Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06400/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., è pedissequamente reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (cfr. pg . 5 per una adeguata analisi del quadro fattuale), dovendolosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in aggiunta, il motivo di ricorso non è consentito, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto pretende di introdurre, senza nemmeno indicare un aspetto di manifesta (e non 'mera' o 'sola' o 'semplice') illogicità motivazionale, una rivalutazione del fatto, operazione preclusa a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., è pedissequamente reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (cfr. pg . 5 per una adeguata analisi del quadro fattuale), dovendolosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in aggiunta, il motivo di ricorso non è consentito, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto pretende di introdurre, senza nemmeno indicare un aspetto di manifesta (e non 'mera' o 'sola' o 'semplice') illogicità motivazionale, una rivalutazione del fatto, operazione preclusa a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 06400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris