CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 24810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cuneo che lo dichiarava responsabile del reato di false dichiarazioni; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). In particolare, l'aumento di giorni dieci di reclusione per ognuno dei reati ex art.495 cod. pen. contestato in cd. continuazione interna, risulta correttamente attenersi ai principi fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha indicato i parametri di legittimità dell'aumento, rispettati nel caso in esame: limiti dell'art.81 cod. pen.; che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene; la sussistenza della proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigli re estensore Il Presidente