CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 27880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 9 settembre 2020, la corte di appello di Palermo, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo del 20 febbraio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di due distinte ipotesi di ricettazione e riciclaggio, di due autovetture. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 648 e 648 bis cod.proc.pen. posto che, dagli atti di cui si era chiesta l'acquisizione, risultava come in separati procedimenti al Burgio fosse stato contestato il delitto di furto di mezzi commesso nello stesso periodo temporale dell'estate 2014 in cui si erano verificati i fatti oggetto del presente giudizio. Doveva pertanto ritenersi essere errata la qualificazione giuridica e l'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'unico motivo proposto è manifestamente infondato ed anche irritualmente proposto ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Difatti, tale ragione di doglianza si fonda su atti mai ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento e che irritualmente vengono proposti all'esame di questa Corte di cassazione la quale non può procedere direttamente all'esame di mezzi di prova bensì soltanto vagliare la legittimità del procedimento effettuato dai giudici di merito. E nel caso in esame il giudice di appello, con specifici argomenti in fatto, ha escluso la riconducibilità del furto e cioè del reato presupposto all'imputato. Al proposito va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969). E nel caso in esame l'assenza di elementi indicativi della partecipazione al furto di entrambi i mezzi veniva ritenuta escludere la richiesta qualificazione con giudizio in fatto esente da ogni illogicità tanto più manifesta. Appare necessario rammentare che il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606.1 lett. e) cit. il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995, Rv. 204123). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata Roma, 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] T. De I nazig4P, ai IL PRESIDENTE i Dott.LuciRnb'Inperi ali DEPOSIT