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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04516/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31693/2021 R.G. proposto da : B.P.V.

COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] 01251480297, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ALTRO di TRIBUNALE ROVIGO n. 2098/2019 depositata i l 25/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. B.P.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 8889 del 26 settembre 2019 del Tribunale di Rovigo relativa a una procedura esecutiva mobiliare per il rilascio di cui ad avviso di rilascio di un immobile sito in Rovigo sostenendo la necessità che pendendo innanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione all’ordinanza di convalida di sfratto innanzi al Tribunale di Rovigo opposizione all’esecuzione, ogni accertamento sarebbe competenza della corte distrettuale veneziana per regione di prevenzione di coordinamento

2. il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari l’inammissibilità del ricorso per regolamento in quanto avverso l’ordinanza di rilascio non è proponibile il regolamento di competenza.

Considerato che: 3.Il presente regolamento di competenza proposto avverso avviso di rilascio di immobile in sede di esecuzione forzataè inammissibile sotto molteplici profili.

In primo luogo sotto il profilo della carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa che concerne anche il ricorso per regolamento (Cass. n. 5092/2007).

In secondo luogo, il regolamento avverso l’avviso di rilascio in sede di esecuzione per rilascio è inammissibile trattandosi di atto esecutivo non giurisdizionale e suscettibile di opposizione (all’esecuzione o agli atti esecutivi).

In terzo luogo, ove si ritenga che il regolamento sia stato proposto pure nei confronti dell’ordinanza di convalida di sfratto, come prospettato dal Pubblico Ministero, trattasi di provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il regolamento (Cass. n. 14476/2019). 4.Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all 'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lastessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato da B.P.V. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31693/2021 R.G. proposto da : B.P.V. COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA] 01251480297, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ALTRO di TRIBUNALE ROVIGO n. 2098/2019 depositata i l 25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. B.P.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 8889 del 26 settembre 2019 del Tribunale di Rovigo relativa a una procedura esecutiva mobiliare per il rilascio di cui ad avviso di rilascio di un immobile sito in Rovigo sostenendo la necessità che pendendo innanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione all’ordinanza di convalida di sfratto innanzi al Tribunale di Rovigo opposizione all’esecuzione, ogni accertamento sarebbe competenza della corte distrettuale veneziana per regione di prevenzione di coordinamento 2. il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari l’inammissibilità del ricorso per regolamento in quanto avverso l’ordinanza di rilascio non è proponibile il regolamento di competenza. Considerato che: 3.Il presente regolamento di competenza proposto avverso avviso di rilascio di immobile in sede di esecuzione forzataè inammissibile sotto molteplici profili. In primo luogo sotto il profilo della carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa che concerne anche il ricorso per regolamento (Cass. n. 5092/2007). In secondo luogo, il regolamento avverso l’avviso di rilascio in sede di esecuzione per rilascio è inammissibile trattandosi di atto esecutivo non giurisdizionale e suscettibile di opposizione (all’esecuzione o agli atti esecutivi). In terzo luogo, ove si ritenga che il regolamento sia stato proposto pure nei confronti dell’ordinanza di convalida di sfratto, come prospettato dal Pubblico Ministero, trattasi di provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il regolamento (Cass. n. 14476/2019). 4.Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all 'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lastessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato da B.P.V. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione