CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 16918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 95 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) dà atto esplicitamente delle ragioni per le quali è stata ritenuta l'insussistenza dell'invocata causa di non punibilità; - che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 495 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che dà atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] re este o