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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18374/2026

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, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] N. 7 PEDEMONTANA, già EX N. 4 ALTOVICENTINO;-intimate-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 818/2022,depositata il 07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale di Vicenza, con lasentenza n. 2137/2018, rigettava la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] lo condannava al pagamento delle spese processuali in favore diAnnalisa [OSCURATO:PERSONA], che liquidava in complessivi euro 10.350,00, e compensavale spese tra la convenuta e la ULSS n. 4 [OSCURATO:PERSONA].

Nella motivazione,il giudice di prime cure dava atto che la convenuta aveva rinunciatoimplicitamente in corso di causa alle domande riconvenzionali formulate almomento della costituzione in giudizio e, stante l’infondatezza delle suepretese risarcitorie, condannava il Biscaro a rifondere alla convenuta lespese di lite, dichiarando compensate quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e la terzachiamata ULSS n. 4 [OSCURATO:PERSONA], essendo tra le due parti venuta menola materia del contendere e non avendo l’attore formulato domande neiconfronti della ULSS n. 4 Alto VicentinoIl Biscaro impugnava la sentenza del Tribunale di Vicenza per erroneaformulazione del capo relativo alla condanna alle spese, adducendo, in viaprincipale, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ledomande riconvenzionali formulate dalla convenuta non erano stateoggetto di rinuncia, ma erano state implicitamente rigettate e, in viasubordinata, che, tenuto conto del comportamento processuale della [OSCURATO:PERSONA],la quale, consapevole dell’infondatezza delle domande riconvenzionaliformulate in comparsa, al fine di evitare una probabile pronuncia di rigettoe la conseguente condanna, quantomeno in parte, alla rifusione dellespese di lite, non le aveva riproposte in sede di precisazione delleconclusioni, il giudice era tenuto a trattare la rinuncia alla stessa streguadi un rigetto nel merito, con conseguente applicazione del principio dellasoccombenza virtuale.La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n. 818/2022, depositata il7/04/2022, ha confermato la pronuncia impugnata in ogni sua statuizionee ha condannato il Biscaro al pagamento delle spese del grado di giudizio,liquidate in euro 9.515,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/202615% e agli oneri fiscali e previdenziali, in favore della parte appellataAnnalisa [OSCURATO:PERSONA], dichiarata contumace.Premesso che la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento,anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisceun requisito per la trattazione nel merito della domanda, il giudice a quoha rilevato che l’appellante non aveva interesse a chiedere l’esame nelmerito delle domande riconvenzionali che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso diriproporre in sede di precisazione delle conclusioni, potendo l’eventualeloro esame determinare per assurdo una pronuncia di condanna neiconfronti del Biscaro.

Ha aggiunto che, avendo circoscritto l’oggettodell’impugnazione alla statuizione relativa alle spese legali, l’interesse delBiscaro a veder riformata la pronuncia sotto detto profilo era solo indirettoe non giuridicamente rilevante, in quanto in alcun caso il suo accoglimentoavrebbe potuto condurre ad una statuizione diversa sulle spese;statuizione alla quale il primo giudice era pervenuto in conseguenza delrigetto delle domande volte a far accertare la responsabilità per calunnia,diffamazione, ingiuria e falsa testimonianza della [OSCURATO:PERSONA].Con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza.[OSCURATO:PERSONA] e l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, già ULSS n. 4 AltoVicentino, non svolgono attività difensiva in questa sede.Essendo stato tolto dal ruolo dell’udienza originariamente fissata il 22maggio 2025, per indisponibilità del Consigliere relatore, la trattazione delricorso è stata rifissata in data odierna, ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 100cod. proc. civ., per averlo la Corte d'Appello ritenuto carente di interesse aimpugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso diNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026condannare la convenuta a rifondere le spese legali causategli dalledomande riconvenzionali proposte dalla stessa convenuta esuccessivamente dalla stessa non coltivate.La sua tesi è che il Tribunale di Vicenza, ritenendo rinunciate le domandericonvenzionali, abbia omesso di pronunciarsi esplicitamente sullecorrelate istanze di rigetto delle domande avversarie e, soprattutto, sullaconseguente istanza di condanna alle spese sostenute per difendersi dallestesse.

Essendo risultato soccombente in primo grado in punto di spese,sostiene che la Corte d’appello, ritenendolo privo di interesse ad agire siaincorsa in errore, avendo, ex adverso, egli un interesse attuale e concretoa che il giudice pronunciasse la condanna della convenuta al risarcimentodelle spese legali causate dalla proposizione delle domande riconvenzionalianche implicitamente rigettate.L’assunto da cui muove è che, ricorrendo una reciproca soccombenza, ilgiudice di merito era tenuto a «effettuare una valutazione discrezionale,non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specificanell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causatiall'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzatopretese infondate e nell'operare una ideale compensazione tra essi».In subordine, sostiene che era suo interesse ottenere la condanna dellaappellata a rifondergli le spese legali per cessazione della materia delcontendere circa le domande riconvenzionali in quanto la giurisprudenza ècostante nel prevedere che in tali ipotesi debba condannarsi ilsoccombente virtuale (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA]) a risarcire le spese legalidell'altra parte (l'attore appellante), in quanto «La statuizione dicessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudicedi provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio dellasoccombenza virtuale» e sul punto richiama Cass. n. 14939/2020.2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., per non essersi il giudice a quo pronunciato sul motivoNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026subordinato, con cui aveva chiesto che, in applicazione del principio dellasoccombenza virtuale, la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al pagamento delle speseprocessuali.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che larinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio,non richiede formule sacramentali, rientra nei poteri del difensore e puòessere tacita.

Essa, peraltro, «estingue l’azione, determina la cessazionedella materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito,della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste acarico del rinunciante».

Al riguardo richiama Cass. n. 18255/2004; Cass.n. 2268/1999.3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per essere stato condannato alpagamento delle spese del giudizio d’appello in favore [OSCURATO:PERSONA], sebbene lastessa fosse stata dichiarata contumace.Deduce, a tal fine, che «la condanna alle spese processuali, a normadell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare unadiminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attivitàprocessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumacevittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processualenon ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto».

A tale propositocita Cass. n. 12897/2019; Cass. n. 16174/2018; Cass. n. 13491/2014;Cass. n. 174/2011.4) Il ricorrente chiede anche la correzione dell’errore materiale in cuisarebbe incorso il giudice a quo nell’indicazione del suo codice fiscale.5) Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.Costituisce consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis,Cass. 27/04/2000, n. 5390, Cass. 11/09/1996, n. 8219; Cass. 8/05/1992,n. 5506) quello secondo cui la rinuncia all'azione estingue l'azione stessa eNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda efa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione delgiudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (erinunciata); conseguentemente, la pronuncia di cessazione della materiadel contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda aquest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa - effetto (Cass.10/09/2004), n. 18255), nel senso che la cessazione della materia delcontendere, la quale non è un’autonoma formula terminativa del processocivile (Cass. 22/01/1997, n. 622), ma è il riflesso processuale del veniremeno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto, trai quali si annovera la rinuncia all’azione, che priva le parti di ogni interessea proseguire il giudizio (Cass. 23/07/2019, n. 19845).Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la rinuncia anche asingole domande, come nella specie, comporta la liquidazione, anched’ufficio (Cass. 29/09/2006, n. 21244), delle spese del giudizio secondo ilcriterio della soccombenza virtuale, il quale richiede che il giudice delibi ilfondamento della domanda rinunziata, allo stato degli atti, e quindi sullascorta delle ragioni originariamente sostenute (Cass. 31/10/2023, n.30251), «in base ad una ricognizione della "normale" probabilità diaccoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o suindagine sommaria di delibazione del merito» (Cass. 14/10/2025, n.27392).6) Anche il terzo motivo è fondato.La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.,ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimonialealla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere ilriconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può esserepronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendoespletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cuiNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026rimborso abbia diritto (Cass. 12/09/2025, n. 25124; Cass. 14/05/2024, n.13253; Cass. 14/03/2023, n. 7361).7) La richiesta di correzione di errore materiale non può essere accolta.La Corte di cassazione in quanto giudice di legittimità non può provvederealla correzione dell’errore materiale in cui sia eventualmente incorso ilgiudice del merito, spettando, ai sensi dell’art. 287 cod.proc.civ. lacorrezione dell’errore contenuto in un provvedimento allo stesso giudiceche lo ha emesso.8) Per le ragioni esposte vanno accolti nei sensi sopra precisati i primi tremotivi di ricorso, la sentenza è cassata in relazione con rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie nei sensi precisati in motivazione i primi tre motivi diricorso.

Cassa l’impugnata sentenza in relazione con rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] N. 7 PEDEMONTANA, già EX N. 4 ALTOVICENTINO;-intimate-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 818/2022,depositata il 07/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale di Vicenza, con lasentenza n. 2137/2018, rigettava la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] lo condannava al pagamento delle spese processuali in favore diAnnalisa [OSCURATO:PERSONA], che liquidava in complessivi euro 10.350,00, e compensavale spese tra la convenuta e la ULSS n. 4 [OSCURATO:PERSONA]. Nella motivazione,il giudice di prime cure dava atto che la convenuta aveva rinunciatoimplicitamente in corso di causa alle domande riconvenzionali formulate almomento della costituzione in giudizio e, stante l’infondatezza delle suepretese risarcitorie, condannava il Biscaro a rifondere alla convenuta lespese di lite, dichiarando compensate quelle tra [OSCURATO:PERSONA] e la terzachiamata ULSS n. 4 [OSCURATO:PERSONA], essendo tra le due parti venuta menola materia del contendere e non avendo l’attore formulato domande neiconfronti della ULSS n. 4 Alto VicentinoIl Biscaro impugnava la sentenza del Tribunale di Vicenza per erroneaformulazione del capo relativo alla condanna alle spese, adducendo, in viaprincipale, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ledomande riconvenzionali formulate dalla convenuta non erano stateoggetto di rinuncia, ma erano state implicitamente rigettate e, in viasubordinata, che, tenuto conto del comportamento processuale della [OSCURATO:PERSONA],la quale, consapevole dell’infondatezza delle domande riconvenzionaliformulate in comparsa, al fine di evitare una probabile pronuncia di rigettoe la conseguente condanna, quantomeno in parte, alla rifusione dellespese di lite, non le aveva riproposte in sede di precisazione delleconclusioni, il giudice era tenuto a trattare la rinuncia alla stessa streguadi un rigetto nel merito, con conseguente applicazione del principio dellasoccombenza virtuale.La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n. 818/2022, depositata il7/04/2022, ha confermato la pronuncia impugnata in ogni sua statuizionee ha condannato il Biscaro al pagamento delle spese del grado di giudizio,liquidate in euro 9.515,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/202615% e agli oneri fiscali e previdenziali, in favore della parte appellataAnnalisa [OSCURATO:PERSONA], dichiarata contumace.Premesso che la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento,anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisceun requisito per la trattazione nel merito della domanda, il giudice a quoha rilevato che l’appellante non aveva interesse a chiedere l’esame nelmerito delle domande riconvenzionali che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso diriproporre in sede di precisazione delle conclusioni, potendo l’eventualeloro esame determinare per assurdo una pronuncia di condanna neiconfronti del Biscaro. Ha aggiunto che, avendo circoscritto l’oggettodell’impugnazione alla statuizione relativa alle spese legali, l’interesse delBiscaro a veder riformata la pronuncia sotto detto profilo era solo indirettoe non giuridicamente rilevante, in quanto in alcun caso il suo accoglimentoavrebbe potuto condurre ad una statuizione diversa sulle spese;statuizione alla quale il primo giudice era pervenuto in conseguenza delrigetto delle domande volte a far accertare la responsabilità per calunnia,diffamazione, ingiuria e falsa testimonianza della [OSCURATO:PERSONA].Con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza.[OSCURATO:PERSONA] e l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, già ULSS n. 4 AltoVicentino, non svolgono attività difensiva in questa sede.Essendo stato tolto dal ruolo dell’udienza originariamente fissata il 22maggio 2025, per indisponibilità del Consigliere relatore, la trattazione delricorso è stata rifissata in data odierna, ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 100cod. proc. civ., per averlo la Corte d'Appello ritenuto carente di interesse aimpugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso diNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026condannare la convenuta a rifondere le spese legali causategli dalledomande riconvenzionali proposte dalla stessa convenuta esuccessivamente dalla stessa non coltivate.La sua tesi è che il Tribunale di Vicenza, ritenendo rinunciate le domandericonvenzionali, abbia omesso di pronunciarsi esplicitamente sullecorrelate istanze di rigetto delle domande avversarie e, soprattutto, sullaconseguente istanza di condanna alle spese sostenute per difendersi dallestesse. Essendo risultato soccombente in primo grado in punto di spese,sostiene che la Corte d’appello, ritenendolo privo di interesse ad agire siaincorsa in errore, avendo, ex adverso, egli un interesse attuale e concretoa che il giudice pronunciasse la condanna della convenuta al risarcimentodelle spese legali causate dalla proposizione delle domande riconvenzionalianche implicitamente rigettate.L’assunto da cui muove è che, ricorrendo una reciproca soccombenza, ilgiudice di merito era tenuto a «effettuare una valutazione discrezionale,non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specificanell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causatiall'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzatopretese infondate e nell'operare una ideale compensazione tra essi».In subordine, sostiene che era suo interesse ottenere la condanna dellaappellata a rifondergli le spese legali per cessazione della materia delcontendere circa le domande riconvenzionali in quanto la giurisprudenza ècostante nel prevedere che in tali ipotesi debba condannarsi ilsoccombente virtuale (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA]) a risarcire le spese legalidell'altra parte (l'attore appellante), in quanto «La statuizione dicessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudicedi provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio dellasoccombenza virtuale» e sul punto richiama Cass. n. 14939/2020.2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., per non essersi il giudice a quo pronunciato sul motivoNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026subordinato, con cui aveva chiesto che, in applicazione del principio dellasoccombenza virtuale, la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al pagamento delle speseprocessuali. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che larinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio,non richiede formule sacramentali, rientra nei poteri del difensore e puòessere tacita. Essa, peraltro, «estingue l’azione, determina la cessazionedella materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito,della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste acarico del rinunciante». Al riguardo richiama Cass. n. 18255/2004; Cass.n. 2268/1999.3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per essere stato condannato alpagamento delle spese del giudizio d’appello in favore [OSCURATO:PERSONA], sebbene lastessa fosse stata dichiarata contumace.Deduce, a tal fine, che «la condanna alle spese processuali, a normadell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare unadiminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attivitàprocessuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumacevittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processualenon ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto». A tale propositocita Cass. n. 12897/2019; Cass. n. 16174/2018; Cass. n. 13491/2014;Cass. n. 174/2011.4) Il ricorrente chiede anche la correzione dell’errore materiale in cuisarebbe incorso il giudice a quo nell’indicazione del suo codice fiscale.5) Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.Costituisce consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis,Cass. 27/04/2000, n. 5390, Cass. 11/09/1996, n. 8219; Cass. 8/05/1992,n. 5506) quello secondo cui la rinuncia all'azione estingue l'azione stessa eNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda efa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione delgiudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (erinunciata); conseguentemente, la pronuncia di cessazione della materiadel contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda aquest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa - effetto (Cass.10/09/2004), n. 18255), nel senso che la cessazione della materia delcontendere, la quale non è un’autonoma formula terminativa del processocivile (Cass. 22/01/1997, n. 622), ma è il riflesso processuale del veniremeno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto, trai quali si annovera la rinuncia all’azione, che priva le parti di ogni interessea proseguire il giudizio (Cass. 23/07/2019, n. 19845).Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la rinuncia anche asingole domande, come nella specie, comporta la liquidazione, anched’ufficio (Cass. 29/09/2006, n. 21244), delle spese del giudizio secondo ilcriterio della soccombenza virtuale, il quale richiede che il giudice delibi ilfondamento della domanda rinunziata, allo stato degli atti, e quindi sullascorta delle ragioni originariamente sostenute (Cass. 31/10/2023, n.30251), «in base ad una ricognizione della "normale" probabilità diaccoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o suindagine sommaria di delibazione del merito» (Cass. 14/10/2025, n.27392).6) Anche il terzo motivo è fondato.La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.,ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimonialealla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere ilriconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può esserepronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendoespletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cuiNumero registro generale 8553/2023Numero sezionale 3960/2025Numero di raccolta generale 18374/2026Data pubblicazione 07/06/2026rimborso abbia diritto (Cass. 12/09/2025, n. 25124; Cass. 14/05/2024, n.13253; Cass. 14/03/2023, n. 7361).7) La richiesta di correzione di errore materiale non può essere accolta.La Corte di cassazione in quanto giudice di legittimità non può provvederealla correzione dell’errore materiale in cui sia eventualmente incorso ilgiudice del merito, spettando, ai sensi dell’art. 287 cod.proc.civ. lacorrezione dell’errore contenuto in un provvedimento allo stesso giudiceche lo ha emesso.8) Per le ragioni esposte vanno accolti nei sensi sopra precisati i primi tremotivi di ricorso, la sentenza è cassata in relazione con rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie nei sensi precisati in motivazione i primi tre motivi diricorso. Cassa l’impugnata sentenza in relazione con rinvio alla Corted’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA
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