CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 02452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 232-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, in via Nazionale 243, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] GERARDO , ma domiciliato“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensoricome in atti, rappresentato e dife s o da gli Avvocat i Alberto VENCO e Cristina VENCO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA].N.C., in persona dei rappresentanti legali,domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] ONIGA ; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rinvio a nuovo ruolo ex art. 384, co. 4, c.p.c. R.G.N.232/2025 Cron. Rep. Ud.30/09/2025 Udienza pubblica [OSCURATO:PERSONA] S.A., Rappresentanza per l’Italia, in persona della procuratrice speciale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensoricome in atti, rappresentat a e difes a d a gli A vvocat i Mariachiara BRUNETTIe [OSCURATO:PERSONA] BOTTAZZOLI; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avversola sentenza n. 2774/2024, della Corte d’appellodi Milano, pubblicatain data 22/10 /2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI ; udito ilSostituto Procuratrice Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità dei restanti; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] VENCO, [OSCURATO:PERSONA] BOTTAZZOLI e [OSCURATO:PERSONA] ONIGA; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 2774/24, del 22 ottobre 2024, della Corte d’appello di Milano, che - respingendone il gravame, esperito in via di principalità, avverso la sentenza n. 9130/23, del 16 novembre 2023, del Tribunale della stessa città - ha, per quanto qui ancora d’interesse, confermato la condanna del medesimo a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “Varacalli”), la somma di € 43.461,80, rigetta ndon e, invece, le domande proposte nei confronti della società AIG Europe S.A. (d’ora in poi, “AIG”) e di [OSCURATO:PERSONA]; - s i legge, in punto di fatto, nel presente ricorso che [OSCURATO:PERSONA] (fattasi, in seguito, attrice nel giudizio esitato, nel merito, nella sentenza impugnata nella presente sede di legittimità), decidendo di ristrutturare la propria clinica dentale, ebbe a rivolgersi a tale scopo alla Varacalli, affidandole anche l’installazione di un impianto di riscaldamento-condizionamento; - i ndividuato dalla suddetta società l’apparecchio ritenuto idoneoallo scopo, essa - dopo aver incaricato l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] di elaborare un progetto d’installazione - provvedeva, poi, ad eseguire le opere, concludendo i lavori nel febbraio 2016; -avendo [OSCURATO:PERSONA] lamentato - ma solo dopo l’avvenuta accettazione del l’opera, in occasione dell’inverno successivo alla consegna - il malfunzionamento dell’impianto (tanto che l’Arch. [OSCURATO:PERSONA], il 16 dicembre 2016, prima ancora di qualsivoglia richiesta risarcitoria, denunciava l’accaduto alla propria assicuratrice AIG), la Varacalli decideva di sostituire lo stesso e, con lettera del 22 dicembre 2016,già proponeva marca e modello di quello nuovo ; - t uttavia, neanche questo si rivelava idone o a risolvere l’inconveniente, risultando,inoltre, rumoroso a causa - assume il ricorrente - dell’errore della Varacalli nell ’ installazione senza cuscinetti antivibranti; - f allite le trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza (e dopo che l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] - preso contatto, come detto, con la propria assicuratrice -veniva indotto da un incaricato della stessa, l’Ing. Vignini, a riconoscere il proprio errore, in occasione del primo sopralluogo effettuato, in data 11 gennaio 2017, per una composizione bonaria della controversia), si faceva luogo al procedimento di accertamento tecnico preventivo, all’esito del quale tutti i consulenti tecnici convenivano con quello d’ufficio circa gli interventi necessari per la sistemazione dell’impianto e sui relativi costi, senza tuttavia raggiungere un accordo sulla ripartizione degli stessi; - r adicato , pertanto, da [OSCURATO:PERSONA] il giudizio finalizzato alla risoluzione del contratto concluso con la Varacalli e all’affermazione di responsabilità sia della stessa - la quale, autorizzata ad agire in manleva verso la propria assicuratrice, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “Axa”), comunque chiedeva la condanna dell’odierno ricorrente a manlevarla e tenerla indenne da ogni importo che fosse stata condannata a pagare all’attrice - ch e dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] , q uest’ultimo, a propria volta, veniva autorizzato a chiamare in giudizio la propria assicuratrice e l’Ing. Vignini; -la causa veniva istruita mediante una limitata prova per testi e per interpello, nonché attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, la quale, evidenzia il ricorrente, accertava la corresponsabilità, per la sussistenza di vizi e difetti di “carattere sia esecutivo che progettuale”, nella pari misura del 50% in capo tanto ad esso che alla Varacalli; - a conclusione dell’istruttoria, il giudice di prime cure, dichiarato parzialmente risolto il contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e la Varacalli, condannava quest’ultima - o meglio, per essa, l’assicuratrice Axa, essendo stata accolta la domanda di manleva - a risarcire il danno cagionato all ’attric e , liquidato in € 24.659,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; -l’adito Tribunale milanese condannava, altresì, l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] - del quale riconosceva la responsabilità in ragione di un errore commesso in sede di progettazione, consistito nel sottodimensionamento dell’impianto, ritenuto causa del suo malfunzionamento - a pagare alla Varacalli l’importo di € 43.461,80, anch’essa maggiorata di interessi e rivalutazione, respingendo, invece, le domande dell’odierno ricorrente nei confronti di AIG e dell’Ing. Vignini; -e sito, in particolare, quest’ultimo , motivato sul rilievo della sussistenza -quanto alla pretesa dell’odierno ricorrente di essere manlevato dalla propria assicuratrice - dell’ipotesi di esclusione della copertura costituita dall’ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato; - v eniva, altresì, negato che [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi un incaricato di AIG munito di poteri di rappresentanza, trattandosi di un semplice perito, sicché le dichiarazioni relative alla operatività della polizza - rese dallo stesso in occasione del sopralluogo dell’11 gennaio 2017 -non potevano assumere alcun valore vincolante per la società assicuratrice, né determinare alcuna responsabilità per lo stesso perito, i cui limitati poteri erano noti all’Arch. [OSCURATO:PERSONA]; - q uanto, infine all’importo, al cui pagamento veniva condannato l’odierno ricorrente, esso risultava sommando la predetta cifra di € 24.659,36, posta - come detto - a carico della Varacalli, più gli ulteriori costi da essa sostenuti per effetto dell’errore progettuale del professionista, ovvero: quelli relativi alla fornitura e installazione del secondo macchinario in sostituzione del primo, peraltro mai pagato dall’attrice (costo pari a € 9.551,00), nonché le spese di assistenza legale e di consulenza tecnica di parte sopportate dalla suddetta società nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, corrispondenti, rispettivamente, a € 2.866,16 e € 5.895,28; - e sperito gravame in via principale, per quanto qui ancora d’interesse, da [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello lo respingeva, al pari di quelli incidentali (non più rilevanti nella presente sede) di [OSCURATO:PERSONA], della Varacalli e di Axa; - a vverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di nove motivi; -il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art. 166 cod. assicurazioni; - l a sentenza impugnata è censurata là dove ha escluso la nullità dell’art. 6.3. della polizza assicurativa (articolo che prevedeva la decadenza dalla copertura, in caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato), pur mancando, a dire del ricorrente, un’approvazione specifica, non essendo stata tale clausola firmata da esso [OSCURATO:PERSONA] ed essendo inidoneo il richiamo generico in sede di firma del contratto; -secondo la Corte milanese, infatti, “nel caso di specie sono state rispettate anche le condizioni stabilite dall’art. 1341, co. 2, cod. civ. e dalla giurisprudenza (i.e. sottoscrizione e specificità/separatezza) ai fini della validità ed efficacia delle clausole vessatorie”, essendo emerso che “l’elenco di tali clausole è stato separatamente sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] e che a tali previsioni è stata dedicata una apposita pagina (pag. 4), nella quale sono state indicate, da un lato, le clausole contenenti limitazioni di responsabilità, nullità o oneri a carico dell’assicurato concernenti la «Polizza di [OSCURATO:PERSONA]»” (tra le quali il suddetto art. 6.3), “e, dall’altro, quelle relative alla «[OSCURATO:PERSONA]», da sottoscrivere separatamente”; - p er contro, secondo il ricorrente, “tale sottoscrizione non soddisfa i requisiti di legge: l’art. 6.3 è posto assieme a moltissime altre clausole non vessatorie senza alcuna particolare evidenziazione”; inoltre, “anche nel richiamo all’art. 6.3 si utilizza la sua fuorviante intitolazione («Consenso dell’Assicuratore»), inidonea a richiamare l’attenzione sul rischio di decadenza dalla copertura assicurativa”, e ciò “evitando accuratamente le parole «Decadenza» o «Limitazione di responsabilità» indicate invece all’art. 1341 cod. civ.”; -d i conseguenza, il giudice d’appello - sempre ad avviso del ricorrente - avrebbe dovuto dare seguito al principio, enunciato da questa Corte, in base al quale l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 cod. civ. “richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate”; - s i censura, inoltre, la sentenza impugnata là dove afferma che “dopo i citati paragrafi è stata inserita la seguente avvertenza: «Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell’assicurato»”; - t ale affermazione, infatti, viol a - secondo il ricorrente - il suddetto art. 166 cod. ass., a mente del quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza”, dal momento che, nel caso di specie, “la decadenza per ammissione di responsabilità (art. 6.3) è priva di qualsivoglia evidenziazione”; -i l secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 2 Cost. per abuso del diritto da parte di AIG; - s ul presupposto che il criterio della buona fede sia “lo strumento a disposizione del Giudice” - utilizzabile pure “ ex officio” - “per controllare anche in senso modificativo od integrativo lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, soprattutto in casi come quello di specie caratterizzati da un forte squilibrio tra le posizioni contrattuali”, il ricorrente sostiene che, pur ritenendoche il citato art. 6.3 preveda una decadenza, l’esercizio da parte dell’assicuratore del diritto di avvalersene presenterebbe carattere abusivo; - i nvero, l’ammissione di responsabilità risulta essere stata indotta dal Vignini, ovvero da un incaricato della società assicuratrice, la quale, oltretutto, ha continuato a condurre le trattative stragiudiziali, arrivando anche ad offrire una somma alla danneggiata, salvo poi invocare l’inoperatività della polizza quando è stata convenuta nel giudizio di merito, e non pure nel procedimento di accertamento tecnico preventivo; - i nfine, si evidenzia che la clausola contrattuale sulla decadenza dalla copertura in caso di assunzione di responsabilità “è dettata dalla comprensibile esigenza delle assicurazioni di cautelarsi rispetto a comportamenti avventati o fraudolenti degli assicurati”, sicché interpretarla e utilizzarla strumentalmente, come ha fatto AIG, “per negare la copertura a chi ha fatto affidamento sulla dichiarazione del perito inviato dalla Compagnia, viola gli obblighi di buona fede e solidarietà sociale”; -il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - “travisamento della tempestiva allegazione della responsabilità di AIG per fatto dell’ausiliario”; - s i censura la sentenza impugnata per aver ravvisato violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’avvenuta deduzione in appello della responsabilità dell’assicuratore per fatto dell’ausiliario (nella specie, l’Ing. Vignini), ex art. 1228 cod. civ., essendo stata invece promossa in primo grado, nei confronti di AIG, domanda di manleva; -secondo la Corte ambrosiana, infatti, sarebbe stato mutato sia il “il titolo dell’obbligo di garanzia dell’assicuratore”, sia il “petitum” (passandosi “dall’obbligo contrattuale d’indennizzo all’obbligo risarcitorio per fatto degli ausiliari”); - a ssume, per contro, il ricorrente che non vi sarebbe stato alcun mutamento di “petitum”, rimasto sempre eguale (la richiesta di condanna di AIG a manlevare e tenere indenne esso [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza pregiudizievole, nonché, in via di subordine, per l’ipotesi di rigetto di tale domanda, a condannare il Vignini a manlevarlo), essendosi proceduto in appello, solo per maggior chiarezza,ad una puntualizzazione; - p arimenti invariata sarebbe rimasta la “ causa petendi ”, assumendo [OSCURATO:PERSONA] di non aver “mai limitato la propria domanda nei confronti di AIG «in virtù del contratto assicurativo»”, avendo, anzi, sin dalla chiamata di terzo, “invocato il comportamento dell’ausiliario”, deducendo che il Vignini “ha agito in nome e per conto della società AIG, in forza dei poteri che gli sono stati conferiti”, sicché su di essa “dovranno ricadere le conseguenze dell’operato del proprio perito”; -viene, dunque, ipotizzato il travisamento degli atti di causa; -il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - “violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. nella declaratoria di novità della domanda nel secondo motivo d’appello”; -s i censura il medesimo passaggio della sentenza d’appello, già oggetto di impugnazione con il terzo motivo del presente ricorso; - i nvero, sul