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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1960

Cassazione n. 17097/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1960 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Udine dichiarava l'estinzione del reato per remissione di querela, previa esclusione della recidiva reiterata che all'epoca della decisione consentiva di procedere d'ufficio, ove la stessa fosse stata ritenuta per il reato di truffa.

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste che contestava la decisione in ordine alla esclusione della recidiva, che costituiva il presupposto per la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che il d.lgs n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 649-bis cod. pen. escludendo ex lege la procedibilità d'ufficio quando ricorre la recidiva: pertanto te doglianze del pubblico ministero - che quando sono state proposte avevano l'obiettivo di condizionare il regime di procedibilità della truffa contestata -, alla luce del nuovo quadro normativo sono inidonee allo scopo, e non risultano sorrette da alcun interesse, dato che il legislatore ha stabilito l'irrilevanza della recidiva ai fini della procedibilità ex officio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1960 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Udine dichiarava l'estinzione del reato per remissione di querela, previa esclusione della recidiva reiterata che all'epoca della decisione consentiva di procedere d'ufficio, ove la stessa fosse stata ritenuta per il reato di truffa. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste che contestava la decisione in ordine alla esclusione della recidiva, che costituiva il presupposto per la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che il d.lgs n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 649-bis cod. pen. escludendo ex lege la procedibilità d'ufficio quando ricorre la recidiva: pertanto te doglianze del pubblico ministero - che quando sono state proposte avevano l'obiettivo di condizionare il regime di procedibilità della truffa contestata -, alla luce del nuovo quadro normativo sono inidonee allo scopo, e non risultano sorrette da alcun interesse, dato che il legislatore ha stabilito l'irrilevanza della recidiva ai fini della procedibilità ex officio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17097/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris