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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29184/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998, commesso in Ancona il 3 agosto 2013, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 20.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dello "stato di bisogno" e del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primy. 1, cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico e con contenuto di merto, in quanto ripropone argomenti attinenti ai motivi del reato, senza confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998, commesso in Ancona il 3 agosto 2013, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 20.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dello "stato di bisogno" e del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primy. 1, cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico e con contenuto di merto, in quanto ripropone argomenti attinenti ai motivi del reato, senza confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022
Sentenza Cassazione n. 29184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris