CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 25560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, il 29.11.2022, ha rigettato, perché non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 397 del 5.4.2027, divenuta irrevocabile il 12.6.2017, emessa, all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Lecco, con la quale era stato condannato in relazione al reato di furto in abitazione, aggravato. 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alle norme che regolano il processo in absentia secondo la corretta interpretazione datane nella giurisprudenza di legittimità e in quella della Corte Edu. Gli indici declinati dall'art. 420-bis c.p.p. non possono essere considerati forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente ma "neppure situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo", come ricordato da Sez. U Innaro (richiamata ex pluribus, anche da Sez. 4 n. 9004 del 17.3.2022). Sicché "quando l'imputato allega un'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice dell'esecuzione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater c.p.p." (Sez. 3 n. 4370 del 2.2.2023). Nel caso di specie peraltro a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini.ditgeiggats t odierno ricorrente, non si è neppure sottoposto ad interrogatorio con la conseguenza che non può trovare applicazione quella giurisprudenza che dà rilievo a tale circostanza, e ciò fermo restando che la conoscenza dell'accusa presuppone la conoscenza del decreto di citazione a giudizio, non essendo sufficiente a tal fine l'avviso di conclusione delle indagini che non costituisce formale vocatio in iudicium; senza considerare poi il notevole lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la nomina del difensore di fiducia, risalenti al 2013, e la notificazione del decreto che dispone il giudizio intervenuta nel 2016. La corte territoriale incorre nella violazione dell'art. 420-bis c.p.p. ove attribuisce rilievo all'indice di conoscenza della nomina del difensore di fiducia senza operare alcuna valutazione in concreto e senza tener conto che la nomina fiduciaria in ragione della sua natura di negozio bilaterale necessita di accettazione, accettazione che non caso di specie è smentita dal comportamento processuale del difensore del foro di Nuoro, designato per un processo che si svolgeva a Milano, mai comparso alle udienze e da ultimo rinunciante al mandato. [OSCURATO:PERSONA] non si è volontariamente sottratto allo svolgimento del procedimento non avendone avuta effettiva conoscenza, e ciò non per sua colpa; effettiva conoscenza del processo che costituisce presupposto indefettibile del processo in assenza, come oramai riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte, espressa nel suo massimo consesso, e da quella sovranazionale e che non può essere bypassata mediante la valorizzazione della negligenza, comunque non ricorrente nel caso di specie ed in ogni caso non colpevole tenuto anche conto della situazione di senza fissa dimora del ricorrente. In conclusione, il ricorrente assume che dopo quel primo atto allorquando era ristretto in carcere per altra causa, non aveva avuto più contezza di nulla, non essendo stato informato di alcunché neppure dal difensore di ufficio designato nel processo - in sostituzione di quello di fiducia non comparso - il quale peraltro non aveva né eccepito la illegittimità delle notificazioni né proposto appello avverso la pronuncia di primo grado, divenuta quindi definitiva (di cui il ricorrente veniva a conoscenza solo in sede di notificazione dell'ordine di esecuzione). 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 161 e 420-bis c.p.p., e alla norma che disciplina il verbale di elezione di domicilio in carenza di tutti gli avvisi previsti dal comma 1 della norma medesima non presenti nel secondo verbale redatto in data 21.3.13 in occasione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini - che supera il precedente del 7.2.13 in cui il prevenuto aveva dichiarato il domicilio in Milano via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 - avendo in esso il ricorrente invece dichiarato di non essere in grado di eleggere domicilio in quanto in Italia senza fissa dimora. Sicché la notificazione del decreto di citazione effettuata nei termini indicati è anche affetta da nullità. La carenza di un domicilio da indicare al momento della comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini e la inconsapevolezza che tale carenza avrebbe determinato ex lege l'inoltro di ogni comunicazione al difensore, legittimano l'affidamento nelle successive ricerche da parte dell'autorità giudiziaria in vista della fase processuale; d'altronde secondo la giurisprudenza della Cedu è compito dello Stato attivarsi per la ricerca dell'imputato mentre quest'ultimo non ha alcun dovere di rendersi reperibile. Né infine la corte territoriale ha considerato che il ricorrente all'atto della scarcerazione aveva effettuato elezione di domicilio indicando quello in [OSCURATO:PERSONA] via Mazzini 33, come emergente dal certificato di detenzione prodotto in udienza 3.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, non può dubitarsi che nel caso di specie il difensore di fiducia sia stato informato della nomina intervenuta nel presente procedimento, in suo favore, da parte dell'imputato detenuto - per altra causa - in carcere. Infatti, fermo restando che è onere della persona ristretta in carcere notiziare l'avvocato designato dell'intervenuta nomina, nel caso di specie deve ritenersi avvenuta tale investitura dal momento che sebbene il difensore non sia poi mai comparso in udienza egli ha infine - in relazione all'ultima udienza - comunicato di rinunciare al mandato, del quale era quindi evidentemente a conoscenza; sicché deve ritenersi che il rapporto tra assistito e difensore si sia regolarmente instaurato. Ciò posto, evidente è la genericità del ricorso„ che a fronte di determinati punti fermi come quello dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia, della consegna a mani dell'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini, della regolarità dell'elezione di domicilio intervenuta nell'ambito di verbale in cui si dà atto dei preliminari pertinenti avvisi previsti dalla legge al riguardo, ritiene di poter dare rilevanza al fatto che il Rojas abbia poi dopo pochi giorni dalla rituale elezione di domicilio inteso precisare, in occasione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, di non avere fissa dimora e di non potere eleggere domicilio; trattasi all'evidenza di dichiarazione non idonea a togliere effetto alla elezione di domicilio svolta in precedenza con indicazione di un domicilio ben preciso, prevedendo l'art. 161 del codice di rito che una volta intervenuta rituale elezione di domicilio colui che l'ha effettuata è tenuto a comunicare formalmente all'autorità giudiziaria le eventuali variazioni intervenute; la regolarità degli avvisi di cui è stato destinatario il prevenuto in occasione della elezione di domicilio effettuata il 7.2.2013 avrebbe imposto al medesimo di regolarsi in conformità del disposto normativo di cui all'art. 161 del codice di rito, nonché consentito, in caso contrario, di aspettarsi la notificazione degli atti successivi presso il difensore; né d'altronde la condizione di senza fissa dimora è incompatibile con l'elezione di domicilio, che anzi costituisce un mezzo per far fronte anche ad evenienza di tal genere. Soprattutto, lo stesso ricorrente non assume specificameni:e di non essere stato notiziato dal difensore di fiducia che ben potrebbe non essersi recato presso il distante Tribunale di Milano per patrocinare in sua difesa, ma aver mantenuto il contatto con l'assistito, informandolo della intervenuta citazione a giudizio e della relativa udienza; né il ricorrente afferma di non essere stato messo al corrente dal difensore dell'avvenuta rinuncia, circostanza che gli avrebbe certamente consentito di avere contezza del prosieguo del procedimento, con la conseguenza che eventuali cloglianze in ordine alla conoscenza dell'atto introduttivo e alla dichiarazione di assenza avrebbero dovuto essere fatte valere in sede processuale o quanto meno con l'impugnazione, apprestando il sistema, rispetto a una siffatta evenienza, rimedi innanzitutto di 1:ipo endo-processuale, costituendo in definitiva la rescissione del giudicato, nell'impostazione ed ottica del sistema, extrema ratio riparatoria. Se è vero, quindi, che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta - seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata - in base ad indici predeterminati - quali quelli di cui all'art. 420- bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario - dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto, non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo - , è altrettanto vero, da un lato, che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite sempre nella pronuncia citata, non debba risultare che vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite citata; nonché Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27721001)„ e, dall'altro, che è necessario che chi adduce la propria incolpevole mancata conoscenza del processo indichi in maniera precisa i presupposti a cui potersi ancorare la valutazione in tal senso, fornisca cioè tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l'operatività dello strumento riparatorio che invoca, quanto meno operandone una esaustiva prospettazione; laddove nel caso di specie il ricorrente non solo non ha allegato tutti gli aspetti implicati dall'asserita incolpevolezza ma ha anche addotto ragioni a giustificazione della sua mancanza di colpa davvero poco plausibili, quali l'essere stato nell'impossibilità di conservare l'avviso su cui era annotato il numero del procedimento e il difensore nominato - circostanza che gli avrebbe precluso la possibilità di mettersi in contatto con lui - a causa del suo stato di soggetto senza fissa dimora; laddove il reperimento del numero dello studio di un avvocato non costituisce certo un problema non sormontabile anche da parte di persona priva di domicilio stabile e non può in ogni caso ritenersi incolpevole l'avere eventualmente tralasciato dì custodire avvisi o annotazioni relativi a un procedimento penale nel quale si è coinvolti per il solo fatto di essere senza fissa dimora. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre