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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15361/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14593-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 157/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA]' della CALABRIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14593 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 14593/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Calabria con la pronuncia 157/2020 rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1866/18 della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso del contribuente nei riguardi dell'avviso di accertamento Irap riferito all'anno di imposta 2006.

La CTR, in punto di diritto, ha osservato che: l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni senza enunciare le ragioni dell'urgenza in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 aveva invalidato l'atto impositivo.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica il contribuente che resta intimato.

Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 per avere ritenuto illegittimo l'avviso in quanto inviato 60 giorni prima della redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica senza che fosse stata prospettato un fatto che possa aver determinato l'insorgenza dell'urgenza.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte confermato che il verbale delle operazioni compiute è redatto obbligatoriamente solo in caso di accesso presso il contribuente (in materia di I.V.A., Cass., sez. 5, 4/4/2018, n. 8246) e che le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pur accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato (Cass., sez. 6-5, ord. 19/10/2017, n. 24636). lo svolgimento di i accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio" (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 21391 del 09/10/2014; Cass.n. 17426 del 30/8/2016; Cass. n. 34409 del 23/12/2019).

Si è, in proposito, chiarito che "la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge sino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, o acquisiti documentalmente" (Cass. n. 11539 del 6/6/2016) e che "gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio" (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 21391 del 09/10/2014; Cass.n. 17426 del 30/8/2016; Cass. n. 34409 del 23/12/2019).

Nel caso in esame la verifica ,come si evince dall'avviso di accertamento debitamente trascritto, è sorta a seguito dell'invito indirizzato al contribuente a fornire chiarimenti in merito allo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore ed a produrre la relativa documentazione, risulta evidente che non opera il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.La sentenza va cassata in accoglimento del ricorso alla CTR della Calabria, in diversa composizioneper un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14593-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 157/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA]' della CALABRIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14593 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 14593/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Calabria con la pronuncia 157/2020 rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1866/18 della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso del contribuente nei riguardi dell'avviso di accertamento Irap riferito all'anno di imposta 2006. La CTR, in punto di diritto, ha osservato che: l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni senza enunciare le ragioni dell'urgenza in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 aveva invalidato l'atto impositivo. Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica il contribuente che resta intimato. Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 per avere ritenuto illegittimo l'avviso in quanto inviato 60 giorni prima della redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica senza che fosse stata prospettato un fatto che possa aver determinato l'insorgenza dell'urgenza. Il motivo è fondato. Questa Corte ha più volte confermato che il verbale delle operazioni compiute è redatto obbligatoriamente solo in caso di accesso presso il contribuente (in materia di I.V.A., Cass., sez. 5, 4/4/2018, n. 8246) e che le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pur accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato (Cass., sez. 6-5, ord. 19/10/2017, n. 24636). lo svolgimento di i accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio" (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 21391 del 09/10/2014; Cass.n. 17426 del 30/8/2016; Cass. n. 34409 del 23/12/2019). Si è, in proposito, chiarito che "la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge sino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, o acquisiti documentalmente" (Cass. n. 11539 del 6/6/2016) e che "gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio" (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 21391 del 09/10/2014; Cass.n. 17426 del 30/8/2016; Cass. n. 34409 del 23/12/2019). Nel caso in esame la verifica ,come si evince dall'avviso di accertamento debitamente trascritto, è sorta a seguito dell'invito indirizzato al contribuente a fornire chiarimenti in merito allo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore ed a produrre la relativa documentazione, risulta evidente che non opera il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.La sentenza va cassata in accoglimento del ricorso alla CTR della Calabria, in diversa composizioneper un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione
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