CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 22113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27173/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli [OSCURATO:PERSONA].ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura conferita con atto pubblico; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 29 luglio 2021 n. 2463; Oggetto:sede italiana di società estera - configurabilità come “soggetto di diritto” - esclusione. Ud. 11/7/2023 R.G.N. 27173/21 Rep. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2023 dal Consigliererelatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, la LevIns) è una società che esercita l’attività assicurativa. Nel 2012 la LevIns stipulò un contratto con la società [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, “Intereurope”), in virtù del quale la prima affidava alla seconda l’incarico di “corrispondente per la [OSCURATO:PERSONA]” in Belgio, Spagna, Italia, Olanda, Portogallo e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel 2018 la LevIns convenne dinanzi al Tribunale di Milano la “Intereurope con sede a Düsseldorf” e la “Intereurope con sede a Milano”, sostenendo la seguente tesi giuridica: -) il contratto stipulato con la “Intereurope sede di Düsseldorf” era un contratto quadro, che si limitava a fissare i princìpi generali in base ai quali la mandataria Intereurope avrebbe proceduto alla liquidazione dei sinistri causati in Italia da soggetti assicurati con la LevIns; -) l’attività materiale di liquidazione dei sinistri era svolta “in totale autonomia”dalla “Intereurope sede di Milano”; -) “la Intereurope” (nell’atto di citazione non si dice quale: cfr. il § 11) aveva liquidato i sinistri senza mai fornire alla mandante LevIns la documentazione relativa, impedendole così di accertare la correttezza dell’operato della mandataria; -) questo deficit informativo aveva causato alla LevIns un danno pari “al costo di tutti i sinistri indennizzati in Italia”dalla Intereurope. L'attrice concluse il proprio atto di citazione chiedendo perciò la condanna della “Intereurope sede di Düsseldorf” e della “Intereurope sede di Milano” al rendimento del conto ed al risarcimento del danno. 2. Si costituì la Intereurope eccependo - per quanto qui rileva - che non esiste alcuna “Intereurope sede di Milano”; che la Intereurope è una sola ed ha sede a Düsseldorf; che il contratto di mandato stipulato tra le parti prevedeva una clausola espressa di proroga della giurisdizione in favore del giudice tedesco. 3. Con sentenza 3.12.2019 n. 11125 il Tribunale di Milano dichiarò il proprio difetto di giurisdizionein favore del giudice tedesco. La sentenza fu appellata dalla società soccombente e la Corte d'appello di Milano, con sentenza 30 giugno 2021 n. 2463 rigettò il gravame e condannò l'appellante per lite temeraria. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla LevIns con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e chiesto la condanna della ricorrente per lite temeraria. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c., il secondo motivo di ricorso. 2. con tale motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 345 c.p.c. e dell’art. 18 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 218. Sostiene che la Corte d’appello ha ritenuto non provata l’esistenza d’un soggetto di diritto “Intereurope Italia”, rifiutando però di prendere in esame alcuni documenti prodotti dalla LevIns in grado di appello, che avrebbero dimostrato il contrario. Quel rifiuto - prosegue la ricorrente - fu illegittim o, perché la LevIns non fu in grado di produrre quei documenti in primo grado senza propria colpa, sicché doveva esserle consentito produrli in sede di gravame. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La ricorrente sostiene che i documenti da essa prodotti furono tutti “formati od acquisiti”, senza colpa, dopo la proposizione dell’appello, e quindi aveva diritto di produrli in sede di gravame. Per ritenere fondato un simile motivo, sarebbe necessario poter sostenere che quei documenti fossero astrattamente idoneia giustificare un diverso esito della lite. Ma questi documenti tale idoneità non l’hanno, per due ragioni. In primo luogo, la personalità giuridica di diritto italiano non è un qualcosa che possa provarsi con documenti. La personalità giuridica una società commerciale l’acquista con la stipula d’un atto pubblico e l’iscrizione nel registro delle società. Anche a voler ritenere che la ricorrente abbia inteso sostenere l’esistenza d’una società di fatto, i documenti da essa prodotti (due bonifici, una fattura ed un estratto conto) non dimostrano certo l’esistenza di conferimenti in comune al fine di ripartire gli utili. 2.2. In secondo luogo, ad esaminare nel merito i suddetti documenti si ricava che: -) il doc. 12 è una fattura intestata a Intereurope AG, ovvero AktienGesellschaft; la circostanza, poi, che una società di diritto straniero possa avere una sede in Italia non basta certo a sostenere l’esistenza di due soggetti di diritto; -) i docc. 13 e 17 sono redatti in bulgaro, come tali inintelligibili e comunque inutilizzabili ex art. 122 c.p.c.; -) i docc. 14 e 15 sono insignificanti; -) i docc. 18 e 19 menzionano come destinatario la Intereurope AG, e dunque necessariamente una società commerciale di diritto tedesco. In definitiva, nessuno dei documenti del cui mancato esame la ricorrente si duole era decisivo, ed anzi tre di essi (12, 18 e 19) dimostrano l’esatto contrario di quanto vorrebbe la LevIns. 3. Col primo motivo la LevIns lamenta la violazione dell’art. 25 del Regolamento UE 12.12.2012 n. 1215/2012. Nella illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile: -) il contratto stipulato tra LevIns ed Intereurope (sede tedesca) nel 2012 era un contratto-quadro: ciò è dimostrato dalla indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, in quanto non sono mai state prodotte in giudizio le appendici menzionate in quel contratto e contenenti la disciplina degli aspetti di dettaglio; -) quel contratto quindi non disciplinava i successivi rapporti, sorti “per contatto sociale” tra la LevIns e “soggetti giuridici nell’orbita o sotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA]”; -) di conseguenza, il rapporto tra la LevIns e la “Intereurope Italia” era sottratto alla clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel diverso contratto tra la LevIns e la “[OSCURATO:PERSONA]”. 3.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti dà per scontato quod erat demonstrandum: e cioè che esista e sia dotata di personalità giuridica una società (o altro ente: la ricorrente non lo chiarisce) di nome “Intereurope” e con sede a Milano. La Corte d’appello l’ha escluso, e la ricorrente senza dar peso a tale affermazione si dilunga a sostenere che la clausola di proroga della giurisdizione non riguardava il contratto stipulato con la “Intereurope Italia” di cui essa pretende l’esistenza e la personalità giuridica. 3.2. Ad abundantiam, reputa doveroso il Collegio aggiungere che un contratto con oggetto “indeterminato ed indeterminabile” non è un contratto-quadro, è un contratto nullo per mancanza dell’oggetto. Pertanto è la stessa allegazione in iure su cui la ricorrente poggia la propria censura ad essere manifestamente contraddittoria. Anche un contratto-quadro, infatti, deve avere un suo oggetto determinato o determinabile a pena di nullità. Sostenere pertanto che un contratto quadro-esiste ed è valido ed efficace, ma che il suo oggetto è “indeterminato ed indeterminabile”, significa compiere due affermazioni che non possono essere contemporaneamente tutte e due vere o tutte e due false. 4. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., alla luce di quanto esposto, appare manifestamente fondata. La ricorrente, infatti, contro ogni evidenza ha inteso sostenere l’insostenibile: ovvero che se una società commerciale estera decentra in Italia talune attività, la sede italiana acquisterebbe ex se una personalità giuridica distinta ed autonoma dalla casa-madre. Per di più, lo ha fatto senza mai chiarire, a partire dall’atto di citazione ed ancora nel ricorso per cassazione, quale sarebbe la veste giuridica di questa “persona giuridica” denominata “Intereurope Italia” (società di capitali, di persone, ente morale, associazione, ecc.). Ancora, la ricorrente ha inteso sostenere che un contratto dall’oggetto indeterminabile sarebbe valido; e che la fondatezza delle proprie ragioni sarebbe dimostrata da documenti redatti in cirillico e non accompagnati da traduzione. Una condotta, dunque, definibile quanto meno in termini di colpa grave. La ricorrente va dunque condannata ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente d’una somma di denaro equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 6.300, oltre interessi dalla pubblicazione della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i