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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12827/2026

Testo disponibile della fonte

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 2936/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con avviso di accertamento n. 406289200000175807 relativo allaTARI per gli anni dal 2015 al 2019, il Comune di Formello ha chiesto a UPSNumero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/2026Healthcare Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della tassa per omessa o infedeledichiarazione delle superfici utilizzate nello stabilimento sito in viaurbani.2.

La società ha proposto ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Roma ed ha dedotto che nelle aree dell’opificio si fosseroprodotti prevalentemente rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese e che talisuperfici dovessero essere escluse integralmente dalla tassazione in forzadel regolamento comunale vigente; a tal fine, ha descritto le caratteristichedell’attività svolta — deposito, conservazione e lavorazione di prodottifarmaceutici — e ha sostenuto che la maggior parte delle superfici dellostabilimento producesse, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oimballaggi terziari, non assimilabili agli urbani.

Il Comune si è costituitoeccependo il mancato assolvimento dell’onere probatorio richiesto perottenere l’esclusione dalla TARI.3. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5309/2022,ha respinto il ricorso, ritenendo non fornita da UPS una prova adeguatadella produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali e, quindi, dellaspettanza dell’invocata esclusione dalla superficie tassabile.4.

La società ha proposto appello avanti la Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, che, con sentenza n. 2936/2024, depositata il2 maggio 2024, ha parzialmente accolto l’appello della contribuente.

Inparticolare, ha rilevato che la società aveva dimostrato, mediante ladocumentazione prodotta, la sussistenza dei presupposti per l’esclusionedalla TARI delle aree destinate alle attività di stoccaggio, lavorazione econfezionamento dei farmaci, poiché produttive in via continuativa eprevalente di rifiuti speciali.

Ha quindi ritenuto tassabili esclusivamente learee destinate agli uffici, riformando in parte la sentenza di primo grado ecompensando le spese.Numero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/20265.

Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazionecomunale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cuiha resistito con controricorso la contribuente.6.

Successivamente il comune di Formello ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 3 D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 1, commi 49 e 654Legge n. 147/2013 per quanto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1.

Il Comune di Formello lamenta che la Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel riconoscere alla contribuente l’esenzionedal pagamento della TARI per gli anni 2015-2019 relativamente alle areeproduttive di rifiuti speciali, avrebbe erroneamente omesso di distingueretra quota variabile e quota fissa della tariffa.

Sostiene che, secondo ladisciplina normativa richiamata e in conformità a precedenti pronunce dellaSuprema Corte, l’esenzione per le aree produttive di rifiuti speciali dovrebberiguardare esclusivamente la quota variabile, restando comunque dovuta laquota fissa, la quale sarebbe diretta alla copertura dei costi generali delservizio rifiuti, inclusi quelli relativi ai rifiuti c.d. esterni e alle speseindivisibili che prescindono dalla concreta produzione di rifiuti urbani daparte del singolo contribuente.

La sentenza impugnata si porrebbe dunquein violazione dei principi normativi e giurisprudenziali che impongono dimantenere l’applicazione della quota fissa anche nei confronti dei produttoridi rifiuti speciali, per i quali soltanto la quota variabile potrebbe essereesclusa.1.2.

La società controricorrente contesta il motivo, ribadendo anzituttola sua inammissibilità in quanto fondato su una questione mai dedotta neiprecedenti gradi di giudizio.

Nel merito, rappresenta che l’atto impositivoera stato emesso sulla base del Regolamento comunale TARI n. 167/2014,il quale prevedeva l’esclusione integrale, senza distinzione, delle superficiove si formavano rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, purché ilNumero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/2026contribuente ne dimostrasse il corretto smaltimento.

In ogni caso lanormativa primaria – art. 1, comma 649, L. 147/2013 – prevedel’esclusione dalla superficie tassabile delle aree ove si producono rifiutispeciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e variabile.L’applicazione della quota fissa anche alle aree ove si produconoesclusivamente rifiuti speciali violerebbe, secondo la controricorrente, iprincipi di ragionevolezza, proporzionalità, nonché il principio unionale “chiinquina paga”, comportando un indebito trasferimento dei costi del serviziosu soggetti che non se ne avvalgono.2.

Il ricorso è fondato.3.

Innanzitutto va osservato che non si tratta di questione nuova, ma diconsiderazioni afferenti alla modalità di determinazione dell’imposta, cherientrano dunque nel perimetro del thema decidendi originario.3.1.

Quanto al merito della questione, la costante giurisprudenza diquesta Corte ha chiarito che in tema di determinazione della TARI, lesuperfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo dellaparte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovutasulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idoneealla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenzialie generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività,indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti edall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamenteapprestato e messo a disposizione della collettività (Cass. 15/05/2024, n.13455 (Rv. 671238 - 01)).La sentenza impugnata si è posta dunque in violazione dei principinormativi e giurisprudenziali che impongono di mantenere l’applicazionedella quota fissa anche nei confronti dei produttori di rifiuti speciali, per iquali soltanto la quota variabile va esclusa.3.2.

Ne consegue l’accoglimento del motivo.Numero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/20264.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, nonnecessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito conl’accoglimento dell'originario ricorso della società contribuentelimitatamente alla quota variabile relativa all’area in cui si produconocontinuativamente e prevalentemente rifiuti speciali autosmaltiti.5.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione dellasoccombenza parziale.

P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accogliel’originario ricorso della contribuente nei sensi indicati in motivazione.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 2936/2024 depositata il 02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento n. 406289200000175807 relativo allaTARI per gli anni dal 2015 al 2019, il Comune di Formello ha chiesto a UPSNumero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/2026Healthcare Italia [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della tassa per omessa o infedeledichiarazione delle superfici utilizzate nello stabilimento sito in viaurbani.2. La società ha proposto ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Roma ed ha dedotto che nelle aree dell’opificio si fosseroprodotti prevalentemente rifiuti speciali, smaltiti a proprie spese e che talisuperfici dovessero essere escluse integralmente dalla tassazione in forzadel regolamento comunale vigente; a tal fine, ha descritto le caratteristichedell’attività svolta — deposito, conservazione e lavorazione di prodottifarmaceutici — e ha sostenuto che la maggior parte delle superfici dellostabilimento producesse, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oimballaggi terziari, non assimilabili agli urbani. Il Comune si è costituitoeccependo il mancato assolvimento dell’onere probatorio richiesto perottenere l’esclusione dalla TARI.3. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5309/2022,ha respinto il ricorso, ritenendo non fornita da UPS una prova adeguatadella produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali e, quindi, dellaspettanza dell’invocata esclusione dalla superficie tassabile.4. La società ha proposto appello avanti la Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, che, con sentenza n. 2936/2024, depositata il2 maggio 2024, ha parzialmente accolto l’appello della contribuente. Inparticolare, ha rilevato che la società aveva dimostrato, mediante ladocumentazione prodotta, la sussistenza dei presupposti per l’esclusionedalla TARI delle aree destinate alle attività di stoccaggio, lavorazione econfezionamento dei farmaci, poiché produttive in via continuativa eprevalente di rifiuti speciali. Ha quindi ritenuto tassabili esclusivamente learee destinate agli uffici, riformando in parte la sentenza di primo grado ecompensando le spese.Numero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/20265. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazionecomunale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cuiha resistito con controricorso la contribuente.6. Successivamente il comune di Formello ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 3 D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 1, commi 49 e 654Legge n. 147/2013 per quanto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. Il Comune di Formello lamenta che la Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nel riconoscere alla contribuente l’esenzionedal pagamento della TARI per gli anni 2015-2019 relativamente alle areeproduttive di rifiuti speciali, avrebbe erroneamente omesso di distingueretra quota variabile e quota fissa della tariffa. Sostiene che, secondo ladisciplina normativa richiamata e in conformità a precedenti pronunce dellaSuprema Corte, l’esenzione per le aree produttive di rifiuti speciali dovrebberiguardare esclusivamente la quota variabile, restando comunque dovuta laquota fissa, la quale sarebbe diretta alla copertura dei costi generali delservizio rifiuti, inclusi quelli relativi ai rifiuti c.d. esterni e alle speseindivisibili che prescindono dalla concreta produzione di rifiuti urbani daparte del singolo contribuente. La sentenza impugnata si porrebbe dunquein violazione dei principi normativi e giurisprudenziali che impongono dimantenere l’applicazione della quota fissa anche nei confronti dei produttoridi rifiuti speciali, per i quali soltanto la quota variabile potrebbe essereesclusa.1.2. La società controricorrente contesta il motivo, ribadendo anzituttola sua inammissibilità in quanto fondato su una questione mai dedotta neiprecedenti gradi di giudizio. Nel merito, rappresenta che l’atto impositivoera stato emesso sulla base del Regolamento comunale TARI n. 167/2014,il quale prevedeva l’esclusione integrale, senza distinzione, delle superficiove si formavano rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, purché ilNumero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/2026contribuente ne dimostrasse il corretto smaltimento. In ogni caso lanormativa primaria – art. 1, comma 649, L. 147/2013 – prevedel’esclusione dalla superficie tassabile delle aree ove si producono rifiutispeciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e variabile.L’applicazione della quota fissa anche alle aree ove si produconoesclusivamente rifiuti speciali violerebbe, secondo la controricorrente, iprincipi di ragionevolezza, proporzionalità, nonché il principio unionale “chiinquina paga”, comportando un indebito trasferimento dei costi del serviziosu soggetti che non se ne avvalgono.2. Il ricorso è fondato.3. Innanzitutto va osservato che non si tratta di questione nuova, ma diconsiderazioni afferenti alla modalità di determinazione dell’imposta, cherientrano dunque nel perimetro del thema decidendi originario.3.1. Quanto al merito della questione, la costante giurisprudenza diquesta Corte ha chiarito che in tema di determinazione della TARI, lesuperfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo dellaparte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovutasulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idoneealla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenzialie generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività,indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti edall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamenteapprestato e messo a disposizione della collettività (Cass. 15/05/2024, n.13455 (Rv. 671238 - 01)).La sentenza impugnata si è posta dunque in violazione dei principinormativi e giurisprudenziali che impongono di mantenere l’applicazionedella quota fissa anche nei confronti dei produttori di rifiuti speciali, per iquali soltanto la quota variabile va esclusa.3.2. Ne consegue l’accoglimento del motivo.Numero registro generale 26304/2024Numero sezionale 3196/2026Numero di raccolta generale 12827/2026Data pubblicazione 05/05/20264. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, nonnecessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito conl’accoglimento dell'originario ricorso della società contribuentelimitatamente alla quota variabile relativa all’area in cui si produconocontinuativamente e prevalentemente rifiuti speciali autosmaltiti.5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione dellasoccombenza parziale. P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accogliel’originario ricorso della contribuente nei sensi indicati in motivazione.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 12827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris