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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45969/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto di uno strumento atto a offendere aggravato di cui ai capi, rispettivamente, A), B) e C) dell'imputazione, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche dì saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esaustivamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 5 a 14 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti sia logici sia giuridici ai fini della sussistenza dei menzionati reati e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto di uno strumento atto a offendere aggravato di cui ai capi, rispettivamente, A), B) e C) dell'imputazione, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche dì saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esaustivamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 5 a 14 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti sia logici sia giuridici ai fini della sussistenza dei menzionati reati e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottob
Sentenza Cassazione n. 45969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris