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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26739/2025

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so iscritto al n. 6390/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 23877 del 4 agosto 2023; [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2012-2013-2014.

R.G.

N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1 8 giugno 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto la “produzione di energia elettrica”, presentava all’Amministrazione finanziaria istanz e di rimborso con riferimento alle imposte pagate negli anni 2012-2013-2014, nella misura complessiva di € 12.567.939,00, in relazione alle spese sostenute nel 2010 per realizzare un impianto fotovoltaico.

Deduceva la società di avere diritto alla restituzione delle imposte, in forza dell’art. 6, commi da 16 a 19, della legge23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), la quale aveva previsto che le piccole e medie imprese, operanti in regime di contabilità ordinaria, avessero diritto a non conteggiare nel reddito imponibile le spese sostenute per il miglioramento ambientale.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto sulle istanze in questione, la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino la quale, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 321/2021, depositata il 14 aprile 2021,li rigettava.

In particolare, i giudici di primo grado ritenevano che l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabiliva la decadenza dalla richiesta nel termine di 48 mesi dall’avvenuto pagamento, e che quindi la società fosse decaduta dal diritto al rimborso; inoltre, essendo stato realizzato l’investimento nel 2010, era R.G.

N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da tale annualità che avrebbe dovuta essere rettificata la dichiarazione dei redditi.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con sentenza n. 712/2022, pronunciata il 21 giugno 2022 e depositata il24 giugno 2022, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava gli atti di silenzio/diniego impugnati, compensando integralmente le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

La contribuente resisteva con controricorso.

Con ordinanza n. 23877,depositata il 4 agosto 2023, questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo motivo, cassava la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigettava gli originari ricorsi proposti dalla contribuente.

5. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] E nergy s.r.l., sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 29 febbraio 2024).

Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6. La discussione del ricorso è stata quindi fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1 8 giugno 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce che la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore di fatto ex art. 395, num. 4), c.p.c., in quanto i crediti dei quali si chiedeva R.G.

N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il rimborso erano stati legittimamente indicati nelle dichiarazioni dei redditi delle singole annualità per le quali era stata avanzata richiesta di rimborso, attraverso la compilazione del quadro RX dei modelli Unico 2013, 2014 e 2015.

Ad avviso della ricorrente, le spese relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, non concorrendo alla determinazione del reddito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 56 e 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), non consentivano la formazione di una perdita che, come tale, non è riportabile nelle annualità successive.

2. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non censura la supposizione di un fatto, la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, ovvero l’esclusione di un fatto, la cui verità era positivamente risultante dagli stessi atti.

La decisione, infatti, si fonda su fatti di per sé pacifici: 1) la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha realizzato l’investimento ambientale nel 2010; 2) la società non ha presentato la dichiarazione integrativa per l’anno 2010; 3) essa ha indicato perdite nelle dichiarazioni integrative presentate per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.

Sotto altro profilo, peraltro, la parte lamenta un (presunto) erroredi diritto, ed in particolare la violazione dell’art. 84 d.P.R. n. 917/1986, laddove sostiene (v. pag. 20 ric.) che il riporto delle perdite collegate ad una deduzione del reddito di impresa «sconta la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi e la possibilità di riportare le perdite ai sensi dell’art. 84 TUIR, laddove invece le spese relative alla realizzazione dell’impianto R.G.

N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fotovoltaico non concorrendo alla determinazione del reddito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 ed 83 TUIR non consentono la formazione di una perdita che come tale non è riportabile nelle annualità successive, l’indicazione delle spese relative no tanto è vero che secondo la motivazione della sentenza non sarebbero nemmeno riportabili».

Sotto questo aspetto, deve confermarsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto non viene contestata la sussistenza di un errore di fatto, ma, al più, una violazione di legge, con riferimento alla possibilità di ripartire le spese di cui si domanda il rimborso negli anni successivi a quelli di riferimento, in assenza della presentazione di una dichiarazione integrativa.

3. Da tutti gli argomenti esposti consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr . , per tutte, Cass.

SU n. 20013/2024 in relazione al ricorso per revocazione avverso le pronunce della Corte di cassazione).

Le spese del presentegiudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, operata in relazione alla natura e all’elevato valore della causa.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 9.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.

R.G.

N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento duna somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n. 6390/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte Suprema di Cassazione n. 23877 del 4 agosto 2023; [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2012-2013-2014. R.G. N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1 8 giugno 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto la “produzione di energia elettrica”, presentava all’Amministrazione finanziaria istanz e di rimborso con riferimento alle imposte pagate negli anni 2012-2013-2014, nella misura complessiva di € 12.567.939,00, in relazione alle spese sostenute nel 2010 per realizzare un impianto fotovoltaico. Deduceva la società di avere diritto alla restituzione delle imposte, in forza dell’art. 6, commi da 16 a 19, della legge23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), la quale aveva previsto che le piccole e medie imprese, operanti in regime di contabilità ordinaria, avessero diritto a non conteggiare nel reddito imponibile le spese sostenute per il miglioramento ambientale. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto sulle istanze in questione, la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino la quale, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 321/2021, depositata il 14 aprile 2021,li rigettava. In particolare, i giudici di primo grado ritenevano che l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabiliva la decadenza dalla richiesta nel termine di 48 mesi dall’avvenuto pagamento, e che quindi la società fosse decaduta dal diritto al rimborso; inoltre, essendo stato realizzato l’investimento nel 2010, era R.G. N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da tale annualità che avrebbe dovuta essere rettificata la dichiarazione dei redditi. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con sentenza n. 712/2022, pronunciata il 21 giugno 2022 e depositata il24 giugno 2022, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava gli atti di silenzio/diniego impugnati, compensando integralmente le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. La contribuente resisteva con controricorso. Con ordinanza n. 23877,depositata il 4 agosto 2023, questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo motivo, cassava la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigettava gli originari ricorsi proposti dalla contribuente. 5. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] E nergy s.r.l., sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 29 febbraio 2024). Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6. La discussione del ricorso è stata quindi fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1 8 giugno 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce che la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore di fatto ex art. 395, num. 4), c.p.c., in quanto i crediti dei quali si chiedeva R.G. N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il rimborso erano stati legittimamente indicati nelle dichiarazioni dei redditi delle singole annualità per le quali era stata avanzata richiesta di rimborso, attraverso la compilazione del quadro RX dei modelli Unico 2013, 2014 e 2015. Ad avviso della ricorrente, le spese relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, non concorrendo alla determinazione del reddito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 56 e 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), non consentivano la formazione di una perdita che, come tale, non è riportabile nelle annualità successive. 2. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, infatti, non censura la supposizione di un fatto, la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, ovvero l’esclusione di un fatto, la cui verità era positivamente risultante dagli stessi atti. La decisione, infatti, si fonda su fatti di per sé pacifici: 1) la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha realizzato l’investimento ambientale nel 2010; 2) la società non ha presentato la dichiarazione integrativa per l’anno 2010; 3) essa ha indicato perdite nelle dichiarazioni integrative presentate per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015. Sotto altro profilo, peraltro, la parte lamenta un (presunto) erroredi diritto, ed in particolare la violazione dell’art. 84 d.P.R. n. 917/1986, laddove sostiene (v. pag. 20 ric.) che il riporto delle perdite collegate ad una deduzione del reddito di impresa «sconta la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi e la possibilità di riportare le perdite ai sensi dell’art. 84 TUIR, laddove invece le spese relative alla realizzazione dell’impianto R.G. N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fotovoltaico non concorrendo alla determinazione del reddito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 ed 83 TUIR non consentono la formazione di una perdita che come tale non è riportabile nelle annualità successive, l’indicazione delle spese relative no tanto è vero che secondo la motivazione della sentenza non sarebbero nemmeno riportabili». Sotto questo aspetto, deve confermarsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto non viene contestata la sussistenza di un errore di fatto, ma, al più, una violazione di legge, con riferimento alla possibilità di ripartire le spese di cui si domanda il rimborso negli anni successivi a quelli di riferimento, in assenza della presentazione di una dichiarazione integrativa. 3. Da tutti gli argomenti esposti consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr . , per tutte, Cass. SU n. 20013/2024 in relazione al ricorso per revocazione avverso le pronunce della Corte di cassazione). Le spese del presentegiudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, operata in relazione alla natura e all’elevato valore della causa. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 9.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. R.G. N.6390/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento duna somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugna
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