presupposto per cui, “se l’attore invoca a fondamento della propria pretesa una norma ulteriore rispetto a quella richiamata precedentemente, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli” (e ciò perché “il mutamento della domanda suppone il mutamento del corrispondente diritto, non della sua mera qualificazione in iure”), il ricorrente censura, per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., la decisione del giudice d’appello di ritenere nuova la pretesa di veder condannata AIG ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., per fatto del proprio perito; -infatti, la Corte milanese avrebbe “violato i principi regolatori del giusto processo, omettendo di pronunciarsi su tale profilo che aveva carattere decisivo”, poiché avrebbe portato alla condanna dell’assicuratrice a manlevare integralmente esso [OSCURATO:PERSONA], sicché l’omessa pronuncia su tale profilo della domanda avrebbe, dunque, comportato la nullità della sentenza; -il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 1176 e 2043 cod. civ. sulla responsabilità dell’Ing. Vignini; - s i censura la sentenza impugnata per aver escluso ogni responsabilità dell’Ing. Vignini, del quale ha negato la qualifica di liquidatore di AIG, evidenziando, inoltre, che il medesimo, in occasione del sopralluogo dell’11 gennaio 2017, si era “limitato a confermare «la copertura assicurativa dei danni a terzi derivanti dall’operato professionale del sig. [OSCURATO:PERSONA]», ovvero l’esistenza della polizza assicurativa per responsabilità professionale”, mentre “non è stato dimostrato in alcun modo” - conclude il giudice d’appello - “che l’ I ng. Vignini abbia suggerito all’appellante di assumersi la responsabilità per il sottodimensionamento dell’impianto progettato garantendo il pagamento dei danni da parte dell’assicuratore”; - r ileva, per contro, il ricorrente che l’Ing. Vignini, a prescindere dalla qualifica di liquidatore, era comunque un incaricato di AIG, il quale, pertanto, nel riconoscere la responsabilità di esso [OSCURATO:PERSONA] (come emerge dal verbale redatto all’esito del sopralluogo dell’11 gennaio 2017) ebbe a farlo “incautamente”, non avendo fatto “ nulla per dissuadere dal firmarlo a sua volta il [OSCURATO:PERSONA]”, il quale, a propria volta, ha nutrito “legittimo affidamento sulla presenza del Vignini, esperto in materia, illudendosi di poter così risolvere la situazione”; -in questo modo, dunque, il Vignini avrebbe “violato l’obbligo di diligenza qualificata del professionista di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ.”, dovendo così “rispondere dei danni arrecati ingiustamente a [OSCURATO:PERSONA] per il suo fatto colposo (anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 2043 cod. civ., totalmente trascurato nell’impugnata sentenza)”; -il sesto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. “per omessa o apparente motivazione sul discostamento dalle risultanze della CTU”, che aveva quantificato nella pari misura del 50% le quote di responsabilità, per i danni cagionati all’attrice, dellaVaracalli e dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA]; - s i censura, in particolare, la sentenza impugnata là dove afferma essere “irrilevanti” le considerazioni esposte dal CTU, e ciò considerando -evidenzia il giudice d’appello - “che nel caso di specie non si controverte sulla presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate, bensì su di un errore di progettazione che si colloca a monte dell’esecuzione degli interventi (eseguiti a regola d’arte) e che è imputabile al solo [OSCURATO:PERSONA]”; - t ale motivazione , secondo il ricorrente, “è apodittica e meramente apparente, oblitera le conclusioni del CTU (e le sue spiegazioni sugli errori anche esecutivi commessi da Varacalli)”, sicché, “non a caso, il giudicante non è in grado di richiamare alcuna prova” per sostenere che tale società - come, invece, si legge in sentenza - non avesse “le competenze per redigere il progetto” e “per valutare il corretto dimensionamento” dell’apparecchio installato, dimostrando, semmai, le prove acquisite l’esattocontrario; - i l settimo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -“violazione degli artt. 1227, 1667 e 2055 cod. civ. sulla responsabilità dell’appaltatore”; -si censura la sentenza impugnata nella medesima parte già oggetto del motivo che precede, assumendo, in questo caso, che la Corte ambrosiana - disattendendo immotivatamente le conclusioni del CTU e dunque esentando da colpa la V aracalli, imputata ogni responsabilità al progettista -sarebbe incorsa, oltre che nel vizio di motivazione, nella violazione delle norme indicate in rubrica, “costantemente interpretate nel senso di riconoscere l’obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto”; -difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rammenta il ricorrente, “l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte”, sicché, pure nel caso in cui “egli si attenga alle previsioni del progetto altrui”, può,comunque, “ essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto”; -l’ottavo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione degli artt. 1453- 1458 cod. civ. (da cui derivava l’obbligo di restituzione dei macchinari) e 1223 cod. civ.”. - il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata - sebbene per effetto della parziale risoluzione del contratto di appalto e in ragione dell’effetto restitutorio, conseguente allo scioglimento del vincolo contrattuale, il primo dei due macchinari fosse tornato nella disponibilità della Varacalli, mentre il secondo risultasse indebitamente trattenuto dall’attrice Palma e dalla stessa “smaltito” - abbia posto a suo carico, tra i danni dai quali tenere indenne detta società, il costo di entrambi tali macchinari; - tale esito, peraltro, risulta raggiunto malgrado l’avvenuta restituzione del primo macchinario impedisse di prospettare il suo costo come “perdita subita” dalla Varacalli, ex art. 1223 cod. civ., così come l’esistenza, in capo ad essa, di un diritto ad ottenere in restituzione anche del secondo macchinario impedisse di ritenere che il mancato esercizio dello stesso, da parte del titolare, potesse costituire un costo da porre a carico di esso ricorrente; -i nfine, il nono motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - “omessa motivazione su istanze istruttorie ritualmente formulate e determinanti per la decisione”; - s i censura la decisione della Corte milanese per non aver ammesso - come già aveva fatto il primo giudice - il capitolo di prova, ritenuto, “irrilevante”, volto a dimostrare che l’Ing. Vignini avesse concordato con l’allora legale di [OSCURATO:PERSONA] quanto verbalizzato il giorno 11 gennaio 2017, salvo poi ritenere non raggiunta prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse indotto esso [OSCURATO:PERSONA] ad “assumersi la responsabilità del sottodimensionamento dell’impianto”; - i l motivo censura, altresì, altresì la decisione di ritenere irrilevanti i capitoli di prova relativi alle perplessità manifestate da esso [OSCURATO:PERSONA] in merito al macchinario preventivamente scelto dalla Varacalli, giacché esse avrebbero corroborato le conclusioni del CTU circa la pari responsabilità di entrambi tali soggetti; - h anno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società Varacalli e AIG, chiedendo entrambe che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società Axa; - il Procuratore generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l’accoglimento del solo primo motivo; -la trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza; -tutte le parti hanno presentato memoria; Considerato che: -il primo motivo del ricorso in esame concerne il tema della nullità -esclusa dalla sentenza impugnata, ma sotto il profilo della mancata specifica approvazione per iscritto - dell’art. 6.3. della polizza assicurativa (che sancisce la decadenza dalla copertura, in caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato); -la devoluzione, col ricorso, della cognizione della validità di tale clausola consente, tuttavia, il rilievo anche ufficioso di altri potenziali profili di nullità, in base ai soli atti già acquisiti; -per la portata dirimente della relativa questione, stima allora opportuno questo Collegio - ai sensi degli artt. 101, comma 2, secondo periodo, nonché 384, comma 4, c od . p roc . c iv . - sottoporre alle parti le seguenti questioni di diritto, appunto rilevabili d’ufficioin relazione agli elementi finora acquisiti, vale a dire, se la clausola in questione debba, o meno, considerarsi affetta da nullità, rilevabile “ex officio”, perché: -- sottoscritta in spregio a norma imperativa, dato che costringe, per evitare la conseguenza della perdita del diritto all’indennizzo, l’assicurato per danni ad una condotta, quale la negazione della propria responsabilità invece sussistente, da qualificarsi contraria agliobblighi di buona fede, ex art. 1375 cod. civ, nonchédi salvataggio, ex art. 1914 cod. civ., così esponendo l’assicuratore al rischio di dover pagare interessi di mora; -- ricollega la perdita del diritto all’indennizzo ad un comportamento che rimane privo di effetti per l’assicuratore, dato che la confessione dell’assicurato - persino nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta verso l’assicuratore - non ha valore di piena prova nei confronti né dell’assicurato, n é dell’assicuratore (cfr. Cass. Sez. Un.,