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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21721/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce censure diverse da quelle prospettate in appello ( con il quale, in punto di responsabilità, non si rivendicava l'applicabilità dell'art 393 bis cp e si chiedeva la derubricazione in termini di percosse delle lesioni contestate), comunque inammissibili perché manifestamente infondate ( quanto al primo motivo, considerato che sulla base dei fatti emergenti dalle due sentenze di merito, l'accompagnamento e la permanenza in caserma doveva ritenersi legittimata dall'esigenza di dar luogo ai rilievi dattiloscopici conseguenziali alla indisponibilità di documenti identificativi rassegnata dal prevenuto) o fondate su situazioni in fatto ( quanto al secondo motivo) non emergenti dalla sentenza impugnata e comunque non prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce censure diverse da quelle prospettate in appello ( con il quale, in punto di responsabilità, non si rivendicava l'applicabilità dell'art 393 bis cp e si chiedeva la derubricazione in termini di percosse delle lesioni contestate), comunque inammissibili perché manifestamente infondate ( quanto al primo motivo, considerato che sulla base dei fatti emergenti dalle due sentenze di merito, l'accompagnamento e la permanenza in caserma doveva ritenersi legittimata dall'esigenza di dar luogo ai rilievi dattiloscopici conseguenziali alla indisponibilità di documenti identificativi rassegnata dal prevenuto) o fondate su situazioni in fatto ( quanto al secondo motivo) non emergenti dalla sentenza impugnata e comunque non prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris