CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso - e relativi al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. In particolare, in modo congruo, la Corte territoriale ha confermato il giudizio formulato sul punto dal Tribunale che (pag. 5) ha motivato l'equivalenza tra tali circostanze alla luce delle risultanze del casellario "dal quale emergono numerosi precedenti, anche specifici, che testimoniano come la condotta in contestazione sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto dell'imputato e di una sua elevata pericolosità sociale". Trattasi di motivazione non sindacabile in questa sede, atteso che in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013 - dep. 2014, Sub, Rv. 258874 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaìlo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsiglier relato ;e DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]