del 1990, sul rilievo che risultava accertata in concreto la pericolosità sociale del soggetto per la prognosi recidivante evincibile dal precedente estorsivo, commesso nella medesima cornice dello "spaccio di strada" di stupefacenti, e dal reiterato diniego da parte dei giudici delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso del P.G. sia inammissibile.

2. Va innanzitutto rilevato che: - l'accordo fra le parti non prevedeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero; - il giudice non ha ritenuto di farne applicazione d'ufficio; - nel corso del rito negoziale non è stata svolta alcuna verifica giudiziale circa la concreta pericolosità sociale dell'imputato straniero, che pure sarebbe stata necessaria, giusta la sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale.

3. Ciò premesso, osserva la Corte che la sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalità della misura applicata.

Sotto tale profilo, inoltre, va considerato che, viceversa, la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 03).

Nel caso di specie, oltre quanto esposto sub 2), non emergono elementi per ritenere che sia stata implicitamente valutata la sussistenza (o meno) dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza.

Alla luce dei principi sopra richiamati rimane pertanto aperta la possibilità, che il P.G. valuterà, di esperire incidente di esecuzione.

4. Il ricorso del P.G. va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 25/02/2025 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento all'omessa statuizione sulla misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309/90 e rinviare per l'esame sul punto al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa (già comprensiva della continuazione fra le imputazioni ascritte), a titolo di aumento per la continuazione (esterna) sulla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa allo stesso applicata dal medesimo Giudice per l'udienza preliminare con sentenza irrevocabile del 21 novembre 2024, così complessivamente anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, oltre la confisca del denaro e di quant'altro in sequestro. 2. Il P.G. presso la Corte di appello di Brescia ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento (parziale), censurandone l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ex art. 86 d.P.R. 309 del 1990, sul rilievo che risultava accertata in concreto la pericolosità sociale del soggetto per la prognosi recidivante evincibile dal precedente estorsivo, commesso nella medesima cornice dello "spaccio di strada" di stupefacenti, e dal reiterato diniego da parte dei giudici delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso del P.G. sia inammissibile. 2. Va innanzitutto rilevato che: - l'accordo fra le parti non prevedeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero; - il giudice non ha ritenuto di farne applicazione d'ufficio; - nel corso del rito negoziale non è stata svolta alcuna verifica giudiziale circa la concreta pericolosità sociale dell'imputato straniero, che pure sarebbe stata necessaria, giusta la sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale. 3. Ciò premesso, osserva la Corte che la sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalità della misura applicata. Sotto tale profilo, inoltre, va considerato che, viceversa, la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 03). Nel caso di specie, oltre quanto esposto sub 2), non emergono elementi per ritenere che sia stata implicitamente valutata la sussistenza (o meno) dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza. Alla luce dei principi sopra richiamati rimane pertanto aperta la possibilità, che il P.G. valuterà, di esperire incidente di esecuzione. 4. Il ricorso del P.G. va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara ina
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