CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 582- 585 cod. pen. (capo B); mentre ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché si risolve in mere doglianze in fatto che peraltro investo la corte della di una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0