CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Carmelo per il delitto di furto pluriaggravato in concorso di kg. 400 di conduttori elettrici; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui al primo motivo di ricorso, in punto di mancata derubricazione del delitto contestato, da furto consumato a furto tentato, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), peraltro del tutto prive di specificità, giacché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito [quali quelli ostesi alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata], conseguendone la manifesta infondatezza dell'ulteriore doglianza in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per contrasto con i limiti edittali di applicazione dell'istituto siccome stabiliti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 131-bis cod. pen; - che pari genericità e manifesta infondatezza contraddistinguono il secondo motivo, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (quanto alla misura della pena base e alla diminuzione praticata in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche), che prospetta, peraltro, questioni non consentite nel giudizio di legittimità, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 5, secondo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa