Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 novembre 2020

Cassazione n. 40315/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Latini, e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta oblazione a norma dell'art. 162-bis cod. pen. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nonché presidente del [OSCURATO:PERSONA] (capo A); amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] nonché presidente del [OSCURATO:PERSONA] (capo B), per i reati di cui agli artt. 81 capoverso e 674 cod. pen..

2. Avverso questo provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi da parte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con la prima parte del primo motivo il ricorrente, lamentando violazione ed erronea applicazione di legge, ha osservato che non era stata disposta la tempestiva acquisizione del parere del Pubblico ministero, siccome previsto dall'art. 141, comma 4 disp. att. cod. proc. pen..

In tal modo il ricorrente aveva potuto palesare il proprio dissenso solo tardivamente all'udienza, allorché l'oblazione era stata ammessa e gli imputati avevano già eseguito il pagamento, con effetto estintivo automatico del reato.

2.1.1. Con la seconda parte del motivo è stata lamentata l'assunzione di atto istruttorio - senza interlocuzione alcuna - in fase preliminare all'apertura del dibattimento, al fine di verificare l'eventuale cessazione degli effetti dannosi prodotti dal reato; sì che in tal modo era stato dato atto che siffatta cessazione non era elemento pacifico e che in definitiva la richiesta di oblazione andava rigettata, tenuto conto che le persone offese - nonostante il travisamento operato in sentenza - avevano parimenti contestato il venire meno della molestia.

2.1.2. Con la terza parte è stata dedotta l'illegittima applicazione della continuazione, che sarebbe stata inammissibile in difetto di un'espressa contestazione da parte del Pubblico ministero.

In specie invero essa era stata ravvisata dal Pubblico ministero solamente in sede di continuazione interna, laddove le due fattispecie integravano distinte situazioni puntualmente descritte nei capi d'imputazione.

2.2. Col secondo motivo, quanto al dedotto vizio motivazionale, il primo Giudice aveva operato lettura meramente superficiale della relazione che avrebbe dovuto attestare la cessazione degli effetti dannosi, senza dare conto invece dell'esistenza di esalazioni maleodoranti.

Né infine era stato tenuto conto della gravità del fatto, parimenti ostativo all'ammissione all'oblazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio, cui si sono associate le parti civili.4.

Sono state altresì dimesse memorie difensive da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso (tra l'altro proposto dal Pubblico ministero territoriale di primo grado, allorché il medesimo Ufficio aveva concluso chiedendo l'estinzione dei reati per intervenuta oblazione) è comunque inammissibile.

5.1. In relazione alla prima parte del primo motivo di impugnazione, per vero il Pubblico ministero è sempre stato posto nella condizione di interloquire e di esprimere il proprio parere a norma dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., né vi è specificazione circa la dedotta impossibilità di esprimere il proprio parere anteriormente all'udienza del 26 novembre 2020, e quindi nelle precedenti udienze tenutesi nel procedimento avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale erano state invero formulate le richieste di oblazione da parte degli imputati.

5.2. In ordine poi alla seconda doglianza contenuta nel primo motivo di impugnazione, vero è che la decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta l'accertamento, anche d'ufficio, circa la permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato ostative all'accoglimento della domanda (Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063), dovendo il giudice giustificare il proprio convincimento con una seppur succinta motivazione (cfr. Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287).

Ed è quanto il Giudice risulta avere fatto come si evince dalla - sintetica - motivazione resa, nella quale si dà conto di quanto relazionato dalla competente Agenzia regionale dell'ambiente.

5.3. Per quanto poi riguarda il terzo profilo di censura contenuto nel primo motivo di impugnazione, e contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, il Tribunale ha dato invero conto del versamento - da parte di ciascuno degli imputati - di euro 618,00, pari appunto - per ciascuna delle due imputazioni - alla metà (euro 309,00) del massimo della pena edittale (euro 206,00) triplicato per la continuazione (euro 618,00) per ciascun capo di imputazione, che quindi è stato rispettivamente tenuto distinto l'uno dall'altro.

6. In relazione infine al secondo motivo di impugnazione siccome prospettato dal ricorrente Pubblico ministero, è nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Invero proprio siffatta nuova valutazione è stata richiesta dal ricorrente, il quale infatti si è doluto della lettura, in tesi superficiale, che sarebbe stata fatta dal Giudice in ordine alla relazione tecnica dell'Agenzia regionale ambientale.

6.1. Avuto infine riguardo al giudizio sulla gravità del fatto, che avrebbe in tesi attribuito in ogni caso al Giudice la facoltà di rigettare la domanda di oblazione, è stato ricordato il principio in forza del quale, in tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nel caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta, risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza (cfr. Sez. 1, n. 18307 del 20/04/2010, Raineri, Rv. 247047).

In specie, anche a prescindere dal rilievo che l'art. 162-bis cod. pen. prevede che l'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, mentre in ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto (sì che l'avvenuta dedotta eliminazione delle conseguènze dannose appare ostativa al giudizio sulla gravità del fatto), il Giudice - proprio nell'accertamento circa la persistenza delle molestie e quindi del danno alle parti civili colpite dalle emissioni - ha dimostrato di avere proceduto alla sostanziale verifica anche a norma dell'art. 133 cod. pen., infine ritenendo l'ammissibilità della richiesta di oblazione.

7. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in parte contrasta altresì con principi del tutto consolidati di questa Corte di legittimità, non può che comportare l'inammissibilità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Latini, e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta oblazione a norma dell'art. 162-bis cod. pen. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nonché presidente del [OSCURATO:PERSONA] (capo A); amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] nonché presidente del [OSCURATO:PERSONA] (capo B), per i reati di cui agli artt. 81 capoverso e 674 cod. pen.. 2. Avverso questo provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi da parte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con la prima parte del primo motivo il ricorrente, lamentando violazione ed erronea applicazione di legge, ha osservato che non era stata disposta la tempestiva acquisizione del parere del Pubblico ministero, siccome previsto dall'art. 141, comma 4 disp. att. cod. proc. pen.. In tal modo il ricorrente aveva potuto palesare il proprio dissenso solo tardivamente all'udienza, allorché l'oblazione era stata ammessa e gli imputati avevano già eseguito il pagamento, con effetto estintivo automatico del reato. 2.1.1. Con la seconda parte del motivo è stata lamentata l'assunzione di atto istruttorio - senza interlocuzione alcuna - in fase preliminare all'apertura del dibattimento, al fine di verificare l'eventuale cessazione degli effetti dannosi prodotti dal reato; sì che in tal modo era stato dato atto che siffatta cessazione non era elemento pacifico e che in definitiva la richiesta di oblazione andava rigettata, tenuto conto che le persone offese - nonostante il travisamento operato in sentenza - avevano parimenti contestato il venire meno della molestia. 2.1.2. Con la terza parte è stata dedotta l'illegittima applicazione della continuazione, che sarebbe stata inammissibile in difetto di un'espressa contestazione da parte del Pubblico ministero. In specie invero essa era stata ravvisata dal Pubblico ministero solamente in sede di continuazione interna, laddove le due fattispecie integravano distinte situazioni puntualmente descritte nei capi d'imputazione. 2.2. Col secondo motivo, quanto al dedotto vizio motivazionale, il primo Giudice aveva operato lettura meramente superficiale della relazione che avrebbe dovuto attestare la cessazione degli effetti dannosi, senza dare conto invece dell'esistenza di esalazioni maleodoranti. Né infine era stato tenuto conto della gravità del fatto, parimenti ostativo all'ammissione all'oblazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio, cui si sono associate le parti civili.4. Sono state altresì dimesse memorie difensive da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso (tra l'altro proposto dal Pubblico ministero territoriale di primo grado, allorché il medesimo Ufficio aveva concluso chiedendo l'estinzione dei reati per intervenuta oblazione) è comunque inammissibile. 5.1. In relazione alla prima parte del primo motivo di impugnazione, per vero il Pubblico ministero è sempre stato posto nella condizione di interloquire e di esprimere il proprio parere a norma dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., né vi è specificazione circa la dedotta impossibilità di esprimere il proprio parere anteriormente all'udienza del 26 novembre 2020, e quindi nelle precedenti udienze tenutesi nel procedimento avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale erano state invero formulate le richieste di oblazione da parte degli imputati. 5.2. In ordine poi alla seconda doglianza contenuta nel primo motivo di impugnazione, vero è che la decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta l'accertamento, anche d'ufficio, circa la permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato ostative all'accoglimento della domanda (Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063), dovendo il giudice giustificare il proprio convincimento con una seppur succinta motivazione (cfr. Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287). Ed è quanto il Giudice risulta avere fatto come si evince dalla - sintetica - motivazione resa, nella quale si dà conto di quanto relazionato dalla competente Agenzia regionale dell'ambiente. 5.3. Per quanto poi riguarda il terzo profilo di censura contenuto nel primo motivo di impugnazione, e contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, il Tribunale ha dato invero conto del versamento - da parte di ciascuno degli imputati - di euro 618,00, pari appunto - per ciascuna delle due imputazioni - alla metà (euro 309,00) del massimo della pena edittale (euro 206,00) triplicato per la continuazione (euro 618,00) per ciascun capo di imputazione, che quindi è stato rispettivamente tenuto distinto l'uno dall'altro. 6. In relazione infine al secondo motivo di impugnazione siccome prospettato dal ricorrente Pubblico ministero, è nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Invero proprio siffatta nuova valutazione è stata richiesta dal ricorrente, il quale infatti si è doluto della lettura, in tesi superficiale, che sarebbe stata fatta dal Giudice in ordine alla relazione tecnica dell'Agenzia regionale ambientale. 6.1. Avuto infine riguardo al giudizio sulla gravità del fatto, che avrebbe in tesi attribuito in ogni caso al Giudice la facoltà di rigettare la domanda di oblazione, è stato ricordato il principio in forza del quale, in tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nel caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta, risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza (cfr. Sez. 1, n. 18307 del 20/04/2010, Raineri, Rv. 247047). In specie, anche a prescindere dal rilievo che l'art. 162-bis cod. pen. prevede che l'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, mentre in ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto (sì che l'avvenuta dedotta eliminazione delle conseguènze dannose appare ostativa al giudizio sulla gravità del fatto), il Giudice - proprio nell'accertamento circa la persistenza delle molestie e quindi del danno alle parti civili colpite dalle emissioni - ha dimostrato di avere proceduto alla sostanziale verifica anche a norma dell'art. 133 cod. pen., infine ritenendo l'ammissibilità della richiesta di oblazione. 7. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in parte contrasta altresì con principi del tutto consolidati di questa Corte di legittimità, non può che comportare l'inammissibilità
Sentenza Cassazione n. 40315/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris