CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ce ha concluso chiedendo u5lità il difensore 2n..4.0- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e condannato, ravvisata la continuazione tra il reato oggetto di giudizio e quelli giudicati dal Gup di Brescia con sentenza del 4.12.2015, passata in giudicato il 30.4.2017, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. C, 179 e 420-ter, del codice di rito, in relazione al diritto di difesa; si lamenta in particolare che la Corte di merito non ha riconosciuto il legittimo impedimento per non avere la difesa provveduto a documentare lo stesso, che era invece assolutamente legittimo essendo il difensore impegnato in difesa di imputato detenuto, mentre il procedimento a carico del ricorrente veniva celebrato a piede libero. 2.2.Col secondo motivo deduce che la decisione impugnata è caratterizzata da mancanza di logicità della motivazione in quanto la Corte territoriale non ha dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni difensive, né tantomeno applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni. La sentenza impugnata appare censurabile in quanto nel confermare il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado risulta caratterizzata da un irrituale inversione del metodo di ragionamento e da una palesa violazione della regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'articolo 533 del codice di rito, secondo la quale occorre verificare se gli elementi di prova consentono di ricostruire i fatti in maniera univoca nel senso della colpevolezza ovvero se al contrario risultano plausibili chiavi di lettura alternative e favorevoli al presunto reo; nel caso di specie la Corte territoriale è rimasta ancorata ad un pregiudizio evidente non tenendo in nessun conto la non trascurabile circostanza che Saraceno è stato amministratore della società non dalla data della sua formazione ma soltanto dal mese di ottobre 2012, avendola rilevata dal conterraneo Riganò, mentre il curatore Grassi ha sostenuto la fittizietà delle fatture ma non ha dato elementi probatori per sostenere la riconducibilità delle stesse al Saraceno. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge, per la mancata diversa qualificazione del fatto contestato; nel caso di specie le condotte non possono essere ricollegate ad omessa vigilanza ove si consideri il limitato periodo temporale nel quale il ricorrente ha ricoperto il ruolo di amministratore e ciò consentirebbe di ricondurre il fatto alla fattispecie di cui all'articolo 217 comma 2 I.f. 2.4.Col quarto motivo deduce l'apparenza della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con relativo contenimento della pena nel minimo edittale e minimo aumento ex articolo 81 cod. pen.; i giudici non hanno fatto buon uso dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., nè hanno seguito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui allorquando il giudice si discosta dai minimi edittali ha l'obbligo di fornire congrua e adeguata motivazione che nel caso di specie è solo apparente. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è del tutto generico e integralmente reiterativo dei motivi di gravame correttamente confutati nella sentenza impugnata, con la quale il ricorso omette del tutto di confrontarsi. 1.1. Manifestamente infondata è la eccezione con cui si contesta l'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale, perché, come già ampiamente spiegato dalla Corte di Appello ed emerge dal tenore dell'istanza rivolta al Tribunale di Brescia - suscettibile di valutazione in questa sede dovendosi valutare la questione processuale posta nella sua interezza - il difensore istante si è limitato a prospettare il concomitante impegno presso altra autorità giudiziaria - Tribunale di Palmi - senza indicare le altre circostanze di cui occorre darsi conto ai fini di una compiuta valutazione della ricorrenza dell'ipotesi del legittimo impedimento azionata. In particolare, come spiega la sentenza impugnata, di là della mancata segnalazione al Tribunale di Palmi del preesistente impegno presso il Tribunale di Brescia, della quale non si dà conto, e della intempestività della richiesta di rinvio pervenuta solo il giorno antecedente all'udienza, che pure hanno costituito legittimi argomenti di valutazione, l'istante aveva solo genericamente rappresentato di non avere collaboratori per la sostituzione in udienza, laddove, si annota nella pronuncia in scrutinio, dai verbali del processo emerge che lo stesso era stato, invece, più volte sostituito da un collega. In altri termini, il contenuto dell'istanza di rinvio avanzata dall'avvocato si appalesava incompleto in ordine ai punti salienti che per giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite di questa Corte, devono necessariamente essere esplicitati. Ed invero, secondo questa Corte nella sua massima composizione, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud., dep.02/02/2015, Torchio, Rv. 262912). 1.2.Quanto all'ipotesi alternativa, che si prospetta reiterativamente con il secondo motivo di ricorso, essa, a differenza di quanto rappresenta il difensore, risulta già ampiamente vagliata dal giudice di merito; in particolare la Corte di Appello ha già spiegato come non potesse avere alcun valore dirimente il fatto che Saraceno fosse subentrato nella società M&C Group s.r.I., quale socio unico e amministratore, solo a partire dal mese di ottobre 2012 — a fronte della sua costituzione risalente al 14.9.2011 — tenuto conto che il fallimento della società era sopravvenuto alcuni anni dopo e precisamente il 19 maggio 2015 e che risulta peraltro che medio tempore la contabilità aziendale era stata restituita da [OSCURATO:PERSONA], incaricata della sua materiale tenuta, proprio a Saraceno in tempo successivo alla sua nomina, giusta ricevuta in atti dal medesimo sottoscritta e recante la data del 17/12/2013; a fronte di tale emergenza appare vuota ed assertiva — chiosa la Corte di Appello - la generica conclusione secondo cui "non esistono elementi probatori per sostenere la riconducibilità di fatti illeciti in capo all'appellante" e del tutto infondata la richiesta di assoluzione dello stesso che si fonda su tale asserzione. Tale impostazione è d'altronde in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non cioè desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò perché la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C, Rv. 260409). 1.3.Alla stregua di quanto sopra osservato, la Corte di Appello ha altresì escluso che nel caso di specie potesse ravvisarsi la diversa fattispecie della bancarotta semplice invocata nuovamente dal ricorrente, osservando come la prova della sottrazione fraudolenta della contabilità, da parte di Saraceno che l'aveva avuta in consegna come attestato dalla relativa ricevuta da lui sottoscritta, dovesse essere tratta dal contesto in cui si era agito attraverso anche la società in questione, interessata dalla creazione di un più vasto sistema illecito di frode fiscale; in particolare, si evidenzia come la prova circa la sussistenza del dolo di frode ai creditori si fondi sul fatto che, per quanto emerso dall'analisi del curatore, la parziale documentazione rinvenuta dava conto dell'istituzione di un impianto contabile totalmente inattendibile e fondato su fatture per operazioni inesistenti volte a creare costi fittizi per milioni di euro, al fine di precostituire in capo alla fallita inesistenti crediti iva da indebitamente porre in compensazione, dall'altro lato, della contabilizzazione di ricavi anch'essi fittizi allo scopo di ottenere una rappresentazione economico finanziaria dell'azienda apparentemente in utile (trattasi peraltro di profili già coperti dal giudicato quanto agli addebiti di natura fiscale in forza della sentenza su indicata del Gup di Brescia del 4.12.2015, posti in continuazione con quello oggetto di giudizio). 1.4.Del tutto aspecifico il quarto motivo di ricorso, che reiterativamente, senza neppure confrontarsi con la puntuale motivazione resa dal giudice di appello anche sul punto, lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche laddove la sentenza impugnata ha già evidenziato, nel condividere e quindi confermare la decisione assunta dal primo giudice al riguardo, come nel caso di specie non emergano, nè siano stati peraltro proposti dall'appellante profili di meritevolezza o di attenuazione dell'offensività della condotta del prevenuto, che impongano la speciale attenuazione di cui all'articolo 62-bis cod. pen.; al contrario — si osserva nella pronuncia impugnata - la complessa e sofisticata architettura fraudolenta e la connessione di essa con importanti e rilevanti profili di frode fiscale impediscono di ulteriormente mitigare la pena già determinata dal primo giudice nel minimo edittale (anni tre di reclusione). La Corte di appello peraltro non ha mancato di precisare quanto all'aumento operato a titolo di continuazione rispetto all'addebito satellite per i reati fiscali che per la pluralità delle annualità contestate e la rilevanza degli importi illecitamente compensati, siccome risultanti dalla sentenza del 04/12/2015, esso equamente è stato determinato ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. in mesi 8 di reclusione. Sicchè il motivo in argomento è anche manifestamente infondato nella parte in cui assume l'apparenza — insussistente - della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren