CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13966/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del07/06/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Amico colpevole della contravvenzione di cuiall’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senzagiustificato motivo, un coltello a serramanico con lama lunga cm. 6,5 e lunghezza totale dicm. 15,5 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euroduemila di ammenda.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Amico, per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso, attraverso i quali deducecumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erroneaapplicazione della legge penale, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen e per mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto all’elemento oggettivo esoggettivo del reato di cui all’art. 4 legge 110 del 1975.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite,invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentratisulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha rilevatotrattarsi del porto, in orario notturno, di un coltello a serramanico (fatto in relazione al qualel’imputato, nell’immediatezza, non forniva spiegazione alcuna); le spiegazioni addottedall’imputato, peraltro, sono risultate tardive e sono state apprezzate come del tuttoincongrue. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare deltutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamentosanzionatorio.A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici e prive dicontraddittorietà - non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente aprovocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizidella motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.4. Quanto al motivo inerente alle generiche, i Giudici del merito rilevano comeelementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sianorinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall’imputato,quanto la stessa natura dei fatti commessi. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizilogici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrenteinsiste – con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da partedella Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]