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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17724/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento, reso dal g.i.p. il 27 agosto 2025, di reiezione dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere - disposta in relazione al concorso nei delitti di cui all'art. 644 e 416 bis.l. cod. pen. - con la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere il Tribunale reso un provvedimento acriticamente ricalcato sull'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare di massimo rigore, omettendo la valutazione degli elementi, anche nuovi, indicati dalla difesa nell'atto di appello e, segnatamente, 1) la possibilità di un idoneo alloggio, sito a Perugia, per l'invocata misura degli arresti domiciliari; 2) lo status di persona incensurata della ricorrente, sottoposta da quasi due anni alla misura di massimo rigore: a tal proposito si censura la valutazione del fattore temporale in termini di neutralità; 3) l'intervenuta sostituzione della misura cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, disposta per la sorella della ricorrente. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., avendo il Tribunale reso una motivazione del tutto sganciata dalla concretezza del caso e priva di ragioni in merito al diniego di applicazione di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia cautelre in carcere.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, avendo la difesa eluso il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di cosiddetto giudicato cautelare, che il Collegio intende ribadire, «la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione 1e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva» (Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151 - 01; in seguito, ex plur., Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 - 01).

Tale principio risulta correttamente applicato dal Tribunale del riesame, che, in più passaggi della gravata ordinanza, ha evidenziato l'assenza di intrinseca idoneità degli elementi, asseritamente nuovi, sottoposti dalla ricorrente in sede di appello cautelare.

Si è chiarito, in particolare, come l'unico elemento di novità (la condanna di primo grado a nove anni e mesi quattro di reclusione, intervenuta il 22 maggio 2025), sopraggiunto all'ordinanza genetica e alla decisione resa in sede di riesame, non deponesse certo a favore della ricorrente e della sua istanza di rivalutazione del quadro delle esigenze cautelari.

In tal senso, non può rimproverarsi al Tribunale di aver reso una motivazione affetta dai dedotti vizi.

È del resto significativo che, proprio in relazione a tale dirimente obiezione, la difesa serbi il totale silenzio, evitando, come già ricordato, di contrastare la motivazione. 2.1 La censura concernente la valutazione, in termini di neutralità, del tempo trascorso è, del pari, inammissibile, perché generica.

È certamente da tener fermo il principio, affermato ripetutamente dalla Corte di cassazione nel corso degli ultimi decenni (v. ad es.

Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01), secondo cui la norma di cui all'art. 299, commi primo e secondo, cod. proc. pen., attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, "anche per fatti sopravvenuti", del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile.

La «connotazione dinamica» così attribuita alle misure cautelari vale, certamente, anche per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i quali è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; sicché «il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02).2 CY1Ebbene, nel caso in esame, diversamente da quanto contestato, il Tribunale si è espresso adeguatamente sul punto, sottolineando la mancata ricorrenza di ragioni per cui ritenere attenuato il quadro cautelare; il riferimento - stigmatizzato dalla difesa - a quanto già considerato nell'ordinanza del Tribunale del riesame (confermativa del titolo cautelare previsto nell'ordinanza genetica), si giustifica, da un lato, proprio alla luce di mancate sopravvenienze positive, in base alle quali rimeditare il quadro cautelare e, dall'altro, per la rilevata assenza di segni di resipiscenza ovvero di condotte collaborative della ricorrente e dei coindagati.

Pertanto, considerate le allarmanti condotte (descritte nel gravato provvedimento, v. p. 2) ascritte, razionalmente il Tribunale ha valutato immutato il preesistente quadro cautelare.

Né vale a sovvertire la razionalità del giudizio il profilo - radicalmente privo di decisività, oltre che genericamente posto - dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, disposta per la sorella della ricorrente.

3. Da quanto appena osservato, deriva l'inammissibilità del motivo secondo, a sua volta aspecifico.

Ritenute inalterate le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il Tribunale, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi (v. supra, sub 2; v.

Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 - 01, per il principio secondo cui «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva»), ha considerato la richiesta difensiva degli arresti domiciliari a Perugia non idonea a garantire le esigenze cautelari.

Deve disattendersi, inoltre, la censura di astrattezza della motivazione: in conformità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. ad es.

Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Pannone, Rv. 233884 - 01), la decisione impugnata ha invero considerato elementi specifici inerenti al fatto e alla personalità della ricorrente - si veda, a p. 2 del gravato provvedimento, il riferimento alla necessità di recidere i rapporti interni alla vasta rete di soggetti dediti alle attività di usura e con gli ambienti della criminalità organizzata, nonché alle condotte della [OSCURATO:PERSONA] espressive di violenza, quali manifestate dalla ricorrente all'indomani dell'arresto del marito - a partire dai quali si è adeguatamente argomentata l'indispensabilità del presidio carcerario («in tema di criteri di scelta 3delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l'uso di violenza personale; e questo ancorché la previsione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del giudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che egli dimostri che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa è la permanenza in carcere»: Rv. 233884 - 01, cit.).

4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro

3.000. P.Q.M.

Di P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] JCuLLUV DEPOSITATO lt4 CANCRLARIA SECONDA $EZEONF rENALE 1 MAG. 2126 R_ IL FUNzft5WAVio IO Claudia 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento, reso dal g.i.p. il 27 agosto 2025, di reiezione dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere - disposta in relazione al concorso nei delitti di cui all'art. 644 e 416 bis.l. cod. pen. - con la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere il Tribunale reso un provvedimento acriticamente ricalcato sull'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare di massimo rigore, omettendo la valutazione degli elementi, anche nuovi, indicati dalla difesa nell'atto di appello e, segnatamente, 1) la possibilità di un idoneo alloggio, sito a Perugia, per l'invocata misura degli arresti domiciliari; 2) lo status di persona incensurata della ricorrente, sottoposta da quasi due anni alla misura di massimo rigore: a tal proposito si censura la valutazione del fattore temporale in termini di neutralità; 3) l'intervenuta sostituzione della misura cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, disposta per la sorella della ricorrente. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., avendo il Tribunale reso una motivazione del tutto sganciata dalla concretezza del caso e priva di ragioni in merito al diniego di applicazione di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia cautelre in carcere. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, avendo la difesa eluso il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione. Per consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di cosiddetto giudicato cautelare, che il Collegio intende ribadire, «la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione 1e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva» (Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151 - 01; in seguito, ex plur., Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 - 01). Tale principio risulta correttamente applicato dal Tribunale del riesame, che, in più passaggi della gravata ordinanza, ha evidenziato l'assenza di intrinseca idoneità degli elementi, asseritamente nuovi, sottoposti dalla ricorrente in sede di appello cautelare. Si è chiarito, in particolare, come l'unico elemento di novità (la condanna di primo grado a nove anni e mesi quattro di reclusione, intervenuta il 22 maggio 2025), sopraggiunto all'ordinanza genetica e alla decisione resa in sede di riesame, non deponesse certo a favore della ricorrente e della sua istanza di rivalutazione del quadro delle esigenze cautelari. In tal senso, non può rimproverarsi al Tribunale di aver reso una motivazione affetta dai dedotti vizi. È del resto significativo che, proprio in relazione a tale dirimente obiezione, la difesa serbi il totale silenzio, evitando, come già ricordato, di contrastare la motivazione. 2.1 La censura concernente la valutazione, in termini di neutralità, del tempo trascorso è, del pari, inammissibile, perché generica. È certamente da tener fermo il principio, affermato ripetutamente dalla Corte di cassazione nel corso degli ultimi decenni (v. ad es. Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01), secondo cui la norma di cui all'art. 299, commi primo e secondo, cod. proc. pen., attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, "anche per fatti sopravvenuti", del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. La «connotazione dinamica» così attribuita alle misure cautelari vale, certamente, anche per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i quali è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; sicché «il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02).2 CY1Ebbene, nel caso in esame, diversamente da quanto contestato, il Tribunale si è espresso adeguatamente sul punto, sottolineando la mancata ricorrenza di ragioni per cui ritenere attenuato il quadro cautelare; il riferimento - stigmatizzato dalla difesa - a quanto già considerato nell'ordinanza del Tribunale del riesame (confermativa del titolo cautelare previsto nell'ordinanza genetica), si giustifica, da un lato, proprio alla luce di mancate sopravvenienze positive, in base alle quali rimeditare il quadro cautelare e, dall'altro, per la rilevata assenza di segni di resipiscenza ovvero di condotte collaborative della ricorrente e dei coindagati. Pertanto, considerate le allarmanti condotte (descritte nel gravato provvedimento, v. p. 2) ascritte, razionalmente il Tribunale ha valutato immutato il preesistente quadro cautelare. Né vale a sovvertire la razionalità del giudizio il profilo - radicalmente privo di decisività, oltre che genericamente posto - dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, disposta per la sorella della ricorrente. 3. Da quanto appena osservato, deriva l'inammissibilità del motivo secondo, a sua volta aspecifico. Ritenute inalterate le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il Tribunale, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi (v. supra, sub 2; v. Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 - 01, per il principio secondo cui «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva»), ha considerato la richiesta difensiva degli arresti domiciliari a Perugia non idonea a garantire le esigenze cautelari. Deve disattendersi, inoltre, la censura di astrattezza della motivazione: in conformità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Pannone, Rv. 233884 - 01), la decisione impugnata ha invero considerato elementi specifici inerenti al fatto e alla personalità della ricorrente - si veda, a p. 2 del gravato provvedimento, il riferimento alla necessità di recidere i rapporti interni alla vasta rete di soggetti dediti alle attività di usura e con gli ambienti della criminalità organizzata, nonché alle condotte della [OSCURATO:PERSONA] espressive di violenza, quali manifestate dalla ricorrente all'indomani dell'arresto del marito - a partire dai quali si è adeguatamente argomentata l'indispensabilità del presidio carcerario («in tema di criteri di scelta 3delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l'uso di violenza personale; e questo ancorché la previsione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del giudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che egli dimostri che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa è la permanenza in carcere»: Rv. 233884 - 01, cit.). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Di P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] JCuLLUV DEPOSITATO lt4 CANCRLARIA SECONDA $EZEONF rENALE 1 MAG. 2126 R_ IL FUNzft5WAVio IO Claudia 4
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