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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20554/2026

Testo disponibile della fonte

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i;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, SpinelliIsabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –r.g. n. 01445/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n.1382/2021, depositata il 26 ottobre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 16 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte diappello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado chel’aveva condannata al pagamento dei debiti ereditari che il defuntomarito [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% della [OSCURATO:PERSONA] e Federicos.n.c., aveva contratto nei confronti della società, quantificati in €48.302,38, nei limiti del valore del legato di specie che l’odiernaricorrente, accettando l’eredità, aveva assunto.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, SpinelliIsabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LigatoLuigina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.3.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], socio superstite, nonchéliquidatore della società, aveva agito per la reintegrazione delpatrimonio sociale nei confronti della legataria del consociodefunto, deducendo di aver estinto debiti sociali e rivendicando ildiritto alla ripetizione del 50% della relativa somma, percentualepari alla quota che il dante causa dell’odierna ricorrente detenevanella società al momento del decesso.r.g. n. 01445/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo: «Nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 100, 101, 102, 105, 300, 382 c.p.c.,violazione dei principi sulla cessazione della materia delcontendere, sull’interesse ad agire e sul rispetto delcontraddittorio, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.», deducendo che il difensore della società [OSCURATO:PERSONA] ein appello, aveva comunicato che la società si era estinta peressere stata cancellata dal registro delle imprese, ma che lasentenza di secondo grado non avrebbe tenuto in alcunaconsiderazione tale dichiarazione, laddove sarebbe stato, invece,necessario verificare, nel contraddittorio delle parti, se talecancellazione comportasse la rinuncia al credito azionato e,quindi, l’improcedibilità del giudizio.Il motivo è infondato.A tenore di Sez.

U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025,l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativicrediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore deisoci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco,anche attraverso un comportamento concludente, la volontà dirimettere il debito.Nel caso di specie, il difensore della società, costituendosi inappello, oltre che per la società, anche per gli eredi del sociononché liquidatore [OSCURATO:PERSONA], parimenti deceduto nellemore del giudizio, ha, con ogni evidenza, posto in essere unr.g. n. 01445/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026comportamento opposto a quello remissorio, manifestando lachiara volontà degli eredi del creditore (ex socio) di proseguire ilgiudizio per ottenere la liquidazione del credito vantato dalproprio dante causa.Ne consegue che, in alcun caso, l’estinzione della società puòrilevare nel presente giudizio, ove residuano le posizioni deglieredi degli originari soci in qualità di creditori/debitori iurehereditatis.b.

Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 495, 2291 e ss., 2251 e ss. c.c., 100, 112 c.p.c., violazionedelle norme sulla titolarità del diritto, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c..)», deducendo che la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare che il socio illimitatamenteresponsabile non è debitore della società, semmai è debitore deicreditori della società e che i debiti sociali in atti risultavanopagati dal consocio del de cuius [OSCURATO:PERSONA] sicché, al più,era quest’ultimo a poter agire confronti della legatariaCampisano, senza che, inoltre, della quantificazione del debitodella società e del presunto credito del consocio vi fosse in attiprova alcuna.Il motivo è inammissibile.In relazione alla questione della legittimazione ad agire, lacensura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnatache, con ogni evidenza (si legga la pag. 11), ha qualificato ladomanda posta in essere come proveniente dal socio superstite,nei confronti del legatario del socio deceduto, avente a oggetto lareintegrazione del patrimonio sociale della quota parte del debitoche il socio superstite aveva estinto nei confronti dei creditoridella società.

Quindi era proprio la società, all’epocar.g. n. 01445/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026rappresentata dal liquidatore, nonché socio al 50% FedericoLigato, ad agire; e l’azione era fondata sull’allegazionedell’esistenza di un debito sociale, pari al valore complessivodelle somme pagate ai creditori sociali dal [OSCURATO:PERSONA], di cuila società chiedeva all’avente causa dell’ex socio defunto lareintegrazione.

È di tutta evidenza che, solo dopo averreintegrato il patrimonio sociale, poteva discorrersi dellaliquidazione della quota e della conseguente dimostrazione delcredito che il consocio avrebbe vantato per effetto delpagamento in via esclusiva (anche per conto dell’altro sociodefunto) del debito sociale.Peraltro, la censura è inammissibile perché totalmente versata infatto, pretendendo da questa Corte una rivisitazione delle provee della c.t.u. espletata nella fase di merito, al fine di verificarel’esistenza e l’esatta quantificazione del complessivo debito dellalegataria, rispetto alla dimostrazione del complessivo debitosociale; un’attività che, in questa sede di legittimità, è preclusa,salvo che si contestino i principi di gerarchia o di interpretazionedelle prove, eventualità estranea al caso di specie.c.

Terzo motivo: «Violazione degli artt. 112, 183 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 2280 c.c. in riferimentoall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.», deducendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto di applicare l’art.2280 cod. civ., sulla base di una deduzione fatta dalla societàthema decidendum e senza che, in precedenza, la predettasocietà avesse dedotto alcunché circa le condizioni necessarieper l’applicazione della predetta norma la quale, in ogni caso,dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso di specie, atteso che essar.g. n. 01445/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026sarebbe applicabile solo nei confronti dei soci della società e nonanche di chi, come la ricorrente, socio non è mai stato.Il motivo è infondato nella parte in cui contesta che il giudice sialibero di scegliere la disciplina normativa applicabile allafattispecie (nella specie, l’art. 2280 cod. civ.), poiché ciòcorrisponde pienamente ai suoi poteri, con il solo limite deldivieto di eccedere dai limiti della corrispondenza tra chiesto epronunciato.

Evenienza, quest’ultima, che non si è affattoverificata nella specie, ove l’azione è stata sempre, sin dall’inizio,fondata su una ripetizione del debito del legatario del sociodefunto a opera della società per mezzo del suo liquidatore (e deisuoi eredi in prosecuzione).

Qualificazione che il motivo in esamenon affronta, limitandosi ad affermare l’inapplicabilità dell’art.2280 cod. civ., ma senza confutare le ragioni della suaapplicabilità, espressamente citate dalla Corte territoriale nellamotivazione della sentenza impugnata.2.

La mancata attività difensiva degli intimati esonera laCorte dalla liquidazione delle spese di lite di fase.3.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g. n. 01445/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 01445/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, SpinelliIsabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –r.g. n. 01445/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n.1382/2021, depositata il 26 ottobre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 16 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte diappello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado chel’aveva condannata al pagamento dei debiti ereditari che il defuntomarito [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% della [OSCURATO:PERSONA] e Federicos.n.c., aveva contratto nei confronti della società, quantificati in €48.302,38, nei limiti del valore del legato di specie che l’odiernaricorrente, accettando l’eredità, aveva assunto.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, SpinelliIsabella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LigatoLuigina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], socio superstite, nonchéliquidatore della società, aveva agito per la reintegrazione delpatrimonio sociale nei confronti della legataria del consociodefunto, deducendo di aver estinto debiti sociali e rivendicando ildiritto alla ripetizione del 50% della relativa somma, percentualepari alla quota che il dante causa dell’odierna ricorrente detenevanella società al momento del decesso.r.g. n. 01445/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «Nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 100, 101, 102, 105, 300, 382 c.p.c.,violazione dei principi sulla cessazione della materia delcontendere, sull’interesse ad agire e sul rispetto delcontraddittorio, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.», deducendo che il difensore della società [OSCURATO:PERSONA] ein appello, aveva comunicato che la società si era estinta peressere stata cancellata dal registro delle imprese, ma che lasentenza di secondo grado non avrebbe tenuto in alcunaconsiderazione tale dichiarazione, laddove sarebbe stato, invece,necessario verificare, nel contraddittorio delle parti, se talecancellazione comportasse la rinuncia al credito azionato e,quindi, l’improcedibilità del giudizio.Il motivo è infondato.A tenore di Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025,l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativicrediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore deisoci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco,anche attraverso un comportamento concludente, la volontà dirimettere il debito.Nel caso di specie, il difensore della società, costituendosi inappello, oltre che per la società, anche per gli eredi del sociononché liquidatore [OSCURATO:PERSONA], parimenti deceduto nellemore del giudizio, ha, con ogni evidenza, posto in essere unr.g. n. 01445/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026comportamento opposto a quello remissorio, manifestando lachiara volontà degli eredi del creditore (ex socio) di proseguire ilgiudizio per ottenere la liquidazione del credito vantato dalproprio dante causa.Ne consegue che, in alcun caso, l’estinzione della società puòrilevare nel presente giudizio, ove residuano le posizioni deglieredi degli originari soci in qualità di creditori/debitori iurehereditatis.b. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 495, 2291 e ss., 2251 e ss. c.c., 100, 112 c.p.c., violazionedelle norme sulla titolarità del diritto, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c..)», deducendo che la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare che il socio illimitatamenteresponsabile non è debitore della società, semmai è debitore deicreditori della società e che i debiti sociali in atti risultavanopagati dal consocio del de cuius [OSCURATO:PERSONA] sicché, al più,era quest’ultimo a poter agire confronti della legatariaCampisano, senza che, inoltre, della quantificazione del debitodella società e del presunto credito del consocio vi fosse in attiprova alcuna.Il motivo è inammissibile.In relazione alla questione della legittimazione ad agire, lacensura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnatache, con ogni evidenza (si legga la pag. 11), ha qualificato ladomanda posta in essere come proveniente dal socio superstite,nei confronti del legatario del socio deceduto, avente a oggetto lareintegrazione del patrimonio sociale della quota parte del debitoche il socio superstite aveva estinto nei confronti dei creditoridella società. Quindi era proprio la società, all’epocar.g. n. 01445/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026rappresentata dal liquidatore, nonché socio al 50% FedericoLigato, ad agire; e l’azione era fondata sull’allegazionedell’esistenza di un debito sociale, pari al valore complessivodelle somme pagate ai creditori sociali dal [OSCURATO:PERSONA], di cuila società chiedeva all’avente causa dell’ex socio defunto lareintegrazione. È di tutta evidenza che, solo dopo averreintegrato il patrimonio sociale, poteva discorrersi dellaliquidazione della quota e della conseguente dimostrazione delcredito che il consocio avrebbe vantato per effetto delpagamento in via esclusiva (anche per conto dell’altro sociodefunto) del debito sociale.Peraltro, la censura è inammissibile perché totalmente versata infatto, pretendendo da questa Corte una rivisitazione delle provee della c.t.u. espletata nella fase di merito, al fine di verificarel’esistenza e l’esatta quantificazione del complessivo debito dellalegataria, rispetto alla dimostrazione del complessivo debitosociale; un’attività che, in questa sede di legittimità, è preclusa,salvo che si contestino i principi di gerarchia o di interpretazionedelle prove, eventualità estranea al caso di specie.c. Terzo motivo: «Violazione degli artt. 112, 183 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 2280 c.c. in riferimentoall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.», deducendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto di applicare l’art.2280 cod. civ., sulla base di una deduzione fatta dalla societàthema decidendum e senza che, in precedenza, la predettasocietà avesse dedotto alcunché circa le condizioni necessarieper l’applicazione della predetta norma la quale, in ogni caso,dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso di specie, atteso che essar.g. n. 01445/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026sarebbe applicabile solo nei confronti dei soci della società e nonanche di chi, come la ricorrente, socio non è mai stato.Il motivo è infondato nella parte in cui contesta che il giudice sialibero di scegliere la disciplina normativa applicabile allafattispecie (nella specie, l’art. 2280 cod. civ.), poiché ciòcorrisponde pienamente ai suoi poteri, con il solo limite deldivieto di eccedere dai limiti della corrispondenza tra chiesto epronunciato. Evenienza, quest’ultima, che non si è affattoverificata nella specie, ove l’azione è stata sempre, sin dall’inizio,fondata su una ripetizione del debito del legatario del sociodefunto a opera della società per mezzo del suo liquidatore (e deisuoi eredi in prosecuzione). Qualificazione che il motivo in esamenon affronta, limitandosi ad affermare l’inapplicabilità dell’art.2280 cod. civ., ma senza confutare le ragioni della suaapplicabilità, espressamente citate dalla Corte territoriale nellamotivazione della sentenza impugnata.2. La mancata attività difensiva degli intimati esonera laCorte dalla liquidazione delle spese di lite di fase.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g. n. 01445/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1445/2022Numero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 20554/2026Data pubblicazione 18/06/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 01445/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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