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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 08332/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 558/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42192/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8332/2025 Roma, lì, 28/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, si pronunciava in merito all’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto delle seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Napoli 7 ottobre 2022, irrevocabile dal 26 settembre 2023, recante condanna per il reato di associazione di stampo mafioso (con permanenza accertata tra il settembre 2009 e l’ottobre 2016); 2) Corte di appello di Napoli 17 ottobre 2022, irrevocabile dal 19 gennaio 2024, recante condanna per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (con permanenza estesa al luglio 2012 e risalente ad epoca anteriore e prossima); 3) Corte di appello di Napoli 20 dicembre 2021, irrevocabile dal 6 maggio 2021, recante condanna per duplice violazione della normativa penale sugli stupefacenti, avvenuta nel marzo 2015; 4) Tribunale di Napoli 8 febbraio 2013, irrevocabile dal 13 giugno 2013, recante condanna per il reato di commercio di prodotti falsificati, commesso nel giugno 2010.

Il giudice dell’esecuzione riconosceva l’identità di disegno criminoso tra il reato associativo sub 1) e il reato sub 4), reato fine del sodalizio mafioso, e rigettava l’istanza nel resto, mancando a suo giudizio indici esteriori significativi di una anticipata programmazione unitaria tra i reati ulteriori.

2. Il condannato ricorre per cassazione avverso tale decisione reiettiva, con rituale ministero difensivo.

Nel motivo unico si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione.

Il ricorrente sostiene che il sodalizio di narcotraffico e il clan mafioso, operante anche nel settore degli stupefacenti, presentassero elementi di evidente comunanza (parziale identità di componenti e totale coincidenza di raggio d’azione, temporale e spaziale) e avessero avuto genesi contemporanea.

Il capoclan, [OSCURATO:PERSONA], una volta scarcerato, sarebbe tornato a dirigere l’associazione mafiosa, ospitato a Brusciano a casa di Frattini, divenendo al tempo stesso socio in affari e principale fornitore dell’associazione parallelamente costituita, in combutta con [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Frattini, per lo spaccio della droga.

L’ideazione sarebbe dunque unitaria.

I due episodi di cessione di sostanza, per parte loro, si iscriverebbero nella medesima progettualità delittuosa di narcotraffico e cadrebbero nel periodo di operatività dell’associazione sub 1). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.

L’invocata continuazione è stata, infatti, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo.

Senza incorrere in alcuna contraddizione o illogicità manifesta di ragionamento, il medesimo giudice ha constatato come il sodalizio dedito al narcotraffico, di cui alla sentenza sub 2), includente l’odierno ricorrente, fosse distinto da quello legato all’associazione capeggiata da Mariano, dalla cui partecipazione Frattini era stato invero già processato, e assolto, con la stessa sentenza sub 1) che lo dichiarava intraneo al clan mafioso.

La mancanza di collegamento, ideativo e funzionale, tra le due compagini è stata dunque congruamente apprezzata.

La relativa valutazione di merito non è qui utilmente sindacabile.

I rilievi ulteriori del ricorrente, concernente i reati sub 3), sono poi manifestamente privi di pregio, essendo sufficiente al riguardo considerare che l’epoca di consumazione dei medesimi reati si pone ben oltre le date di ingresso di Frattini nei sodalizi, rendendo implausibile, come ritenuto dal giudice a quo, l’assunto di una loro programmazione (fosse anche per linee essenziali) a quelle dati risalente.

La decisione adottata supera, in conclusione, il vaglio di legittimità.

2. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 558/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42192/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8332/2025 Roma, lì, 28/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, si pronunciava in merito all’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto delle seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Napoli 7 ottobre 2022, irrevocabile dal 26 settembre 2023, recante condanna per il reato di associazione di stampo mafioso (con permanenza accertata tra il settembre 2009 e l’ottobre 2016); 2) Corte di appello di Napoli 17 ottobre 2022, irrevocabile dal 19 gennaio 2024, recante condanna per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (con permanenza estesa al luglio 2012 e risalente ad epoca anteriore e prossima); 3) Corte di appello di Napoli 20 dicembre 2021, irrevocabile dal 6 maggio 2021, recante condanna per duplice violazione della normativa penale sugli stupefacenti, avvenuta nel marzo 2015; 4) Tribunale di Napoli 8 febbraio 2013, irrevocabile dal 13 giugno 2013, recante condanna per il reato di commercio di prodotti falsificati, commesso nel giugno 2010. Il giudice dell’esecuzione riconosceva l’identità di disegno criminoso tra il reato associativo sub 1) e il reato sub 4), reato fine del sodalizio mafioso, e rigettava l’istanza nel resto, mancando a suo giudizio indici esteriori significativi di una anticipata programmazione unitaria tra i reati ulteriori. 2. Il condannato ricorre per cassazione avverso tale decisione reiettiva, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione. Il ricorrente sostiene che il sodalizio di narcotraffico e il clan mafioso, operante anche nel settore degli stupefacenti, presentassero elementi di evidente comunanza (parziale identità di componenti e totale coincidenza di raggio d’azione, temporale e spaziale) e avessero avuto genesi contemporanea. Il capoclan, [OSCURATO:PERSONA], una volta scarcerato, sarebbe tornato a dirigere l’associazione mafiosa, ospitato a Brusciano a casa di Frattini, divenendo al tempo stesso socio in affari e principale fornitore dell’associazione parallelamente costituita, in combutta con [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Frattini, per lo spaccio della droga. L’ideazione sarebbe dunque unitaria. I due episodi di cessione di sostanza, per parte loro, si iscriverebbero nella medesima progettualità delittuosa di narcotraffico e cadrebbero nel periodo di operatività dell’associazione sub 1). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto. L’invocata continuazione è stata, infatti, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo. Senza incorrere in alcuna contraddizione o illogicità manifesta di ragionamento, il medesimo giudice ha constatato come il sodalizio dedito al narcotraffico, di cui alla sentenza sub 2), includente l’odierno ricorrente, fosse distinto da quello legato all’associazione capeggiata da Mariano, dalla cui partecipazione Frattini era stato invero già processato, e assolto, con la stessa sentenza sub 1) che lo dichiarava intraneo al clan mafioso. La mancanza di collegamento, ideativo e funzionale, tra le due compagini è stata dunque congruamente apprezzata. La relativa valutazione di merito non è qui utilmente sindacabile. I rilievi ulteriori del ricorrente, concernente i reati sub 3), sono poi manifestamente privi di pregio, essendo sufficiente al riguardo considerare che l’epoca di consumazione dei medesimi reati si pone ben oltre le date di ingresso di Frattini nei sodalizi, rendendo implausibile, come ritenuto dal giudice a quo, l’assunto di una loro programmazione (fosse anche per linee essenziali) a quelle dati risalente. La decisione adottata supera, in conclusione, il vaglio di legittimità. 2. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi
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