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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 dicembre 2015

Cassazione n. 05246/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15195-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 158, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona 2021 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3844 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato al ricorso e al controricorso suddetto - avverso la sentenza n. 8210/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2015 R.G.N. 169/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.12.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento relativa a contributi non pagati e già oggetto di cartella esattoriale non opposta; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, mentre l'INPS, anche nella qualità di mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è stato proposto giusta "delega in calce al ricorso in appello" (così si legge a pag. 1 del ricorso medesimo) e che soltanto in data 22.7.2016, dopo la notifica alle parti intimate (richiesta il 9.6.2016) è stato depositato in atti un "mandato" redatto su foglio separato e non materialmente congiunto al ricorso per cassazione recante delega all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare e difendere il ricorrente "nel presente giudizio", senza alcun riferimento alla sentenza impugnata e al carattere di legittimità dell'impugnazione proposta; che questa Corte ha da tempo precisato che è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione che sia stato proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo r perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (così, da ult., Cass. n. 13263 del 2020); che del pari inammissibile è stato costantemente ritenuto il ricorso per cassazione quando la relativa procura sia stata conferita su foglio separato rispetto al ricorso e che non contenga alcuno specifico riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Cass. n. 4069 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15.12.2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] f, [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15195-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 158, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona 2021 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3844 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato al ricorso e al controricorso suddetto - avverso la sentenza n. 8210/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2015 R.G.N. 169/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.12.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento relativa a contributi non pagati e già oggetto di cartella esattoriale non opposta; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, mentre l'INPS, anche nella qualità di mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è stato proposto giusta "delega in calce al ricorso in appello" (così si legge a pag. 1 del ricorso medesimo) e che soltanto in data 22.7.2016, dopo la notifica alle parti intimate (richiesta il 9.6.2016) è stato depositato in atti un "mandato" redatto su foglio separato e non materialmente congiunto al ricorso per cassazione recante delega all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare e difendere il ricorrente "nel presente giudizio", senza alcun riferimento alla sentenza impugnata e al carattere di legittimità dell'impugnazione proposta; che questa Corte ha da tempo precisato che è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione che sia stato proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo r perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (così, da ult., Cass. n. 13263 del 2020); che del pari inammissibile è stato costantemente ritenuto il ricorso per cassazione quando la relativa procura sia stata conferita su foglio separato rispetto al ricorso e che non contenga alcuno specifico riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Cass. n. 4069 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15.12.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] f, [OSCURATO:PERSONA] E
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