CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancesca Ricci- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – commissione nazionale per le società e la borsa –elettivamente domiciliata in Roma, V. Giovanni BattistaMartini n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022Providenti, che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza n. 1975/2017 della Corte d’Appello diUdita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 16.12.2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del ricorsolimitatamente al quarto motivo e di dichiarare inammissibili irestanti motivi;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso, sulla scorta di sei motivi, per la cassazionedella sentenza della Corte d’appello di Firenze che harigettato l’opposizione dagli stessi formulata avverso ladelibera del 6 maggio 2016 n. 19603 con cui la Consobaveva ritenuto i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso tra di loro e con i fratelli diRoberta Franchi, sigg.ri Federigo e [OSCURATO:PERSONA])dell’illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter, commi 1 e3 lett. c) d.lgs. n. 58/1998, nonché il solo sig. StefanoBatini (in concorso con i cognati Federigo e Fernandoall’art. 187 ter, commi 1 e 3 lett. a) e b), dello stessodecreto legislativo, irrogando le conseguenti sanzioniamministrative pecuniarie per complessivi € 150.000 nei2 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022confronti [OSCURATO:PERSONA] ed € 300.000 nei confronti diStefano [OSCURATO:PERSONA], ed applicando ad entrambi la sanzioneamministrativa interdittiva accessoria di cui all’art. 187quater del d.lgs. n. 58/1998.2. In particolare, quanto alla violazione dell’articolo 187ter, commi 1 e 3 lett. c) d.lgs. n. 58/1998, i coniugi Batinierano stati ritenuti responsabili, in concorso con i suddettimercato delle azioni CHL consistente in condotte cheavevano comportato la creazione di un quadro informativofalso circa la partecipazione della famiglia Franchi al capitaleCHL (c.d. manipolazione informativa); ciò in quanto, inpresenza di significative riduzioni del pacchetto dimaggioranza detenuto dai fratelli Federigo e Fernandostampa del 9 agosto del 2011 e del 17 febbraio, 5 ottobre e28 dicembre del 2012 - che le rilevanti cessioni a terzi diazioni CHL da costoro effettuate per il tramite del signorBatini fossero state effettuate a [OSCURATO:PERSONA], cosìdissimulando la diminuzione della partecipazione allafamiglia Franchi al capitale della società CHL.2.1. Quanto alla violazione dell'articolo 187 ter, commi 1e 3 lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998, [OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto responsabile, in concorso con i cognati Federigo eazioni CHL consistente nell'immissione di ordini enell'effettuazione di operazioni di acquisto di azioni nelperiodo dal 31 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 che3 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022avevano prodotto un continuativo sostegno artificiale delprezzo in tale periodo (c.d. manipolazione operativa).3. La Corte d’appello fiorentina, per quanto ancorainteressa, ha preliminarmente disatteso le eccezionepreliminari dei ricorrenti di tardività della contestazionedell'illecito amministrativo in relazione al termine di 180giorni dall’accertamento di cui all’art. 187 septies T.U.F. e ditardività della conclusione del procedimento in relazione altermine di 200 giorni di cui all’art. 4 Reg. [OSCURATO:PERSONA]; nelmerito, la Corte distrettuale ha giudicato non credibile laspiegazione dei fatti fornita dai ricorrenti per giustificare iflussi di denaro e titoli intercorsi tra Federigo e Fernandodella vicenda prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, insostanza, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe prestata a ricevere daifratelli Federigo e Fernando azioni [OSCURATO:SOCIETA]. che costorointendevano cedere a terzi e che effettivamente venneropoi cedute a terzi da [OSCURATO:PERSONA], che operava sul contotitoli della moglie nell’interesse dei cognati.4. Il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articola in sei motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso.6. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20ottobre 2020 per la quale tanto i ricorrenti quanto la Consobdepositavano memorie e nella quale il Procuratore Generaleconcludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto delricorso.7. All’esito di tale udienza il Collegio rilevava che iricorrenti, con il quarto motivo di impugnazione, avevano4 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022censurato (sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) laquantificazione della sanzione operata nell’impugnatasentenza e, nella memoria depositata ai sensi dell’articolo378 c.p.c., avevano altresì sollevato la questione dello jussuperveniens rappresentato dal decreto legislativo n.107/2018, là dove, riformulando il testo dell’articolo 187terdecies T.U.F., introduceva la disposizione che imponeall'autorità giudiziaria e alla [OSCURATO:PERSONA] di tenere conto, almomento dell'irrogazione delle sanzioni di propriacompetenza, delle misure punitive già irrogate; tuttavia,rilevava ancora il Collegio, né i ricorrenti né la resistente[OSCURATO:PERSONA] avevano discusso, nelle memorie depositate aisensi dell’articolo 378 c.p.c. o in sede di discussione orale,la questione degli effetti, nel presente giudizio, dello jussuperveniens recato dalla sentenza della Corte costituzionalen. 63 del 21 marzo 2019 (successiva alla notifica delcontroricorso), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte incui esclude l’applicazione retroattiva delle modificheapportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioniamministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187 ter deld.lgs. n. 58 del 1998. Sulla scorta di quest’ultimo rilievo,pertanto, il Collegio provvedeva ad assegnare alle parti ed alPubblico Ministero il termine di cui all’articolo 384, terzocomma, c.p.c., perché prendessero posizione sullaquestione, rilevata di ufficio, degli effetti, nel presentegiudizio, della declaratoria, pronunciata con la suddettasentenza, della illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude5 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dalcomma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrativepreviste per l’illecito di cui all’art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del1998.8. Nel rispetto del termine assegnato entrambe le parti,nonché il Procuratore Generale, hanno provveduto aldeposito di memorie sulla questione rilevata d'ufficio dalCollegio. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo - acausa dell’impossibilità di riconvocare il Collegio che avevacelebrato l'udienza del 20 ottobre 2020, in ragione delsopravvenuto collocamento di uno dei suoi componenti fuoridal ruolo organico della magistratura - ed è stata chiamataalla pubblica udienza del 16 dicembre 2021. In quest'ultimaudienza, non avendo alcuna delle parti fatto richiesta didiscussione orale, la causa è stata trattata in camera diconsiglio in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla leggedi conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del2021, previo deposito di una ulteriore memoria dei ricorrentie di una requisitoria scritta del Procuratore Generale, che haconcluso come in epigrafe.MOTIVI DELLA DECISIONE9. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 187 septies, comma 1, T.U.F.e dell’art. 4, comma 1, del Regolamento approvato condelibera [OSCURATO:PERSONA] 18750/2013, nonché la violazione e/o falsa6 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022applicazione dell’art. 111 Cost. e delle norme sul giustoprocesso, con particolare riferimento all’art. 6 CEDU.9.1. Sotto un primo profilo i coniugi [OSCURATO:PERSONA] - premesso diaver ricevuto la contestazione degli illeciti loro ascritti indata 13 agosto 2015 - censurano l’impugnata sentenza peraver ritenuto tempestiva tale contestazione sull’erroneopresupposto che l’accertamento di detti illeciti si fossecompiuto il 18 marzo 2015, data in cui era pervenuta allaConsob la nota con cui i fratelli Federigo e [OSCURATO:PERSONA] risposo alla richiesta di informazioni loro rivoltadalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai rapporti finanziari da lorointrattenuti con la sorella Roberta. Secondo i ricorrenti talenota doveva ritenersi irrilevante ai fini dell’individuazione deldies a quo del termine di contestazione degli illeciti fissatodall’articolo 187 septies T.U..F., giacché, a loro dire, già indata 9 dicembre 2014 l’istruttoria risultava conclusa e laConsob aveva tutti gli elementi per procedereall’accertamento degli illeciti de quibus, nulla essendo statosuccessivamente aggiunto dalle audizioni del 16 gennaio2015 dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e del 6 febbraio 2015 dei fratellifino alla suddetta data del 18 marzo 2015. Del resto, sisottolinea nel motivo, «nulla dice la Corte (e neanche laConsob) in merito all'importanza delle informazioniacquisite, ai fini dell'accertamento dei fatti, in data 18 Marzo2015» (pag. 6, ultimo capoverso, del ricorso).9.2. Sotto un secondo profilo i ricorrenti, richiamando lasentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia,sostengono che la Corte territoriale avrebbe violato il7 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022principio del contraddittorio, garantito dagli artt. 111 Cost. e6 CEDU, «ritenendo le audizioni del 16 gennaio 2015 (deiconiugi [OSCURATO:PERSONA], n.d.r.) come mero atto istruttorio e nonesercizio del diritto al contraddittorio ed alla difesa» (pag. 8,penultimo capoverso, del ricorso).10. Il motivo è da rigettare in entrambe le suearticolazioni.10.1. La denuncia di violazione dell’ art. 187 septies,T.U.F. e dell’art. 4, comma 1, del Regolamento approvatocon delibera [OSCURATO:PERSONA] 18750/2013 è inammissibile, perchéessa non enuclea una regula juris applicata dalla Corteterritoriale e contrastante con le disposizioni di cui silamenta la violazione ma censura il giudizio di fatto operatodalla Corte fiorentina in ordine alla identificazione delmomento in cui poteva ritenersi concluso l’accertamentodegli illeciti oggetto, prima, di contestazione e, poi, disanzione; illeciti, conviene sottolineare, tra i quali rientravaanche l'attività di manipolazione operativa compiuta daStefano [OSCURATO:PERSONA], in concorso col cognato fratelli Franchi,nell'anno 2014 (vedi paragrafo 2.1 che precede), vale a direl'attività oggetto degli approfondimenti istruttori svolti dallaConsob tra febbraio e marzo 2015. La censura in esame sirisolve dunque in una critica ad un giudizio che, avendo adoggetto una quaestio facti, è rimesso all'apprezzamento delgiudice di merito, non sindacabile in questa sede se non conil mezzo di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.. Va quiinfatti ribadito l'insegnamento reso da questa Corte proprioin tema di sanzioni amministrative previste per la violazionedelle norme che disciplinano l'attività di intermediazione8 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022finanziaria, alla cui stregua la ricostruzione e la valutazionedelle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per lacontestazione e alla congruità del tempo utilizzato inrelazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice delmerito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stataun'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo laraccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto dellasussistenza di esigenze di economia che inducano araccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altreviolazioni rispetto a quelle accertate, mentre la valutazionedella superfluità degli atti di indagine deve essere svolta congiudizio ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post,(così Cass. 21171/2019: si veda anche, con riferimento piùgenerale all'articolo 14 della legge 689/1981, Cass.27405/2019: «In tema di sanzioni amministrative, qualoranon sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, ilmomento dell'accertamento - in relazione al quale vacollocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14,comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degliestremi della violazione - non coincide con quello diacquisizione del fatto nella sua materialità da partedell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuatonella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesaa verificare la sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi dell'infrazione; compete al giudice di meritovalutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, inrapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, conapprezzamento incensurabile in sede di legittimità, secorrettamente motivato»).9 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/202210.2. Parimenti inammissibile è poi la doglianza con cui iricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbeconsiderato, in violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, leaudizioni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2015 come attoistruttorio e non come atto di esercizio del diritto alcontraddittorio ed alla difesa. L'inammissibilità è duplice,difettando la doglianza tanto di specificità quanto dipertinenza. Quanto al difetto di specificità, è sufficienterilevare che nel motivo di ricorso non si precisa da qualiargomentazioni dell’impugnata sentenza si desumerebbeche, secondo la Corte territoriale, l’audizione dei coniugiBatini non sarebbe stata qualificabile come atto di eserciziodel loro diritto al contraddittorio ed alla difesa. Quanto aldifetto di pertinenza, il Collegio rileva che la data del 16gennaio 2015, in cui si svolse l'audizione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA],non è quella alla quale l’impugnata sentenza collega ladecorrenza del termine di contestazione di cui all'articolo187 septies T.U.F.. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ritenutotempestiva la contestazione effettuata ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] il 13agosto 2015 sul presupposto che il termine di cui all'articolo187 septies T.U.F. decorresse dal 18 marzo 2015, data incui la [OSCURATO:PERSONA] ricevette la nota dei fratelli Federigo eprecede. La censura sulla qualificazione dell'incombentesvolto il 16 gennaio 2015 risulta quindi non pertinente alleargomentazioni che sorreggono l'impugnata statuizione dirigetto dell'eccezione di decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dallapotestà sanzionatoria per violazione del termine dicontestazione dell'illecito.10 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/202211. Con il secondo motivo di ricorso i coniugi [OSCURATO:PERSONA] -deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4,comma 2, del Regolamento approvato con delibera Consobn. 18750/2013, in forza del potere regolamentare allastessa conferito dall’articolo 24, terzo comma, della leggen. 262/2005 - censurano la statuizione dell’impugnatasentenza che, pur riconoscendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva loronotificato la delibera sanzionatoria dopo la scadenza deltermine di conclusione del procedimento sanzionatorio di cuialla suddetta disposizione regolamentare (200 giornidecorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data diperfezionamento, per l’ultimo dei destinatari, dellanotificazione della lettera di contestazione degli addebiti), hatuttavia escluso che la violazione di tale disposizioneimponesse la caducazione dell’atto amministrativosanzionatorio. Al riguardo nel motivo di ricorso si argomentache, poiché il potere regolamentare esercitato dalla Consobcon la suddetta delibera n. 18750/2013 trova il suofondamento in una norma di legge (il citato articolo 24,terzo comma, della legge n. 262/2005), il termine diconclusione del procedimento sanzionatorio fissato nelregolamento approvato con tale delibera avrebbe rilevanzaesterna e, conseguentemente, la sua violazionedeterminerebbe l’illegittimità dell’atto di contestazione dellasanzione.11.2. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, in linea di fatto,l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il termine dequo sarebbe stato superato, sottolineando come taleaffermazione non tenesse conto del fatto «che il termine del11 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022procedimento è stato “sospeso” per 30 giorni per effettodell'intervenuta sospensione dei termini a seguito dellatrasmissione della relazione U.S.A. agli interessati (ai sensidell'articolo 8, comma 3, reg. 18750/3)» (pag. 32, secondocapoverso, del controricorso).12. Osserva il Collegio che le suddette deduzioni dellaConsob non possono trovare ingresso in questa sede, nonavendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso incidentalecondizionato avverso la statuizione della Corte di meritosecondo cui «risulta che il termine di legge per laconclusione del procedimento sanzionatorio era decorsopochi giorni prima del 6.5.16» (pag. 8, rigo 2, dellasentenza).12.1. Tanto premesso, il secondo motivo di ricorso va,tuttavia, rigettato alla luce del consolidato orientamento diquesta Suprema Corte, che il Collegio non vede motivi perrimettere in discussione, alla cui stregua il superamento deltermini di conclusione dei procedimenti sazionatori dellaConsob e della Banca d’Italia non costituisce vizio dilegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento(Cass. n. 4873/2007, Cass. n. 4363/2015 e Cass. n.31239/2021 in tema di procedimento sanzionatorio dellaConsob, nonché Cass. n. 18276/2017, Cass. n. 9517/18 eCass. n. 16432/2020 in tema di procedimento sanzionatoriodella Banca d’Italia). La norma regolamentare che pone untermine alla conclusione del procedimento sanzionatorio nonpertiene, infatti, al nucleo irriducibile di garanzie delcontraddittorio endo-procedimentale, che è rappresentatodalla contestazione dell'addebito e dalla valutazione delle12 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022controdeduzioni dell'interessato (cfr. Cass. n. 4521/2022),ma ha esclusivamente una funzione sollecitatoria eordinatoria dell’attività degli uffici delle Autorità di vigilanza,potendosi qualificare - secondo uno schema concettualerisalente, ma ancora utilmente richiamabile a fini descrittivi- come “norma di azione” e non come “norma di relazione”.13. Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e StefanoBatini denunciano la violazione del principio del ne bis inidem. Essi deducono che per i medesimi fatti sanzionaticome illecito amministrativo con l'ordinanza della Consobimpugnata nel presente procedimento:a) il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato condanato a un anno eotto mesi di reclusione e € 25.000 di multa, con lasospensione condizionale della pena, con sentenza diapplicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p.,emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 23 febbraio2017;b) la sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata rinvia a giudizio conordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 10 novembre2016.Sulla base di tali deduzioni, i ricorrenti - richiamata lanatura sostanzialmente penale, nel senso definito dallagiurisprudenza della Corte EDU, della sanzione di cuiall'articolo 187 ter T.U.F. - affermano che la coesistenza, inordine ai medesimi fatti, di procedimenti penali e diprocedimenti amministrativi sanzionatori costituirebbeviolazione del principio del ne bis in idem previsto dall’art. 4del protocollo 7 CEDU e dall’art. 50 della CDFUE.13 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/202214. Il motivo è inammissibile, perché introduce per laprima volta in Cassazione questioni nuove, non trattate nellasentenza impugnata sebbene fossero già emerse prima dellapronuncia della stessa.14.1. Per quanto riguarda l'eccezione di bis in idemriferita al giudicato formatosi sulla sentenza dipatteggiamento del sig. [OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva che talesentenza risulta pubblicata il 23 Febbraio 2017 mediantelettura della stessa in udienza, alla presenza dei difensoridell'imputato, con motivazione contestuale. Ai sensidell'articolo 584, commi 1 lett. a) e 2 lett. b), c.p.p. iltermine per l'impugnazione era di 15 giorni dalla lettura inudienza (cfr. Cass. Pen. 27578/2017, non massimata); lasentenza penale di patteggiamento è quindi passata ingiudicato il 10 Marzo 2017. Nella sentenza qui impugnata sidà atto (pag. 4, rigo 5) che la causa di opposizione allasanzione amministrativa è stata discussa davanti alla Corted'appello nella pubblica udienza del 9 giugno 2017. In taleudienza, quindi, sarebbe stato possibile produrre la sentenzapenale munita dell’attestazione di passaggio in giudicato esollevare l’eccezione di bis in idem. Non avendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] a tale incombente, la produzione in questa sededella sentenza penale su cui si fonda l’eccezione di bis inidem veicolata con il motivo in esame risulta preclusa daldisposto dell'articolo 372 c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass.1534/2018: «nel giudizio di cassazione, il giudicato esternoè, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non soloqualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio dimerito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato14 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso,infatti, la produzione del documento che lo attesta non trovaostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitatoai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è,invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicatodi una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non siastata prodotta nei precedenti gradi del processo»).14.2. E’ appena il caso di rilevare che la preclusione postadall'articolo 372 c.p.c. alla produzione, in questa sede dilegittimità, di un giudicato penale già formatosi nellapendenza del giudizio di merito e non prodotto in quellasede rende sterile il richiamo, svolto nella memoria ex art.378 c.p.c. depositata dai ricorrenti per l'udienza del 20ottobre 2020, al disposto dell'articolo 187 terdecies T.U.F.,come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n.107, là dove, nella lettera a), dispone: «l'autorità giudiziariao la [OSCURATO:PERSONA] tengono conto, al momento dell'irrogazionedelle sanzioni di propria competenza, delle misure punitivegià irrogate». Se, infatti, deve convenirsi con il rilievo delladifesa dei ricorrenti alla cui stregua la naturasostanzialmente penale delle sanzioni in materia di abuso dimercato implica la retroattività della lex mitior (perquest'ultima dovendosi intendere qualunque disposizione lacui applicazione conduca ad una mitigazione del trattamentosanzionatorio), tale rilievo va tuttavia coordinato con ladisciplina del giudizio di legittimità. Al riguardo va precisatoche il consolidato principio secondo cui la Corte dicassazione deve applicare anche d'ufficio le normesopravvenute che dispongano retroattivamente un15 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022trattamento sanzionatorio più favorevole, giacchè la naturae lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favorrei prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle ordinarieregole in tema d'impugnazione (da ultimo, vedi Cass.4522/2022), non travolge le regole formali che disciplinanoil giudizio di legittimità; con la conseguenza che il poteredella Corte di cassazione di applicare lo jus supervenienstrova pur sempre il limite che i presupposti di fatto di taleapplicazione emergano dalla sentenza impugnata o dadocumenti già prodotti in sede di merito o prodotti per laprima volta in Cassazione nei limiti di ammissibilità di cuiall'articolo 372 c.p.c..14.3. Considerazioni analoghe a quelle sviluppate nelprecedente paragrafo 14.1. valgono per la deduzionerelativa al rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA]. A talededuzione si attaglia perfettamente l’argomentazione giàsviluppata da questa Corte, in una situazione pienamentesovrapponibile a quella qui in esame, nella sentenza n.1023/2018, nella cui motivazione (§3) si chiarisce: «deverilevarsi come comunque i presupposti per la presuntaviolazione si sarebbero già realizzati all'epoca dellaproposizione dell'opposizione innanzi alla Corte d'appello(infatti, il ricorrente fa riferimento a una posizione di«imputato» collegata a procedimento penale avviato nel2010), onde - come correttamente rilevato dalla difesa dellaConsob - ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazionela questione avrebbe dovuto essere già stata posta innanzial giudice del merito o almeno trattata nella sentenzaimpugnata. Invero, nel giudizio di cassazione è preclusa alle16 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovitemi di contestazione che postulino indagini ed accertamentidi fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13.9.2007,n. 19164 e 9.7.2013, n. 17041); qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicantiun accertamento di fatto o non trattato nella sentenzaimpugnata), il ricorso deve (a pena di inammissibilità) nonsolo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice dimerito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente tale deduzione sia avvenuta».14.4. Per assolvere alla funzione nomofilattica propria diquesta Corte deve perltro evidenziarsi che l'eccezione di bisin idem sollevata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] di bis in idem per la contemporanea pendenza, inrelazione ai medesimi fatti, di un procedimento penale e diun procedimento amministrativo sanzionatorio, quandonessuno di tali due procedimenti risulti ancora concluso;l’articolo 4, comma 1, del Protocollo 7 alla CEDU e l’articolo50, comma 1, CDFUE fanno infatti, entrambi, riferimentoalla situazione di chi sia «già stato assolto o condannato aseguito di una sentenza definitiva»; cfr., in proposito, Cass.n. 31634/2018, in cui si è ritenuto ininfluente, ai fini dellasospensione del giudizio di opposizione avverso le sanzioniamministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'illecito previstodall'art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998, la contemporaneapendenza, in relazione agli stessi fatti, di un procedimentopenale, nei confronti dell’opponente, per il reato di17 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022manipolazione del mercato ex art. 185 del medesimodecreto legislativo e si è precisato che l'eventuale successivasentenza di condanna penale avrebbe potuto valorizzare iparametri di cui all'art. 133 c.p. per commisurare la penaalla gravità del fatto in base ai summenzionati criteri,tenendo conto anche della definitività della sanzioneapplicata in sede amministrativa.15. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c., ossia la sproporzione della sanzioneirrogata. I ricorrenti sostengono che la Corte d’appelloavrebbe errato nel ritenere congrue le sanzioni irrogate dallaConsob «valutati gli elementi del caso concreto» (pag. 20,§11 sentenza). L’assenza di un’approfondita disaminasull’entità delle sanzioni emergerebbe, secondo i ricorrenti,dal rilievo che la Corte territoriale non ha effettuatoun’analisi dei criteri utilizzati per la determinazione dellasanzione concretamente applicata dalla [OSCURATO:PERSONA], limitandosia verificare che la stessa rientrasse tra il minimo e ilmassimo edittale. In proposito i ricorrenti deducono chedall’istruttoria sarebbe emerso che il loro ruolo nellarealizzazione degli illeciti sanzionati era marginale, cheentrambi erano privi di cariche all’interno della società CHL eche dall’intera vicenda essi non avevano tratto alcunprofitto.16. Il motivo attinge la statuizione relativa alla misuradella sanzione e va accolto, anche se non per le ragioniprospettate dai ricorrenti bensì per l’applicazione dello jussuperveniens recato dalla sentenza della Corte costituzionale18 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022n. 63 del 21 marzo 2019, che, come accennato nelparagrafo 7 che precede, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattivadelle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cuiall’art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998.16.1. Nessun dubbio, infatti, può sussistere in ordine aldovere della Corte di cassazione di fare applicazione dellojus superveniens in materia di trattamento sanzionatorio neicasi in cui la statuizione in punto di misura della sanzioneabbia formato oggetto di specifico motivo di ricorso percassazione, ancorché sorretto (inevitabilmente) da ragionidiverse dalla violazione di norme che sono entratenell'ordinamento solo in un momento successivo allaproposizione del ricorso. In tal caso, infatti, la statuizionesulla misura della pena forma oggetto di censura in sede dilegittimità e tale censura investe la Corte di cassazione delpotere-dovere di verificare la relativa conformità alla leggeanche sotto profili diversi da quelli dedotti nel mezzo digravame. La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volteribadito che, in ragione della funzione del giudizio dilegittimità di garantire l'osservanza e l'uniformeinterpretazione della legge, nonché per omologia con quantoprevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384c.p.c., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere diqualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione puòritenere fondata la questione sollevata dal ricorso per unaragione giuridica individuata d'ufficio e diversa da quella19 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022specificamente indicata dalla parte, con il solo limite che taleindividuazione deve avvenire sulla base dei fatti per comeaccertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso percassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioèche sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto(Cass. 19132/2005, Cass. 6935/2007, Cass. 3437/2014,Cass. 18775/2017 Cass. 26991/2021).16.2. Tanto premesso, va rilevato che il testo originariodell'articolo 187 ter (facente parte del titolo I bis che venneintrodotto nella parte V del TUF dalla legge 18 aprile 2005 n.62) prevedeva, per l’illecito di manipolazione del mercato,una sanzione da euro 20.000 ad euro 5 milioni. La legge 28dicembre 2005 n. 262, all'articolo 39, comma 3, dispose laquintuplicazione delle sanzioni amministrative previste dalTUF (e dal TUB). Per effetto di tale disposizione la sanzionedi cui all'articolo 170 ter si innalzò ad euro 100.000 nelminimo e ad euro 25 milioni nel massimo. Il decretolegislativo 12 maggio 2015 n. 72, all'articolo 6, comma 3,stabilì che la quintuplicazione delle sanzioni amministrativedi cui all'articolo 39, comma 3, della legge n. 262/2005 nonsi applicasse alle sanzioni amministrative previste dal TUF.Alla stregua di tale ultima disposizione la sanzione di cuiall'articolo 170 ter tornò alla forbice edittale da euro 20.000nel minimo ad euro 5 milioni nel massimo. La disciplinatransitoria dettata dal decreto legislativo n. 72/2015, nellostesso articolo 6, al comma 2, stabilì, però, che iltrattamento sanzionatorio risultante dal previgente testodella parte V del TUF continuasse ad applicarsi agli illeciticommessi prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto20 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022legislativo (coincidente con l'entrata in vigore dei relativiregolamenti attuativi da parte della [OSCURATO:PERSONA], che approvò ilproprio con delibera del 24 febbraio 2016, e dalla Bancad'Italia, che approvò il proprio con provvedimento del 3maggio 2016). Infine, il decreto legislativo 10 agosto 2018,n. 107, all'articolo 4, comma 10, lett. a), ha modificatol'articolo 187 ter mantenendo, tuttavia, il medesimotrattamento sanzionatorio (da euro 20.000 a euro 5 milioni)previsto originariamente ed al quale si era ritornati con ildecreto legislativo 72/2015 che aveva abolito laquintuplicazione recata dalla legge 262/2005).16.3. In ragione della disciplina transitoria dettatadall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 72/2015,pertanto, agli illeciti per cui è causa, commessi negli anni2011 - 2014, il trattamento sanzionatorio applicabilesarebbe quello risultante dalla quintuplicazione dispostadalla legge 262/2005 e tale trattamento sanzionatorio èeffettivamente quello applicato dalla Corte fiorentina, che haespressamente affermato come la sanzione di € 150.000applicata a ciascuno degli odierni ricorrenti per lamanipolazione informativa e quella di ulteriori € 150.000applicata al solo [OSCURATO:PERSONA] per la manipolazioneoperativa dovesse ritenersi «assolutamente congrua» (pag.20, § 11, della sentenza), in considerazione dei limiti edittalida un minimo di euro 100.000 a un massimo di 25 milioni dieuro. Alla stregua dello jus superveniens rappresentato dallamenzionata sentenza n. 63/2019 della Corte costituzionale,tuttavia, il trattamento sanzionatorio applicabile allafattispecie non è più quello da euro 100.000 ad euro 2521 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022milioni ma quello da euro 20.000 ad euro 5 milioni,risultante dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.72/2015, non modificato dal successivo decreto legislativon. 107/18.16.4. Ciò posto, il Collegio osserva che, ancorché lamisura della sanzione pecuniaria concretamente irrogatadalla [OSCURATO:PERSONA] - e confermata dalla sentenza impugnata - siacontenuta all'interno della forbice edittale mitior introdottadal decreto legislativo 72/2015, il mutamento di forbiceedittale impone, comunque, una riconsiderazione delragionamento svolto in sede di merito ai fini delladeterminazione del trattamento sanzionatorio. La definizionedella sanzione di € 150.000 - applicata ai ricorrenti - come«assolutamente congrua», non censurata in questa sede,deve infatti essere rivalutata alla luce del passaggio delminimo edittale da 100.000 a 20.000 e della conseguentetrasformazione di tale sanzione da una volta e mezzo a oltresette volte il minimo edittale. Soccorre, al riguardo,l’insegnamento della giurisprudenza penale di questaSuprema Corte, che, pronunciandosi sugli effetti dellemodifiche del trattamento sanzionatorio del traffico didroghe leggere, ha chiarito che «in tema di stupefacenti, ilgiudice d'appello o quello di rinvio, nel caso debba deciderein relazione ad una sentenza pronunziata in materia ditraffico di droghe leggere prima della sentenza n. 32 del2014 della Corte costituzionale, nel rideterminare la pena aseguito della reviviscenza dei parametri edittali della leggeIervolino-Vassalli, ha il solo obbligo di rimodularlanell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari22 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non è tenuto aseguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlatoalla pena calcolata prima della declaratoria diincostituzionalità. (così Cass. Pen. 29431/2018; conf.Cass.Pen. 3481/2019, Cass. Pen. 51130/2019).16.5. Il quarto motivo di ricorso va quindi accolto,dovendo nella specie trovare applicazione il regimesanzionatorio risultante dal disposto dell'articolo 6, comma3, del decreto legislativo n. 72/2015. Privo di concludenzava invece giudicato il richiamo, che si legge a pagina 5 dellamemoria ex art. 378 c.p.c. depositata dai ricorrenti perl'udienza del 20 ottobre 2020, al trattamento sanzionatoriofissato nell'articolo 187 ter. 1 T.U.F., inserito dall'art. 4,comma 11, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107. L'articolo 187 ter.1 T.U.F. contempla, infatti, illeciti amministrativi diversi daquelli, relativi alla manipolazione del mercato, contemplatinell'articolo 187 ter del medesimo decreto legislativo.17. Con il quinto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 n. 5c.p.c., i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano ilvizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioe deducono l’inesistenza di oggettivi elementi di artificiositànella operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul titolo CHL. Inparticolare, nel ricorso si argomenta che le fattispeciedescritte nell’art. 187 ter, comma 3, lettere a), b), c) sonolegate da un elemento comune, rappresentato dallaartificiosità e decettività della condotta o dei mezziimpiegati. Nel caso di specie, le operazioni contestate al sig.[OSCURATO:PERSONA] sono invece reali, effettive e lecite, in quanto conforminon solo alla legge ma anche alla prassi degli operatori di23 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022borsa. Le operazioni di acquisto descritte, gli ordini immessiin asta di chiusura, l’operatività giornaliera in negoziazionecontinua sono modalità operative standard per chi opera inBorsa e non sono vietate da alcuna norma legislativa oregolamentare, sicché erroneamente la Corte d’appelloavrebbe ravvisato le caratteristiche di un comportamentoingannatorio nella mera e fisiologica capacità di determinateoperazioni di influenzare l’andamento del prezzo di unostrumento finanziario.18. Con il sesto motivo di ricorso, anch’esso riferitoall’art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti denunciano l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio e deduconol’insussistenza del concorso tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli edil marito. Nel motivo si argomenta che [OSCURATO:PERSONA], al massimo, aver compiuto un frammentodell’operazioni poste in essere dai fratelli e dal marito, senzatuttavia conoscerne il disegno complessivo; né, si sostiene,sarebbe stata raggiunta alcuna prova del fatto che ella fosseconsapevole dell’esistenza di un programma d’insieme dialterazione del mercato azionario, come vieppiù dimostratodal rilievo che in sede di audizione era emerso come ellaavesse una conoscenza limitata degli strumenti finanziari enon operasse sul conto telematico, essendo state leoperazioni di trading on-line compiute sempre e solo dalmarito [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un quadro probatoriotanto lacunoso, si conclude nel motivo di gravame,l’affermazione del presunto concorso di [OSCURATO:PERSONA] manipolazione informativa (anche) a lei addebitata si24 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/2022fonderebbe esclusivamente sul rapporto di fratellanza e diconiugio.19. Il quinto ed il sesto motivo possono essere trattaticongiuntamente, in quanto accomunati dalla medesima,evidente, ragione di inammissibilità. Entrambi tali imotivi,infatti, pur essendo rubricati con riferimento al vizio di cui alnumero 5 dell’articolo 360 c.p.c., presentano unaformulazione totalmente difforme dal paradigma fissato intale disposizione. Essi infatti - lungi dall’indicare unospecifico fatto storico non esaminato dalla Corte territoriale,già oggetto di discussione tra le parti e connotato dallacaratteristica della decisività (ossia tale che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia, cfr.SSUU n. 8053/2014) - sollecitano questa Corte ad unarivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di pervenire aconclusioni diverse da quelle raggiunte dalla Corteterritoriale in ordine, quanto al quinto motivo, allaconnotazione «assolutamente anomala» dell’operativitàrealizzata dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, al «carattere manipolativo»delle condotte al medesima posta in essere (pag. 18,penultimo capoverso, della sentenza); nonché, quanto alsesto motivo, in ordine al concorso di [OSCURATO:PERSONA], oltreche dal di lei marito, nell'illecito commesso da Fernando erealizzazione degli illeciti medesimi, tenendo condotte anchediverse tra loro ma tutte finalisticamente orientate aperseguire i risultati voluti» (pag. 19, ultimo capoverso,della sentenza).25 di 26Numero registro generale 9025/2018Numero sezionale 2739/2021Numero di raccolta generale 17670/2022Data pubblicazione 31/05/202220. In definitiva il ricorso va accolto limitatamente alquarto motivo, rigettati gli altri, e l'impugnata sentenza vacassata nella parte relativa alla misura della sanzioneirrogata, con rinvio alla Corte di merito per larideterminazione della sanzione alla luce dello jussuperveniens recato dalla sentenza della Corte costituzionalen. 63 del 2019 e per la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, accoglie il quartomotivo, rigetta gli altri e cassa la sentenza gravata nel capoconcernente la misura della sanzione irrogata.Rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversacomposizione, per la rideterminazione del trattamentosanzionatorio e per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ntonello [OSCURATO:PERSONA] Manna26 di 26