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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11136/2026

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nte pro tempore, elettivamente domiciliata inGrotte di Castro, alla via Roma, n. 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiSilvio che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di PORANO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 245/2020 della Corte d'Appello di Perugia.Udita la relazione nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026RILEVATO CHE1.

Con decreto n. 239/2013 il Tribunale di Terni ingiungeva al Comune diPorano il pagamento alla ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e MiraDanilo”, della somma di euro 37.209,52, oltre interessi, in virtù di fatture dallas.n.c. emesse a fronte della fornitura di materiale edile (cfr. ricorso, pag. 2).2.

Il Comune di Porano proponeva opposizione.Chiedeva revocarsi l'opposta ingiunzione.3.

Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.Instava per il rigetto dell'opposizione.4.

Con sentenza n. 850/2016 il Tribunale di Terni rigettava l'opposizione.5.

Il Comune di Porano proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.6.

Con sentenza n. 245/2020 la Corte d'Appello di Perugia accoglieva il gra-vame, revocava l'ingiunzione opposta, condannava l'appellata alla restituzionedegli importi percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado e com-pensava le spese del doppio grado.Premetteva la Corte di Perugia che la s.n.c. appellata aveva insistito nellaeccezione di difetto di procura – con susseguente inammissibilità dellaopposizione all'ingiunzione – eccezione correlata alla mancanza di autoriz-zazione della Giunta municipale ovvero alla mancanza di determinazionedirigenziale necessarie al fine di attribuire al Sindaco il potere di conferire ilmandato al difensore (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).Indi, al riguardo, la Corte di merito evidenziava che l'appellata s.n.c. avrebbedovuto svolgere – e non aveva svolto - appello incidentale (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 3).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Premetteva, per altro verso, la Corte di Perugia che la nullità, per difetto diforma scritta ad substantiam, del contratto siglato con la P.A. ‒ nella specie conil Comune di Porano ‒ può essere rilevata d'ufficio dal giudice investito delladomanda diretta al pagamento del corrispettivo anche in grado d'appello, acondizione tuttavia, affinché il rilievo della nullità non risulti “a sorpresa”, dellaprevia indicazione alle parti della possibile ragione di nullità (cfr. sentenzad'appello, pag. 4).Indi evidenziava che nella specie siffatta esigenza non si prefigurava, siccome“la società ingiungente [aveva] potuto ampiamente argomentare in merito allatardiva eccezione sollevata dall'ente ingiunto”; che invero “la questione era statasottoposta al giudice di primo grado già in sede di precisazione delle conclusioni,ed essendo stata valutata dal Giudice di prime cure (…), [era] stata oggetto dispecifico motivo d'appello, su cui l'appellato [aveva] ampiamente contro-dedotto” (così sentenza d'appello, pagg. 4 - 5).7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di MiraDavide e [OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Porano non ha svolto difese.8.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia nonché ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedi norme di diritto per omessa pronuncia in ordine all'appello incidentale.Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Premette che aveva in prime cure eccepito che il Comune di Porano aveva, inpersona del Sindaco pro tempore, conferito al difensore procura ad litem – aifini della proposizione dell'opposizione all'ingiunzione – “senza alcuna preventivadelibera di Giunta o di una determinazione dirigenziale ad acta” ed inoltre chein assenza di preventivo impegno di spesa e di forma scritta il contratto dipatrocino tra l'ente comunale e il suo difensore era affetto da nullità (cfr. ricorso,pagg. 5 - 6).Indi deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Perugia, ha inseconde cure espressamente proposto appello incidentale subordinato alloaccoglimento dell'appello principale (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce altresì che, ai fini della validità del contratto di patrocinio con la P.A.,segnatamente ai fini del requisito della forma scritta ad substantiam, non bastail rilascio al difensore della procura (cfr. ricorso, pag. 8).Deduce del resto che non vi è riscontro dell'espressa regolamentazione periscritto delle condizioni contrattuali (cfr. ricorso, pag. 9).10.

Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.11.

Si ammetta pure che la ricorrente abbia proposto appello incidentale.Tanto, per un verso, a fronte del rilievo per cui con la comparsa di costituzionein grado d'appello aveva dedotto testualmente: “in ulteriore subordine, nelladenegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello ritenesse ammissibile e fondatal'eccezione di nullità sollevata in appello, in riforma della sentenza impugnata,accertare e dichiarare la nullità del mandato conferito in primo grado all'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per difetto di procura dal Comune di Porano al legale e, perl'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione (…)” (così ricorso, pag. 4, ovesono riprodotte le conclusioni della comparsa di costituzione in appello).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Tanto, per altro verso, alla luce dell'elaborazione di questa Corte secondo cui,in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizionedell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado nonrichiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dallacomparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere lariforma della decisione, né la proposizione dell'appello incidentale investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dar modo al principaleappellante di prendere posizione sull'impugnazione incidentale (cfr. Cass. (ord.)23.2.2021, n. 4860; Cass. 30.6.2010, n. 15501).12.

Nondimeno, questa Corte, in tema di forma scritta “ad substantiam” deicontratti della P.A., spiega che il requisito è soddisfatto, nel contratto dipatrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc.civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione ela sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà frale parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria (cfr.Cass. (ord.) 16.2.2012, n. 2266; Cass. (ord.) 24.2.2015, n. 3721; Cass.22.7.2015, n. 15454.

Più di recente Cass. 30.4.2024, n. 11668).13.

Ulteriormente si tenga conto dei seguenti rilievi.Da un canto, nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini dellarappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte dellagiunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai finidella proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dellostatuto comunale – nella specie neppure oggetto di deduzione da parte dellaricorrente ‒ competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanzaNumero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000Data pubblicazione 25/04/2026(cfr. Cass. sez. lav. 11.10.2016, n. 20428; Cass. sez. un. 16.6.2005, n. 12868).D'altro canto, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti localicome conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezziper farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certee definitive, e non è applicabile nel caso di spesa – così come nella specie ‒non determinabile al momento della relativa assunzione (cfr. Cass. (ord.)11.7.2017, n. 17056; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13913).14.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per error in procedendo, laviolazione degli artt. 354 e 356 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto permancato rispetto del potere dispositivo delle parti in relazione a fatto noncontestato ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la violazione del diritto di difesa.Deduce che l'eccezione di nullità – per difetto di forma scritta ad substantiam‒ del contratto di fornitura di materiale edile siglato con il Comune di Porano èstata in prime cure sollevata dalla controparte non già in sede di precisazionedelle conclusioni bensì in sede di discussione, allorché erano già state depositatele note conclusionali (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11).Deduce dunque che sul punto è risultato precluso un reale contraddittorio enon è stato garantito il diritto di difesa (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11).Deduce ulteriormente che, sebbene della questione si sia discusso in gradod'appello, è stata “di fatto preclusa ogni possibilità di istruttoria” (così ricorso,pag. 12).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Deduce quindi che la Corte di Perugia avrebbe dovuto rimetterla in termine,onde consentirle l'esercizio delle facoltà istruttorie e di allegazione (cfr. ricorso,pag. 13); e ciò viepiù che il Comune di Porano aveva con l'eccezione di nullitàsollevato una “domanda nuova” (cfr. ricorso, pag. 13).15.

Il secondo motivo di ricorso del pari è destituito di fondamento.16.

Si è anticipato che la Corte d'appello ha esplicitato le ragioni per le qualiil rilievo, in secondo grado, della nullità (per difetto di forma ad substantiam)del contratto di fornitura dall'appellata siglato con il Comune non fosse “asorpresa”, siccome in ordine all'avverso motivo d'appello – mercé il quale ilComune aveva censurato il primo dictum, giacché il Tribunale aveva reputatotardiva l'eccezione di nullità – la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. aveva ampiamentecontrodedotto.17.

In ogni caso, questa Corte spiega che l'omessa indicazione alle parti diuna questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sullaquale si fondi la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazionee di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd."della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa, tutte le voltein cui chi se ne dolga, prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto farvalere, qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempesti-vamente attivato (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 19.7.2023, n. 21314; Cass. (ord.)6.2.2023, n. 3543; Cass. 23.5.2014, n. 11453).Ebbene, nella specie la ricorrente si è limitata ad allegare del tuttogenericamente che “è stata di fatto preclusa ogni possibilità di istruttoria cheavrebbe consentito (…) di dimostrare la regolarità della procedura diaggiudicazione” (così ricorso, pag. 12).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Si soggiunge, in pari tempo e comunque, che la Corte territoriale hadisaminato, reputandola – si dirà – inidonea, la documentazione, ossia le treraccomandate inviate dal Comune alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., che l'appellata,qui ricorrente, aveva allegato alla memoria conclusionale di replica (cfr. alriguardo sentenza d'appello, pag. 5).18.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione ex art. 112cod. proc. civ. nonché ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. laviolazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto per mancato rispetto delpotere dispositivo delle parti in relazione a fatto non contestato ai sensi dell'art.115 cod. proc. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Perugia, secondo cui ilComune di Porano aveva contestato la richiesta di esecuzione del contratto, ilche appieno giustificava il rilievo officioso della nullità, “l'esecuzione delcontratto non [era] mai stata oggetto del giudizio di primo grado” (così ricorso,pag. 14).Deduce segnatamente che le avverse difese erano volte unicamente agiustificare il ritardo nel pagamento, sicché, risultando incontestato il diritto dicredito, l'indagine del giudice non poteva involgere la verifica della regolaritàdel contratto (cfr. ricorso, pag. 14).19.

Il terzo motivo di ricorso parimenti è destituito di fondamento.20.

Va ribadito che la questione della nullità del contratto, che il Tribunaleaveva reputata tardiva, era stata – per giunta ‒ oggetto di uno specifico motivod'appello (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Va rimarcato poi che la res controversa verteva e verte sull'esecuzione delcontratto di fornitura di materiale edile: l'azione monitoria era evidentementefinalizzata a conseguirne l'adempimento, la manutenzione.21.

Su tale scorta è viepiù sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui il potere di rilievo officioso della nullitàdel contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad unacontroversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficaciadel rapporto contrattuale oggetto di allegazione ‒ e che sia stata decisa dalgiudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né leparti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia ‒ trattandosi di questioneafferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione insenso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (cfr.Cass. sez. un. 22.3.2017, n. 7294; Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251).Ovvero all'insegnamento secondo cui il potere di rilievo officioso della nullitàdel contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravamerelativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone lavalidità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza chea tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove inappello ex art. 345 cod. proc. civ., il quale deve essere coordinato con l'obbligodel giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullitànegoziale (cfr. Cass. (ord.) 30.5.2025, n. 14537).22.

In questi termini è del tutto ingiustificato l'assunto della ricorrentesecondo cui, pur ad escludere la sanatoria del negozio nullo, “il rilievo dellapretesa nullità da parte del giudice non può autorizzarsi”, “il giudice non puòdichiarare ex officio la nullità” (così ricorso, pag. 15).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/202623.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,Data pubblicazione 25/04/2026n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 17 r.d. n.240/1923, dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 116 cod. proc. civ.Premette che la controversia de qua riguarda una fornitura di materiale ediledi valore di poco superiore ad euro 20.000,00, fornitura che le è stata affidataa seguito di procedura negoziata attivata su richiesta del Comune di Porano (cfr.ricorso, pag. 16).Premette altresì che in ipotesi di trattativa privata per affidamenti di importinon superiori ad euro 40.000,00, “la forma scritta è assolta mediante lacorrispondenza intercorsa tra le parti, secondo l'uso del commercio consistentein un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ostrumenti analoghi” (così ricorso, pag. 17).Indi deduce che è stata contattata dal Comune di Porano per l'affidamentodell'incarico, il Comune ha formulato la sua offerta ed essa ricorrente haprovveduto ad accettarla (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce dunque che il contratto esiste e si è perfezionato (cfr. ricorso, pag.17) e che ha errato la Corte di Perugia a ritenere che “l'invito ad offrire nonequivale a proposta contrattuale perché privo degli elementi essenziali quali ilprezzo” (così ricorso, pag. 19).Deduce poi che, integrato il requisito della forma scritta, nella specie è daapplicare la normativa che detta le condizioni alla cui stregua può riconoscersila legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti “da acquisizione di beni e servizi,in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degliaccertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente” (cfr. ricorso, pag. 19).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Deduce invero che il contratto è stato ratificato alla stregua del documento –Data pubblicazione 25/04/2026“vista la documentazione in possesso dell'ufficio tecnico certifica che la ditta [OSCURATO:SOCIETA]. è creditrice di questa Amministrazione” ‒ a firma del segretariocomunale su carta intestata del Comune di Porano, documento valido comericonoscimento di debito (cfr. ricorso, pag. 20).24.

Il quarto motivo di ricorso analogamente è privo di fondamento.25.

Vero è, senza dubbio, che i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privataai sensi dell'art. 17 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2440, pur richiedendo in ogni casola forma scritta “ad substantiam”, possono anche non risultare da un unicodocumento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino dittecommerciali (cfr. Cass. 15.6.2015, n. 12316, ove, peraltro, si soggiunge cheoccorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio diproposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che laforma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, néche la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'iniziodell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio dellamerce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previstodall'art. 1327 cod. civ. Cfr. anche Cass. sez. un. 25.3.2022, n. 9775, secondocui per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelliconclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta“ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unicodocumento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n.2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si formamediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che perl'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026E tuttavia questa Corte spiega che il giudizio sull'avvenuta conclusione omeno di un contratto, implicando un mero accertamento “di fatto”, rientra nelpotere esclusivo del giudice di merito e perciò si sottrae al sindacato dilegittimità, qualora risulti sorretto da congrua motivazione e sia immune da vizilogici e giuridici (cfr. 27.9.2006, n. 21019; Cass. sez. lav. 11.6.2004, n. 11152).26.

Su tale scorta si rimarca che la Corte d'appello ha esplicitato in formaineccepibile “in diritto” nonché compiuta e congrua “in fatto” le ragioni per cuila documentazione allegata dall'appellato – anche a prescindere dalla tardivitàdella sua produzione – non valesse a dar conto del perfezionamento delcontratto nella imprescindibile forma scritta pur nella prefigurazionedeformalizzata di cui all'art. 17 del r.d. n. 2240/1923.Segnatamente, la Corte distrettuale ha chiarito che “l'invito ad offrire nonequivale[va] a proposta contrattuale anche perché privo di elementi essenziali,quali il prezzo (…)” (così sentenza d'appello, pag. 5); e che nella fattispeciemancava, “dopo l'invito ad offrire e l'invio della lettera-offerta, l'accettazione informa scritta da parte del Comune ai sensi dell'art. 1326 c.c.”, “manca[va]no,in sostanza, due dichiarazioni” (così sentenza d'appello, pag. 6).27.

Talune notazioni si impongono infine.27.1.

È vero senza dubbio che la disciplina dettata dall'art. 1988 cod. civ.(secondo cui la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensacolui a favore del quale è fatta dall'onere di provare l'esistenza del rapportofondamentale, la quale si presume fino a prova contraria) è applicabile ancheagli atti della [OSCURATO:PERSONA], nel concorso dei requisiti formali eprocedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 8643; Cass. 6.12.2007, n. 25435).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026E tuttavia questa Corte ha puntualizzato – e tale insegnamento la Corte diPerugia ha debitamente richiamato – che la ricognizione di debito non costituisceautonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di unpreesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 cod. civ.,un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva unasemplice “relevatio ab onere probandi”, che dispensa il destinatario delladichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a provacontraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilosostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizionestessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è maisorto o è invalido – è il caso di specie ‒ o si è estinto, ovvero che esista unacondizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incideresull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass. 13.10.2016, n.20689).Cosicché, in ordine alla dichiarazione a firma del segretario comunale, invanola ricorrente prospetta che “non si tratta (…) di una mera dichiarazione di scienzama di una verifica scrupolosa dell'esistenza dei presupposti necessari alpagamento e quindi dell'esistenza di un regolare rapporto contrattuale” (cosìricorso, pag. 21).27.2.

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs.15.9.1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, 1° co., lett. e), del d.lgs. 18.8.2000n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale difar salvi nel proprio interesse ‒ accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimentoche ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubblichefunzioni e servizi di competenza ‒ gli impegni di spesa per l'acquisizione di benie servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché priva diNumero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o,comunque, invalidi ‒ come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta“ad substantiam” ‒ né apporta una deroga al regime di inammissibilitàdell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.1989, n. 144 (cfr. Cass.27.1.2015, n. 1510; Cass. 12.11.2013, n. 25373; Cass. 6.5.2024, n. 12164,secondo cui la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio,derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art.191, commi 1, 2 e 3, T.U.E.L., presuppone l'esistenza a monte di un valido titolonegoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizionenecessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operativitàdella delibera stessa).28.

Il Comune di Porano non ha svolto difese.

Pertanto, nonostante il rigettodel ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese.29.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso.ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 30 ottobre 2025.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, elettivamente domiciliata inGrotte di Castro, alla via Roma, n. 65, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiSilvio che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difendein virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCOMUNE di PORANO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 245/2020 della Corte d'Appello di Perugia.Udita la relazione nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026RILEVATO CHE1. Con decreto n. 239/2013 il Tribunale di Terni ingiungeva al Comune diPorano il pagamento alla ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e MiraDanilo”, della somma di euro 37.209,52, oltre interessi, in virtù di fatture dallas.n.c. emesse a fronte della fornitura di materiale edile (cfr. ricorso, pag. 2).2. Il Comune di Porano proponeva opposizione.Chiedeva revocarsi l'opposta ingiunzione.3. Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.Instava per il rigetto dell'opposizione.4. Con sentenza n. 850/2016 il Tribunale di Terni rigettava l'opposizione.5. Il Comune di Porano proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.6. Con sentenza n. 245/2020 la Corte d'Appello di Perugia accoglieva il gra-vame, revocava l'ingiunzione opposta, condannava l'appellata alla restituzionedegli importi percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado e com-pensava le spese del doppio grado.Premetteva la Corte di Perugia che la s.n.c. appellata aveva insistito nellaeccezione di difetto di procura – con susseguente inammissibilità dellaopposizione all'ingiunzione – eccezione correlata alla mancanza di autoriz-zazione della Giunta municipale ovvero alla mancanza di determinazionedirigenziale necessarie al fine di attribuire al Sindaco il potere di conferire ilmandato al difensore (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).Indi, al riguardo, la Corte di merito evidenziava che l'appellata s.n.c. avrebbedovuto svolgere – e non aveva svolto - appello incidentale (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 3).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Premetteva, per altro verso, la Corte di Perugia che la nullità, per difetto diforma scritta ad substantiam, del contratto siglato con la P.A. ‒ nella specie conil Comune di Porano ‒ può essere rilevata d'ufficio dal giudice investito delladomanda diretta al pagamento del corrispettivo anche in grado d'appello, acondizione tuttavia, affinché il rilievo della nullità non risulti “a sorpresa”, dellaprevia indicazione alle parti della possibile ragione di nullità (cfr. sentenzad'appello, pag. 4).Indi evidenziava che nella specie siffatta esigenza non si prefigurava, siccome“la società ingiungente [aveva] potuto ampiamente argomentare in merito allatardiva eccezione sollevata dall'ente ingiunto”; che invero “la questione era statasottoposta al giudice di primo grado già in sede di precisazione delle conclusioni,ed essendo stata valutata dal Giudice di prime cure (…), [era] stata oggetto dispecifico motivo d'appello, su cui l'appellato [aveva] ampiamente contro-dedotto” (così sentenza d'appello, pagg. 4 - 5).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di MiraDavide e [OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Comune di Porano non ha svolto difese.8. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia nonché ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedi norme di diritto per omessa pronuncia in ordine all'appello incidentale.Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Premette che aveva in prime cure eccepito che il Comune di Porano aveva, inpersona del Sindaco pro tempore, conferito al difensore procura ad litem – aifini della proposizione dell'opposizione all'ingiunzione – “senza alcuna preventivadelibera di Giunta o di una determinazione dirigenziale ad acta” ed inoltre chein assenza di preventivo impegno di spesa e di forma scritta il contratto dipatrocino tra l'ente comunale e il suo difensore era affetto da nullità (cfr. ricorso,pagg. 5 - 6).Indi deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Perugia, ha inseconde cure espressamente proposto appello incidentale subordinato alloaccoglimento dell'appello principale (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce altresì che, ai fini della validità del contratto di patrocinio con la P.A.,segnatamente ai fini del requisito della forma scritta ad substantiam, non bastail rilascio al difensore della procura (cfr. ricorso, pag. 8).Deduce del resto che non vi è riscontro dell'espressa regolamentazione periscritto delle condizioni contrattuali (cfr. ricorso, pag. 9).10. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.11. Si ammetta pure che la ricorrente abbia proposto appello incidentale.Tanto, per un verso, a fronte del rilievo per cui con la comparsa di costituzionein grado d'appello aveva dedotto testualmente: “in ulteriore subordine, nelladenegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello ritenesse ammissibile e fondatal'eccezione di nullità sollevata in appello, in riforma della sentenza impugnata,accertare e dichiarare la nullità del mandato conferito in primo grado all'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per difetto di procura dal Comune di Porano al legale e, perl'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione (…)” (così ricorso, pag. 4, ovesono riprodotte le conclusioni della comparsa di costituzione in appello).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Tanto, per altro verso, alla luce dell'elaborazione di questa Corte secondo cui,in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizionedell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado nonrichiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dallacomparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere lariforma della decisione, né la proposizione dell'appello incidentale investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dar modo al principaleappellante di prendere posizione sull'impugnazione incidentale (cfr. Cass. (ord.)23.2.2021, n. 4860; Cass. 30.6.2010, n. 15501).12. Nondimeno, questa Corte, in tema di forma scritta “ad substantiam” deicontratti della P.A., spiega che il requisito è soddisfatto, nel contratto dipatrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc.civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione ela sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà frale parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria (cfr.Cass. (ord.) 16.2.2012, n. 2266; Cass. (ord.) 24.2.2015, n. 3721; Cass.22.7.2015, n. 15454. Più di recente Cass. 30.4.2024, n. 11668).13. Ulteriormente si tenga conto dei seguenti rilievi.Da un canto, nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini dellarappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte dellagiunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai finidella proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dellostatuto comunale – nella specie neppure oggetto di deduzione da parte dellaricorrente ‒ competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanzaNumero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000Data pubblicazione 25/04/2026(cfr. Cass. sez. lav. 11.10.2016, n. 20428; Cass. sez. un. 16.6.2005, n. 12868).D'altro canto, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti localicome conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezziper farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certee definitive, e non è applicabile nel caso di spesa – così come nella specie ‒non determinabile al momento della relativa assunzione (cfr. Cass. (ord.)11.7.2017, n. 17056; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13913).14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per error in procedendo, laviolazione degli artt. 354 e 356 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto permancato rispetto del potere dispositivo delle parti in relazione a fatto noncontestato ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la violazione del diritto di difesa.Deduce che l'eccezione di nullità – per difetto di forma scritta ad substantiam‒ del contratto di fornitura di materiale edile siglato con il Comune di Porano èstata in prime cure sollevata dalla controparte non già in sede di precisazionedelle conclusioni bensì in sede di discussione, allorché erano già state depositatele note conclusionali (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11).Deduce dunque che sul punto è risultato precluso un reale contraddittorio enon è stato garantito il diritto di difesa (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11).Deduce ulteriormente che, sebbene della questione si sia discusso in gradod'appello, è stata “di fatto preclusa ogni possibilità di istruttoria” (così ricorso,pag. 12).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Deduce quindi che la Corte di Perugia avrebbe dovuto rimetterla in termine,onde consentirle l'esercizio delle facoltà istruttorie e di allegazione (cfr. ricorso,pag. 13); e ciò viepiù che il Comune di Porano aveva con l'eccezione di nullitàsollevato una “domanda nuova” (cfr. ricorso, pag. 13).15. Il secondo motivo di ricorso del pari è destituito di fondamento.16. Si è anticipato che la Corte d'appello ha esplicitato le ragioni per le qualiil rilievo, in secondo grado, della nullità (per difetto di forma ad substantiam)del contratto di fornitura dall'appellata siglato con il Comune non fosse “asorpresa”, siccome in ordine all'avverso motivo d'appello – mercé il quale ilComune aveva censurato il primo dictum, giacché il Tribunale aveva reputatotardiva l'eccezione di nullità – la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. aveva ampiamentecontrodedotto.17. In ogni caso, questa Corte spiega che l'omessa indicazione alle parti diuna questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sullaquale si fondi la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazionee di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd."della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa, tutte le voltein cui chi se ne dolga, prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto farvalere, qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempesti-vamente attivato (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 19.7.2023, n. 21314; Cass. (ord.)6.2.2023, n. 3543; Cass. 23.5.2014, n. 11453).Ebbene, nella specie la ricorrente si è limitata ad allegare del tuttogenericamente che “è stata di fatto preclusa ogni possibilità di istruttoria cheavrebbe consentito (…) di dimostrare la regolarità della procedura diaggiudicazione” (così ricorso, pag. 12).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Si soggiunge, in pari tempo e comunque, che la Corte territoriale hadisaminato, reputandola – si dirà – inidonea, la documentazione, ossia le treraccomandate inviate dal Comune alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., che l'appellata,qui ricorrente, aveva allegato alla memoria conclusionale di replica (cfr. alriguardo sentenza d'appello, pag. 5).18. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione ex art. 112cod. proc. civ. nonché ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. laviolazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto per mancato rispetto delpotere dispositivo delle parti in relazione a fatto non contestato ai sensi dell'art.115 cod. proc. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Perugia, secondo cui ilComune di Porano aveva contestato la richiesta di esecuzione del contratto, ilche appieno giustificava il rilievo officioso della nullità, “l'esecuzione delcontratto non [era] mai stata oggetto del giudizio di primo grado” (così ricorso,pag. 14).Deduce segnatamente che le avverse difese erano volte unicamente agiustificare il ritardo nel pagamento, sicché, risultando incontestato il diritto dicredito, l'indagine del giudice non poteva involgere la verifica della regolaritàdel contratto (cfr. ricorso, pag. 14).19. Il terzo motivo di ricorso parimenti è destituito di fondamento.20. Va ribadito che la questione della nullità del contratto, che il Tribunaleaveva reputata tardiva, era stata – per giunta ‒ oggetto di uno specifico motivod'appello (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026Va rimarcato poi che la res controversa verteva e verte sull'esecuzione delcontratto di fornitura di materiale edile: l'azione monitoria era evidentementefinalizzata a conseguirne l'adempimento, la manutenzione.21. Su tale scorta è viepiù sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui il potere di rilievo officioso della nullitàdel contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad unacontroversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficaciadel rapporto contrattuale oggetto di allegazione ‒ e che sia stata decisa dalgiudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né leparti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia ‒ trattandosi di questioneafferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione insenso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (cfr.Cass. sez. un. 22.3.2017, n. 7294; Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251).Ovvero all'insegnamento secondo cui il potere di rilievo officioso della nullitàdel contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravamerelativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone lavalidità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza chea tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove inappello ex art. 345 cod. proc. civ., il quale deve essere coordinato con l'obbligodel giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullitànegoziale (cfr. Cass. (ord.) 30.5.2025, n. 14537).22. In questi termini è del tutto ingiustificato l'assunto della ricorrentesecondo cui, pur ad escludere la sanatoria del negozio nullo, “il rilievo dellapretesa nullità da parte del giudice non può autorizzarsi”, “il giudice non puòdichiarare ex officio la nullità” (così ricorso, pag. 15).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/202623. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,Data pubblicazione 25/04/2026n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 17 r.d. n.240/1923, dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 116 cod. proc. civ.Premette che la controversia de qua riguarda una fornitura di materiale ediledi valore di poco superiore ad euro 20.000,00, fornitura che le è stata affidataa seguito di procedura negoziata attivata su richiesta del Comune di Porano (cfr.ricorso, pag. 16).Premette altresì che in ipotesi di trattativa privata per affidamenti di importinon superiori ad euro 40.000,00, “la forma scritta è assolta mediante lacorrispondenza intercorsa tra le parti, secondo l'uso del commercio consistentein un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ostrumenti analoghi” (così ricorso, pag. 17).Indi deduce che è stata contattata dal Comune di Porano per l'affidamentodell'incarico, il Comune ha formulato la sua offerta ed essa ricorrente haprovveduto ad accettarla (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce dunque che il contratto esiste e si è perfezionato (cfr. ricorso, pag.17) e che ha errato la Corte di Perugia a ritenere che “l'invito ad offrire nonequivale a proposta contrattuale perché privo degli elementi essenziali quali ilprezzo” (così ricorso, pag. 19).Deduce poi che, integrato il requisito della forma scritta, nella specie è daapplicare la normativa che detta le condizioni alla cui stregua può riconoscersila legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti “da acquisizione di beni e servizi,in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degliaccertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente” (cfr. ricorso, pag. 19).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Deduce invero che il contratto è stato ratificato alla stregua del documento –Data pubblicazione 25/04/2026“vista la documentazione in possesso dell'ufficio tecnico certifica che la ditta [OSCURATO:SOCIETA]. è creditrice di questa Amministrazione” ‒ a firma del segretariocomunale su carta intestata del Comune di Porano, documento valido comericonoscimento di debito (cfr. ricorso, pag. 20).24. Il quarto motivo di ricorso analogamente è privo di fondamento.25. Vero è, senza dubbio, che i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privataai sensi dell'art. 17 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2440, pur richiedendo in ogni casola forma scritta “ad substantiam”, possono anche non risultare da un unicodocumento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino dittecommerciali (cfr. Cass. 15.6.2015, n. 12316, ove, peraltro, si soggiunge cheoccorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio diproposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che laforma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, néche la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'iniziodell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio dellamerce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previstodall'art. 1327 cod. civ. Cfr. anche Cass. sez. un. 25.3.2022, n. 9775, secondocui per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelliconclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta“ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unicodocumento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n.2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si formamediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che perl'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026E tuttavia questa Corte spiega che il giudizio sull'avvenuta conclusione omeno di un contratto, implicando un mero accertamento “di fatto”, rientra nelpotere esclusivo del giudice di merito e perciò si sottrae al sindacato dilegittimità, qualora risulti sorretto da congrua motivazione e sia immune da vizilogici e giuridici (cfr. 27.9.2006, n. 21019; Cass. sez. lav. 11.6.2004, n. 11152).26. Su tale scorta si rimarca che la Corte d'appello ha esplicitato in formaineccepibile “in diritto” nonché compiuta e congrua “in fatto” le ragioni per cuila documentazione allegata dall'appellato – anche a prescindere dalla tardivitàdella sua produzione – non valesse a dar conto del perfezionamento delcontratto nella imprescindibile forma scritta pur nella prefigurazionedeformalizzata di cui all'art. 17 del r.d. n. 2240/1923.Segnatamente, la Corte distrettuale ha chiarito che “l'invito ad offrire nonequivale[va] a proposta contrattuale anche perché privo di elementi essenziali,quali il prezzo (…)” (così sentenza d'appello, pag. 5); e che nella fattispeciemancava, “dopo l'invito ad offrire e l'invio della lettera-offerta, l'accettazione informa scritta da parte del Comune ai sensi dell'art. 1326 c.c.”, “manca[va]no,in sostanza, due dichiarazioni” (così sentenza d'appello, pag. 6).27. Talune notazioni si impongono infine.27.1. È vero senza dubbio che la disciplina dettata dall'art. 1988 cod. civ.(secondo cui la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensacolui a favore del quale è fatta dall'onere di provare l'esistenza del rapportofondamentale, la quale si presume fino a prova contraria) è applicabile ancheagli atti della [OSCURATO:PERSONA], nel concorso dei requisiti formali eprocedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 8643; Cass. 6.12.2007, n. 25435).Numero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026E tuttavia questa Corte ha puntualizzato – e tale insegnamento la Corte diPerugia ha debitamente richiamato – che la ricognizione di debito non costituisceautonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di unpreesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 cod. civ.,un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva unasemplice “relevatio ab onere probandi”, che dispensa il destinatario delladichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a provacontraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilosostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizionestessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è maisorto o è invalido – è il caso di specie ‒ o si è estinto, ovvero che esista unacondizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incideresull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass. 13.10.2016, n.20689).Cosicché, in ordine alla dichiarazione a firma del segretario comunale, invanola ricorrente prospetta che “non si tratta (…) di una mera dichiarazione di scienzama di una verifica scrupolosa dell'esistenza dei presupposti necessari alpagamento e quindi dell'esistenza di un regolare rapporto contrattuale” (cosìricorso, pag. 21).27.2. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs.15.9.1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, 1° co., lett. e), del d.lgs. 18.8.2000n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale difar salvi nel proprio interesse ‒ accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimentoche ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubblichefunzioni e servizi di competenza ‒ gli impegni di spesa per l'acquisizione di benie servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché priva diNumero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o,comunque, invalidi ‒ come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta“ad substantiam” ‒ né apporta una deroga al regime di inammissibilitàdell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge 24.4.1989, n. 144 (cfr. Cass.27.1.2015, n. 1510; Cass. 12.11.2013, n. 25373; Cass. 6.5.2024, n. 12164,secondo cui la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio,derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art.191, commi 1, 2 e 3, T.U.E.L., presuppone l'esistenza a monte di un valido titolonegoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizionenecessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operativitàdella delibera stessa).28. Il Comune di Porano non ha svolto difese. Pertanto, nonostante il rigettodel ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese.29. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso.ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 21415/2020Numero sezionale 3703/2025Numero di raccolta generale 11136/2026Data pubblicazione 25/04/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 30 ottobre 2025.Il presidenteGuido Mercolino
Decreto Cassazione n. 11136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris